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Document 32002R1923
Commission Regulation (EC) No 1923/2002 of 28 October 2002 establishing the allocation of export licences for cheeses to be exported in 2003 to the United States of America under certain quotas resulting from the GATT Agreements
Regolamento (CE) n. 1923/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT
Regolamento (CE) n. 1923/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT
GU L 293 del 29.10.2002, p. 14–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
Regolamento (CE) n. 1923/2002 della Commissione, del 28 ottobre 2002, relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT
Gazzetta ufficiale n. L 293 del 29/10/2002 pag. 0014 - 0016
Regolamento (CE) n. 1923/2002 della Commissione del 28 ottobre 2002 relativo all'assegnazione dei titoli di esportazione per taluni formaggi da esportare nel 2003 negli Stati Uniti d'America nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002(2), in particolare l'articolo 30, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1332/2002 della Commissione(3), ha avviato la procedura di assegnazione dei titoli di esportazione per i formaggi da esportare negli Stati Uniti d'America nel 2003, nel quadro di taluni contingenti previsti dagli accordi GATT. (2) A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1472/2002(5), qualora siano richiesti titoli provvisori in applicazione del regolamento (CE) n. 1332/2002 per quantitativi superiori a quelli disponibili per ciascun gruppo di prodotti, nell'assegnazione dei titoli si può tenere conto dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato negli Stati Uniti d'America dal richiedente e può essere data la precedenza ai richiedenti che abbiano designato come importatori proprie consociate. Poiché per la maggior parte dei gruppi di prodotti i quantitativi richiesti sono superiori a quelli disponibili, va concessa la precedenza ai richiedenti che hanno designato come importatori proprie consociate, fissando coefficienti di assegnazione più elevati per tali richiedenti. (3) Il regime non prevede la possibilità, per l'operatore, di rinunziare al titolo qualora la quantità ottenuta dopo l'applicazione dei coefficienti di assegnazione sia molto limitata. L'esperienza ha dimostrato che in questi casi l'operatore rischia di non essere in grado di adempiere il proprio obbligo di realizzare l'esportazione, con la conseguente perdita della cauzione che ha costituito. Occorre quindi garantire l'assegnazione di un quantitativo minimo. (4) Per i gruppi di prodotti per i quali le domande presentate vertono su quantitativi inferiori a quelli disponibili, a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 174/1999 è opportuno prevedere l'assegnazione ai richiedenti dei quantitativi residui, proporzionalmente ai quantitativi richiesti. L'assegnazione di tali quantitativi supplementari deve essere subordinata alla presentazione di una domanda e alla costituzione di una cauzione da parte dell'operatore interessato. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1332/2002, per i gruppi di prodotti e i contingenti identificati dai numeri 16-Tokyo, 16-, 17-, 20- e 21-Uruguay, 22-Tokyo, 22-Uruguay, 25-Tokyo e 25-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato: - da richiedenti che abbiano designato come importatori proprie consociate sono accettate: - per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, che non supera 10 tonnellate e - per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, che supera 10 tonnellate, nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 5 dell'allegato, - da richiedenti diversi da quelli di cui al primo trattino sono accettate: - per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, che non supera 10 tonnellate e - per il quantitativo richiesto, per codice della nomenclatura delle restituzioni all'esportazione, che supera 10 tonnellate, nella misura in cui lo consente l'applicazione dei coefficienti di assegnazione indicati nella colonna 6 dell'allegato. 2. Le domande di titoli di esportazione provvisori, presentate a norma del regolamento (CE) n. 1332/2002, per il gruppo di prodotti identificato dal numero 18-Uruguay nella colonna 3 dell'allegato, sono accettate per i quantitativi richiesti. Su successiva richiesta dell'operatore da presentarsi entro 15 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e previa costituzione della cauzione prevista, possono essere rilasciati titoli di esportazione provvisori per ulteriori quantitativi nella misura consentita dai coefficienti indicati nella colonna 7 dell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. (2) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15. (3) GU L 195 del 24.7.2002, pag. 10. (4) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. (5) GU L 219 del 14.8.2002, pag. 4. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>