EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R1892

Regolamento (CE) n. 1892/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

GU L 286 del 24.10.2002, p. 18–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1892/oj

32002R1892

Regolamento (CE) n. 1892/2002 della Commissione, del 23 ottobre 2002, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 24/10/2002 pag. 0018 - 0018


Regolamento (CE) n. 1892/2002 della Commissione

del 23 ottobre 2002

relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1322/2002(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 1712/2002 della Commissione(5) ha fissato a 5000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato al suddetto regolamento.

(2) Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 i quantitativi chiesti il 22 ottobre 2002 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 22 ottobre 2002.

(3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1712/2002, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 22 ottobre 2002, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 50,31 %.

Articolo 2

Per l'insieme delle destinazioni R02 e R03 definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 1712/2002, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 23 ottobre 2002, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 24 ottobre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2002.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

(3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

(4) GU L 194 del 23.7.2002, pag. 22.

(5) GU L 295 del 27.9.2002, pag. 51.

Top