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Document 32002R1501

Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22 agosto 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda le disposizioni relative alle modalità di applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

GU L 227 del 23.8.2002, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1501/oj

32002R1501

Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione, del 22 agosto 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda le disposizioni relative alle modalità di applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

Gazzetta ufficiale n. L 227 del 23/08/2002 pag. 0016 - 0016


Regolamento (CE) n. 1501/2002 della Commissione

del 22 agosto 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2848/98 per quanto riguarda le disposizioni relative alle modalità di applicazione del programma di riscatto delle quote nel settore del tabacco greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 546/2002(2), in particolare l'articolo 14 bis,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1005/2002(4), ha previsto, nell'ambito della procedura di riscatto delle quote, un periodo che va dal 1o settembre al 31 dicembre durante il quale lo Stato membro rende pubblica l'intenzione dei produttori di vendere le loro quote, in modo che altri produttori possano acquistarle prima che siano definitivamente riscattate.

(2) L'esperienza ha dimostrato che questo periodo di quattro mesi è troppo lungo ed è quindi opportuno dimezzarlo in modo da accelerare la procedura di riscatto e renderla più interessante per i produttori, dato che viene abbreviato in questo modo il periodo d'incertezza sulla conclusione della procedura di vendita.

(3) Tenuto conto del fatto che il periodo da modificare inizia il 1o settembre, le disposizioni del presente regolamento devono entrare immediatamente in vigore.

(4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 2848/98 è modificato come segue:

a) ai paragrafi 1 e 2, la data del "1o settembre" è sostituita da quella del "1o novembre";

b) il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: "3. Dopo il termine del periodo di due mesi previsto al paragrafo 2, primo comma, le quote, se non sono state acquistate da altri produttori, sono definitivamente riscattate."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

(4) GU L 153 del 13.6.2002, pag. 3.

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