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Document 32002R0923

    Regolamento (CE) n. 923/2002 del Consiglio, del 30 maggio 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005

    GU L 144 del 1.6.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/01/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/923/oj

    Related international agreement

    32002R0923

    Regolamento (CE) n. 923/2002 del Consiglio, del 30 maggio 2002, sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005

    Gazzetta ufficiale n. L 144 del 01/06/2002 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 923/2002 del Consiglio

    del 30 maggio 2002

    sulla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo(1),

    considerando quanto segue:

    (1) In conformità dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle(2), firmato a Bruxelles il 28 ottobre 1987, le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche da apportare a tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo accluso a detto accordo.

    (2) In seguito a questi negoziati il 28 settembre 2001 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista dall'accordo sopramenzionato, per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005.

    (3) È nell'interesse della Comunità approvare tale protocollo.

    (4) Occorre fissare i criteri di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell'ambito dell'accordo sulla pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità europea il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria prevista nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica delle Seicelle sulla pesca al largo delle Seicelle per il periodo 18 gennaio 2002-17 gennaio 2005.

    Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento(3).

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate nel protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    a) tonniere con reti a circuizione:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) Pescherecci con palangari di superficie:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei succitati Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate nel protocollo, la Commissione può prendere in considerazione le domande di licenza di altri Stati membri.

    Articolo 3

    Gli Stati membri le cui navi pescano nell'ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nelle acque delle Seicelle secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione(4).

    Articolo 4

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo, allo scopo di impegnare la Comunità.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. A. Cortés Martín

    (1) Parere reso il 14 maggio 2002 (non ancora pubblicato nella GU).

    (2) GU L 119 del 7.5.1987, pag. 26.

    (3) GU L 134 del 22.5.2002, pag. 40.

    (4) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8.

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