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Document 32002R0923
Council Regulation (EC) No 923/2002 of 30 May 2002 on the conclusion of the Protocol defining, for the period from 18 January 2002 to 17 January 2005, the fishing possibilities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles
Regolamento (CE) n. 923/2002 del Consiglio, del 30 maggio 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005
Regolamento (CE) n. 923/2002 del Consiglio, del 30 maggio 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005
GU L 144 del 1.6.2002, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2005
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/923/oj
Regolamento (CE) n. 923/2002 del Consiglio, del 30 maggio 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005
Gazzetta ufficiale n. L 144 del 01/06/2002 pag. 0001 - 0002
Regolamento (CE) n. 923/2002 del Consiglio del 30 maggio 2002 sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo(1), considerando quanto segue: (1) In conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle(2), firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo accluso a detto accordo. (2) In seguito a questi negoziati il 28 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo sopramenzionato, per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005. (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo. (4) Occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento(3). Articolo 2 Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) tonniere con reti a circuizione: >SPAZIO PER TABELLA> b) Pescherecci con palangari di superficie: >SPAZIO PER TABELLA> Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle acque delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione(4). Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo, allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. A. Cortés Martín (1) Parere reso il 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella GU). (2) GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26. (3) GU L 134 del 22.5.2002, pag. 40. (4) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.