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Document 32002R1578
Commission Regulation (EC) No 1578/2002 of 12 August 2002 amending temporary Council Regulation (EC) No 2505/96 concerning the quota volume of certain autonomous Community tariff quotas
Regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione, del 12 agosto 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi
Regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione, del 12 agosto 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi
GU L 236 del 4.9.2002, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002
Regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione, del 12 agosto 2002, che modifica temporaneamente il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi
Gazzetta ufficiale n. L 236 del 04/09/2002 pag. 0003 - 0003
Regolamento (CE) n. 1578/2002 della Commissione del 12 agosto 2002 che modifica temporaneamente il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio concernente il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2505/96 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli ed industriali(1), regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/2002(2), in particolare l'articolo 6, considerando quanto segue: (1) Il volume contingentale di un contingente tariffario comunitario autonomo non è sufficiente per soddisfare le necessità dell'industria comunitaria. Occorre, quindi, aumentare il volume contingentale per i granuli di vetro (numero d'ordine 09.2867). (2) Il regolamento (CE) n. 2505/96 deve essere pertanto modificato. Risulta perciò necessario modificare detto regolamento con effetto dal 1o gennaio 2002 al fine di consentire la continuità di accesso a questi contingenti. (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per il periodo contingentale che va dal 1o gennaio al 31 dicembre 2002, l'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è così modificato: - Il volume contingentale del contingente tariffario il cui numero d'ordine è 09.2867 passa a 450 t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2002. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. (2) GU L 170 del 29.6.2002, pag. 11.