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Document 32002R1334

    Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04

    GU L 195 del 24.7.2002, p. 16–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2005; abrogato da 32005R2080

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1334/oj

    32002R1334

    Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione, del 23 luglio 2002, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04

    Gazzetta ufficiale n. L 195 del 24/07/2002 pag. 0016 - 0021


    Regolamento (CE) n. 1334/2002 della Commissione

    del 23 luglio 2002

    recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio per quanto riguarda i programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1638/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1513/2001(2), in particolare l'articolo 4 bis, paragrafo 3, primo comma, secondo trattino, e l'articolo 4 bis, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 dispone che, nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi in vigore al 1o novembre 2002, gli Stati membri produttori di olio d'oliva possano riservare, entro certi limiti e secondo le modalità che saranno determinate dalla Commissione, una quota degli aiuti eventualmente previsti a favore dei produttori di olio d'oliva e/o di olive da tavola al finanziamento comunitario di programmi di attività elaborati da organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo. Risulta necessario limitare i programmi di attività di cui trattasi alle campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, conformemente al regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001.

    (2) Al fine di garantire l'efficacia delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo, il riconoscimento deve essere attribuito alle diverse categorie di operatori impegnate a fondo nel settore dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola, assicurando nel contempo che le organizzazioni in questione abbiano dimensioni minime sufficienti per ottenere risultati significativi sul piano economico. È inoltre necessario che gli Stati membri possano definire a livello locale dei criteri di riconoscimento supplementari, affinché le organizzazioni riconosciute dispongano di capacità adeguate.

    (3) Per una efficace gestione amministrativa del regime delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo occorre stabilire le procedure e i termini massimi per il riconoscimento di tali organizzazioni, i criteri di selezione dei rispettivi programmi nonché le modalità di versamento del finanziamento comunitario.

    (4) Ai fini di una coerenza globale delle attività delle organizzazioni riconosciute di operatori del settore oleicolo vanno precisati i tipi di attività ammissibili al finanziamento comunitario nonché i criteri di selezione dei programmi. È tuttavia opportuno concedere agli Stati membri interessati la facoltà di prevedere condizioni supplementari di ammissibilità per meglio adattare le attività alle realtà nazionali del settore oleicolo.

    (5) Per avviare i lavori in tempo utile occorre che le organizzazioni di operatori del settore oleicolo possano ricevere un anticipo sul finanziamento comunitario approvato mediante la costituzione di una cauzione alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/1999(5).

    (6) Ai fini di una corretta gestione delle norme relative alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo, è necessario che gli Stati membri interessati predispongano un piano di controlli e indichino un regime di sanzioni per le irregolarità eventualmente commesse. Occorre inoltre prevedere la comunicazione dei risultati delle attività da parte delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo alle autorità nazionali degli Stati membri interessati nonché la trasmissione degli stessi alla Commissione.

    (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto e definizioni

    1. Il presente regolamento stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2002/03 e 2003/04, le modalità di applicazione dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per quanto riguarda il riconoscimento e i programmi di attività delle organizzazioni di produttori e delle loro unioni, delle organizzazioni interprofessionali e delle altre organizzazioni di operatori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola di cui al paragrafo suddetto.

    2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:

    a) "organizzazione di operatori del settore oleicolo" una delle organizzazioni o unioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98;

    b) "zona regionale" una delle zone definite nell'allegato del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione(6) nonché la zona costituita dal resto del territorio di ciascuno Stato membro produttore. Per l'Italia si considerano zone regionali anche i seguenti insiemi:

    - Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta,

    - Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia,

    - Umbria, Marche ed Emilia-Romagna,

    - Basilicata,

    - Sardegna,

    - Abruzzo e Molise.

    Articolo 2

    Condizioni per il riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

    1. Lo Stato membro riconosce le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che si impegnano a sottoporsi ai controlli previsti dal presente regolamento e che soddisfano determinate condizioni.

    2. Per i diversi tipi di organizzazioni di operatori del settore oleicolo, le condizioni di cui al paragrafo 1 sono quelle indicate rispettivamente alle lettere a), b), c) e d), di cui il numero minimo di soci e gli altri criteri di dimensione minima possono essere aumentati dallo Stato membro interessato, nonché eventualmente quelle stabilite dalle competenti autorità nazionali per quanto riguarda le capacità operative, i mezzi disponibili e i controlli delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo.

    a) Le organizzazioni di produttori devono essere esclusivamente costituite da produttori di olive che non fanno parte di un'altra organizzazione di produttori riconosciuta ai sensi del presente regolamento e che hanno beneficiato dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE per la penultima campagna di commercializzazione o che, in caso contrario, hanno presentato una dichiarazione di coltivazione per la campagna di commercializzazione in corso, e contare almeno:

    i) 2500 produttori soci; o

    ii) il 2 % dei produttori di olive o della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola delle zone regionali di cui trattasi.

    b) Le unioni di organizzazioni di produttori devono essere esclusivamente costituite da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della lettera a) e non facenti parte di un'altra unione di organizzazioni di produttori riconosciuta a norma del presente regolamento, e contare almeno:

    i) dieci organizzazioni, stabilite in diverse zone regionali dello Stato membro interessato; o

    ii) il 15 % della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola del suddetto Stato membro.

    c) Le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo devono essere esclusivamente costituite da operatori del settore oleicolo che non fanno parte di un'altra organizzazione riconosciuta ai sensi della lettera c) e che nell'anno precedente la campagna di commercializzazione in corso hanno realizzato almeno il 50 % del loro fatturato con la trasformazione di olive o con la vendita di olio d'oliva o di olive da tavola o hanno commercializzato più di 5000 tonnellate di olio d'oliva o più di 1000 tonnellate di olive da tavola, e contare almeno:

    i) venti operatori che commercializzano o trasformano complessivamente una quantità superiore all'equivalente di 15000 tonnellate di olio d'oliva o a 3000 tonnellate di olive da tavola; o

    ii) il 15 % della produzione media di olio d'oliva o di olive da tavola dello Stato membro interessato.

    d) Le organizzazioni interprofessionali riconosciute dallo Stato membro in cui esercitano la loro attività ai sensi dell'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1638/98 rappresentano in maniera estesa ed equilibrata l'insieme delle attività economiche connesse alla produzione, trasformazione e commercializzazione dell'olio d'oliva e/o delle olive da tavola.

    3. Fermo restando l'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, le organizzazioni di produttori oleicoli e le loro unioni riconosciute ai sensi dell'articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE nonché le altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute dallo Stato membro che presentano un programma di attività conformemente all'articolo 5, sono considerate riconosciute ai sensi del presente regolamento se soddisfano i criteri di cui ai paragrafi 1 e 2.

    Articolo 3

    Procedura di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

    1. Per ottenere il riconoscimento un'organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 marzo 2003, una domanda che attesti il rispetto delle condizioni previste all'articolo 2.

    2. Entro i due mesi successivi a quello della presentazione del fascicolo completo della domanda l'organizzazione di operatori del settore oleicolo è riconosciuta dallo Stato membro e riceve un numero di riconoscimento.

    3. Il riconoscimento è rifiutato, sospeso o revocato immediatamente se l'organizzazione di operatori del settore oleicolo non soddisfa le condizioni per il riconoscimento oppure è oggetto di un procedimento intentato dall'organismo nazionale competente per irregolarità inerenti all'applicazione del presente regolamento.

    Articolo 4

    Attività ammissibili al finanziamento comunitario

    1. Le attività ammissibili al finanziamento comunitario ai sensi dell'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 (in appresso "attività ammissibili") nel settore della sorveglianza e della gestione amministrativa del settore e del mercato dell'olio d'oliva e delle olive da tavola sono:

    a) la raccolta di dati relativi al settore e al mercato, effettuata in conformità delle specifiche di metodo, di rappresentatività geografica e di precisione stabilite dall'autorità nazionale competente;

    b) l'elaborazione di studi riguardanti in particolare aspetti correlati alle altre attività previste dal programma dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi.

    2. Le attività ammissibili nel settore del miglioramento dell'impatto ambientale dell'oleicoltura sono:

    a) le operazioni collettive di mantenimento degli uliveti ad alto valore ambientale a rischio di abbandono, attuate in conformità delle condizioni stabilite dall'autorità nazionale competente sulla base di criteri oggettivi; tali condizioni riguardano le zone potenzialmente ammissibili nonché la superficie e il numero minimo di produttori oleicoli necessari per una buona riuscita delle operazioni in questione;

    b) l'elaborazione di buone pratiche agricole per l'oleicoltura, basate su criteri ambientali adattati alle condizioni locali, nonché la loro diffusione presso gli olivicoltori e la sorveglianza della loro applicazione pratica;

    c) i progetti di dimostrazione pratica di tecniche di oleicoltura finalizzate alla protezione dell'ambiente e al mantenimento del paesaggio;

    d) l'inserimento di dati ambientali nel Sistema d'informazione geografica di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1638/98.

    3. Le attività ammissibili nel settore del miglioramento della qualità della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola sono:

    a) il miglioramento delle condizioni di coltivazione, segnatamente la lotta contro la mosca dell'olivo, di raccolta, di consegna e di magazzinaggio delle olive prima della trasformazione, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;

    b) il miglioramento delle condizioni di magazzinaggio e di valorizzazione dei residui della produzione di olio d'oliva e di olive da tavola;

    c) l'assistenza tecnica all'industria di trasformazione oleicola per quanto riguarda aspetti inerenti alla qualità dei prodotti;

    d) la costituzione o il miglioramento dei laboratori di analisi degli oli di oliva vergini.

    4. Le attività ammissibili nel settore della tracciabilità, della certificazione e della tutela della qualità dell'olio d'oliva e delle olive da tavola sono:

    a) l'elaborazione e l'applicazione di sistemi che consentano di rintracciare i prodotti a partire dall'olivicoltore e fino al condizionamento e all'etichettatura, in conformità delle specifiche stabilite dall'autorità nazionale competente;

    b) l'elaborazione e l'applicazione di sistemi di certificazione della qualità, basati su un sistema di analisi del rischio e di punti critici di controllo, il cui disciplinare è conforme alle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente;

    c) l'elaborazione e l'applicazione di sistemi di sorveglianza del rispetto delle norme di autenticità, qualità e commercializzazione dell'olio d'oliva e delle olive da tavola immessi sul mercato, in conformità delle specifiche tecniche stabilite dall'autorità nazionale competente.

    5. Non sono ammesse a beneficiare del finanziamento comunitario di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 le attività:

    a) che beneficiano di un finanziamento comunitario diverso da quello previsto all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98;

    b) che mirano direttamente a un incremento della produzione o comportano un aumento della capacità di magazzinaggio o di trasformazione;

    c) correlate all'acquisto o al magazzinaggio di olio d'oliva o di olive da tavola o aventi un'incidenza sul prezzo di questi prodotti;

    d) correlate alla promozione commerciale dell'olio d'oliva o delle olive da tavola;

    e) correlate alla ricerca scientifica.

    6. Lo Stato membro può prevedere condizioni supplementari che specifichino le attività ammissibili indicate ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo senza rendere impossibile la realizzazione o la presentazione di attività in questi settori.

    Articolo 5

    Programmi di attività delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo

    1. I programmi di attività ammissibili al finanziamento comunitario a norma dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 sono costituiti dalle attività specificate all'articolo 4 del presente regolamento e sono realizzati fra il 1o novembre 2002 e il 31 ottobre 2004.

    2. Ciascuna organizzazione di operatori del settore oleicolo riconosciuta ai sensi del presente regolamento può presentare, anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 marzo 2003, una domanda di finanziamento comunitario per un unico programma di attività.

    Tale domanda comprende i seguenti elementi:

    a) l'identificazione dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi;

    b) le informazioni relative ai criteri di selezione specificati all'articolo 6, paragrafo 1;

    c) la descrizione, la giustificazione e il calendario delle attività proposte;

    d) il piano delle spese, ripartite secondo le attività e i settori di attività elencati all'articolo 4, distinguendo tra le spese generali, che non possono superare il 2 % del totale, e gli altri tipi principali di spese;

    e) il piano di finanziamento relativo ai settori di attività specificati all'articolo 4, indicando in particolare il finanziamento comunitario chiesto e eventualmente i contributi finanziari degli operatori e il contributo nazionale;

    f) la descrizione degli indicatori di efficacia quantitativi e qualitativi che consentono la valutazione ex post del programma;

    g) la prova della costituzione di una cauzione bancaria pari almeno al 5 % del finanziamento comunitario chiesto;

    h) una eventuale domanda di anticipo conformemente all'articolo 8;

    i) la dichiarazione dell'organizzazione interessata in cui si attesta che le attività del programma non beneficiano di un altro finanziamento comunitario;

    j) per le organizzazioni interprofessionali e le unioni di organizzazioni di produttori: l'identificazione delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo responsabili dell'effettiva esecuzione delle attività contenute nei loro programmi e subappaltate;

    k) per le organizzazioni di operatori del settore oleicolo che fanno parte di un'unione di produttori o di un'organizzazione interprofessionale: un attestato da cui risulti che le attività previste nei loro programmi non sono oggetto di un'altra domanda di finanziamento comunitario ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 6

    Selezione dei programmi di attività

    1. Lo Stato membro seleziona i programmi di attività sulla base dei criteri seguenti:

    a) la qualità generale del programma e la sua coerenza con gli orientamenti e le priorità stabiliti per l'oleicoltura della zona di cui trattasi dallo Stato membro;

    b) la congruenza dei mezzi di cui dispone l'organizzazione di operatori del settore oleicolo con le attività proposte;

    c) l'estensione della zona interessata dal programma di attività;

    d) il rapporto fra l'entità del finanziamento comunitario chiesto e il volume delle produzioni oleicole smerciate dai soci dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo di cui trattasi;

    e) la diversità delle situazioni economiche della zona in causa che vengono prese in considerazione dal programma di attività;

    f) l'esistenza di vari settori di attività e l'entità della partecipazione finanziaria degli operatori.

    Lo Stato membro tiene conto della ripartizione delle domande fra i diversi tipi di organizzazioni di operatori del settore oleicolo elencati all'articolo 2 e dell'importanza dell'oleicoltura in ciascuna zona.

    2. Lo Stato membro esclude dal processo di selezione i programmi di attività che sono incompleti o contengono informazioni inesatte, oppure prevedono una delle attività non ammissibili indicate all'articolo 4, paragrafo 5.

    3. Entro il 31 maggio 2003 lo Stato membro approva i programmi di attività ai quali ha concesso il finanziamento nazionale corrispondente e ne informa le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate.

    L'approvazione definitiva di un programma di attività può essere subordinata all'inserimento delle modifiche ritenute pertinenti dallo Stato membro.

    Qualora il programma di attività proposto non sia accettato, lo Stato membro svincola immediatamente la cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera g).

    Articolo 7

    Modifica dei programmi di attività

    Una organizzazione di operatori del settore oleicolo può chiedere, tramite la procedura stabilita dallo Stato membro, modifiche del programma di attività già approvato, purché non implichino aumenti di finanziamento, per uno dei settori di attività di cui all'articolo 4.

    Ogni domanda di modifica è corredata dei documenti giustificativi che precisano il motivo, la natura e le conseguenze delle modifiche proposte.

    Articolo 8

    Anticipi

    1. L'organizzazione di operatori del settore oleicolo che ha presentato una domanda di anticipo conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera h), riceve, alle condizioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, un importo non superiore al 90 % del contributo comunitario previsto per il periodo interessato dal programma di attività approvato.

    2. Nel mese successivo all'approvazione del programma di attività di cui trattasi lo Stato membro versa all'organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata un terzo dell'importo specificato al paragrafo 1; i restanti due terzi vengono versati dopo il 16 ottobre 2003, previa verifica che la prima rata dell'anticipo sia stata effettivamente spesa.

    3. I versamenti di cui al paragrafo 2 sono subordinati alla costituzione di una cauzione da parte dell'organizzazione di operatori del settore oleicolo interessata, in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85, per un importo pari al 110 % dell'importo dell'anticipo chiesto. L'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20 del regolamento citato è l'esecuzione delle azioni figuranti nel programma di attività approvato.

    4. Anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 maggio 2004, le organizzazioni di operatori del settore oleicolo interessate possono presentare una domanda di svincolo della cauzione di cui al paragrafo 3 per un importo pari al massimo alla metà delle spese effettivamente sostenute. Lo Stato membro determina e controlla i documenti giustificativi di cui è corredata tale domanda e svincola le cauzioni corrispondenti alle spese di cui trattasi entro il secondo mese successivo alla presentazione della domanda stessa.

    Articolo 9

    Versamento del finanziamento comunitario

    1. Ai fini del versamento del finanziamento comunitario di cui all'articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1638/98 o dell'eventuale saldo, l'organizzazione di operatori del settore oleicolo presenta la domanda all'autorità nazionale competente anteriormente ad una data stabilita dallo Stato membro e comunque entro il 31 gennaio 2005.

    Il finanziamento comunitario corrispondente alle domande presentate oltre tale data è ridotto dell'1 % per giorno lavorativo di ritardo. Le domande presentate dopo il 25 febbraio 2005 non possono più essere accettate.

    2. Per essere accettate, le domande di cui al paragrafo 1 devono essere corredate

    a) dei giustificativi:

    i) delle spese sostenute nel periodo di cui trattasi;

    ii) eventualmente, dell'effettivo versamento dei contributi finanziari da parte degli operatori e dello Stato membro interessato;

    b) di una relazione costituita dei seguenti elementi:

    i) la descrizione delle realizzazioni del programma, suddivise secondo i settori di attività indicati all'articolo 4;

    ii) l'eventuale giustificazione del divario tra previsioni e realizzazione e le relative conseguenze finanziarie;

    iii) la valutazione dei risultati sulla base degli indicatori previsti all'articolo 5, paragrafo 2, lettera f).

    3. Per le attività ultimate anteriormente al 31 ottobre 2004 e il cui pagamento è effettuato dopo tale termine, il finanziamento comunitario previsto è ridotto dell'1 % per giorno di ritardo nei primi trenta giorni e del 2 % per giorno di ritardo supplementare.

    4. Entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo della domanda di cui al paragrafo 1 lo Stato membro, dopo aver esaminato i documenti specificati al paragrafo 2 ed effettuato i controlli di cui all'articolo 10, versa il finanziamento comunitario dovuto e svincola la cauzione corrispondente.

    Articolo 10

    Controlli e sanzioni

    1. Lo Stato membro accerta che le condizioni di concessione del finanziamento comunitario siano soddisfatte, verificando in particolare il rispetto delle condizioni di riconoscimento, l'attuazione dei programmi di attività approvati, le spese effettivamente sostenute e il contributo finanziario degli operatori del settore oleicolo. A tal fine attua un piano di controlli da effettuarsi su un campione determinato in base all'analisi dei rischi e costituito almeno dal 30 % delle organizzazioni di produttori del settore oleicolo e dalla totalità delle altre organizzazioni di operatori del settore oleicolo che beneficiano di un finanziamento comunitario a norma del presente regolamento.

    2. Lo Stato membro indica o, se del caso, stabilisce il regime delle sanzioni applicabili per le irregolarità concernenti il presente regolamento. Dette sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive e, nei casi più gravi, comportano la revoca del riconoscimento e sanzioni pecuniarie per un importo almeno doppio rispetto a quello del finanziamento comunitario oggetto dell'irregolarità.

    3. Nell'ambito dei controlli di cui al paragrafo 1 vengono realizzati fascicoli individuali per ciascuna organizzazione di operatori del settore oleicolo che sia stata oggetto di un controllo. I fascicoli contengono la documentazione relativa alle verifiche e ai controlli effettuati e l'eventuale segnalazione delle anomalie constatate e delle sanzioni applicate.

    Articolo 11

    Comunicazioni degli Stati membri

    1. Entro il 31 dicembre 2002 gli Stati membri produttori di olio d'oliva comunicano alla Commissione le disposizioni nazionali d'applicazione, in particolare quelle relative:

    a) alle condizioni di riconoscimento delle organizzazioni di operatori del settore oleicolo specificate all'articolo 2, paragrafo 2;

    b) alle specifiche e condizioni supplementari concernenti le attività ammissibili di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 4 e 6, del presente regolamento;

    c) agli orientamenti e alle priorità del settore oleicolo indicati all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a);

    d) alle modalità relative al regime di anticipi di cui all'articolo 8 e eventualmente del regime di pagamento dei finanziamenti nazionali;

    e) al piano di controlli e al regime di sanzioni previsti all'articolo 10.

    2. Anteriormente al 30 giugno 2003 gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati relativi alle organizzazioni di operatori del settore oleicolo riconosciute e ai programmi di attività approvati nonché alle loro caratteristiche, suddivisi per tipo di organizzazione di produttori del settore oleicolo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, per settore di attività di cui all'articolo 4 del presente regolamento e per zona regionale, nonché gli importi dei fondi riservati conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1638/98 per le campagne di commercializzazione 2002/03 e/o 2003/04.

    3. Entro il 30 aprile 2005 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente regolamento contenente almeno i seguenti elementi:

    a) numero di programmi finanziati, beneficiari, superfici, frantoi, impianti di trasformazione e quantitativi di olio e di olive da tavola interessati;

    b) caratteristiche delle attività realizzate in ciascuno dei settori indicati all'articolo 4;

    c) divario fra le attività previste e quelle effettivamente realizzate;

    d) descrizione e valutazione dei risultati, basate in particolare sulle valutazioni dei programmi di attività di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), punto iii);

    e) descrizione dei controlli effettuati e delle sanzioni proposte e applicate in conformità dell'articolo 10;

    f) spese ripartite secondo i programmi e i settori di attività di cui all'articolo 4, nonché i contributi finanziari comunitari, nazionali e degli operatori.

    Articolo 12

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o novembre 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 32.

    (2) GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

    (3) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

    (4) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

    (5) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11.

    (6) GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50.

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