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Document 32002R1717

    Regolamento (CE) n. 1717/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    GU L 260 del 28.9.2002, p. 12–12 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1717/oj

    32002R1717

    Regolamento (CE) n. 1717/2002 della Commissione, del 27 settembre 2002, relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    Gazzetta ufficiale n. L 260 del 28/09/2002 pag. 0012 - 0012


    Regolamento (CE) n. 1717/2002 della Commissione

    del 27 settembre 2002

    relativo alla sospensione della pesca della sogliola da parte delle navi battenti bandiera della Svezia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2555/2001 del Consiglio, del 18 dicembre 2001, che stabilisce, per il 2002, le possibilità di pesca e le condizioni ad essa associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura(3), prevede dei contingenti di sogliola per il 2002.

    (2) Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato.

    (3) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie) da parte di navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia hanno esaurito il contingente assegnato per il 2002. La Svezia ha vietato la pesca di questo stock a partire dal 14 settembre 2002. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie) eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato alla Svezia per il 2002.

    La pesca della sogliola nelle acque della zona Skagerrak e Kattegat, CIEM IIIb, c e d (acque comunitarie), effettuata da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questo stock da parte delle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica con effetti a decorrere dal 14 settembre 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

    (3) GU L 347 del 31.12.2001, pag. 1.

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