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Document 32002R1101

    Regolamento (CE) n. 1101/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano, da utilizzare per l'alimentazione degli animali

    GU L 166 del 25.6.2002, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1101/oj

    32002R1101

    Regolamento (CE) n. 1101/2002 della Commissione, del 24 giugno 2002, che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano, da utilizzare per l'alimentazione degli animali

    Gazzetta ufficiale n. L 166 del 25/06/2002 pag. 0016 - 0016


    Regolamento (CE) n. 1101/2002 della Commissione

    del 24 giugno 2002

    che modifica i regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 relativi all'apertura di gare permanenti per la rivendita, sul mercato interno della Comunità, di riso detenuto dagli organismi d'intervento spagnolo, greco e italiano, da utilizzare per l'alimentazione degli animali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione(3), stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli enti d'intervento.

    (2) I regolamenti (CE) n. 1938/2001(4), (CE) n. 1939/2001(5) e (CE) n. 1940/2001(6) della Commissione, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 692/2002(7), prevedono gare ogni mercoledì ed elencano i mercoledì in cui non si effettuano gare. Non si è ritenuto necessario procedere ad una gara i mercoledì 17 luglio 2002 e 14 agosto 2002. Poiché la gara in corso non ha ancora consentito di smaltire il quantitativo posto in vendita, è necessario fissare ad una data successiva l'ultima gara parziale.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 dei regolamenti (CE) n. 1938/2001, (CE) n. 1939/2001 e (CE) n. 1940/2001 sono sostituiti dal testo seguente: "2. Il termine di presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni mercoledì alle ore 12 (ora di Bruxelles), ad eccezione dei mercoledì 17 luglio 2002 e 14 agosto 2002.

    3. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 28 agosto 2002 alle ore 12 (ora di Bruxelles)."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27.

    (3) GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15.

    (4) GU L 263 del 3.10.2001, pag. 11.

    (5) GU L 263 del 3.10.2001, pag. 15.

    (6) GU L 263 del 3.10.2001, pag. 19.

    (7) GU L 107 del 24.4.2002, pag. 4.

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