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Document 32002R1515
Council Regulation (EC) No 1515/2002 of 16 August 2002 amending Regulation (EC) No 348/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain seamless pipes and tubes of iron or non-alloy steel originating in Croatia and Ukraine
Regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio, del 16 agosto 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina
Regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio, del 16 agosto 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina
GU L 228 del 24.8.2002, p. 8–9
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2005: This act has been changed. Current consolidated version: 25/08/2002
Regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio, del 16 agosto 2002, recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina
Gazzetta ufficiale n. L 228 del 24/08/2002 pag. 0008 - 0009
Regolamento (CE) n. 1515/2002 del Consiglio del 16 agosto 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 348/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari della Croazia e dell'Ucraina IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8, vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo, considerando quanto segue: A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO (1) Il 19 novembre 1998 la Commissione ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati (qui di seguito denominati "prodotti in esame") originari, tra l'altro, dell'Ucraina(2). (2) Nel febbraio 2000, con il regolamento (CE) n. 348/2000 del Consiglio(3), tale procedimento ha portato all'istituzione di un dazio antidumping per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. (3) Parallelamente, con decisione 2000/137/CE(4), la Commissione ha accettato un impegno comune sui prezzi, fino al raggiungimento di una determinata soglia di volume, da parte di tre produttori esportatori ucraini, vale a dire le imprese Dnepropetrovsk Tube Works (qui di seguito denominata "DTW"), Nikopol Pivdennotrubny Works [successivamente ceduta alla Nikopolsky Seamless Tube Plant, qui di seguito denominata "Niko Tube"(5)] e Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant (qui di seguito denominata "NTRP"), comprendente misure di monitoraggio dell'impegno stesso. Di conseguenza, le importazioni dei prodotti in esame da tali produttori esportatori sono state esentate dal dazio antidumping. B. REVOCA VOLONTARIA DELL'IMPEGNO COMUNE (4) La DTW, Niko Tube e NTRP hanno comunicato alla Commissione di voler revocare l'impegno comune. Pertanto, con decisione 2002/669/CE della Commissione(6), i nomi di tali imprese sono stati cancellati dall'elenco dei produttori da cui si accettano impegni ai sensi dell'articolo 1 della decisione 2000/137/CE. C. MODIFICA DEL REGOLAMENTO (CE) N. 348/2000 (5) In considerazione di quanto sopra e ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, occorre modificare di conseguenza l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 348/2000 e sottoporre i produttori esportatori all'aliquota del dazio antidumping prevista per l'Ucraina dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 348/2000 (38,5 %), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La tabella di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 348/2000 è sostituita dalla seguente: ">SPAZIO PER TABELLA>" Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 agosto 2002. Per il Consiglio Il Presidente P. S. Møller (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2). (2) GU C 353 del 19.11.1998, pag. 13. (3) GU L 45 del 17.2.2000, pag. 1. (4) GU L 46 del 18.2.2000, pag. 34. (5) GU C 198 del 13.7.2001, pag. 2. (6) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.