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Document 32002R0862
Commission Regulation (EC) No 862/2002 of 23 May 2002 concerning tenders notified in response to the invitation to tender for the import of maize issued in Regulation (EC) No 537/2002
Regolamento (CE) n. 862/2002 della Commissione, del 23 maggio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002
Regolamento (CE) n. 862/2002 della Commissione, del 23 maggio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002
GU L 136 del 24.5.2002, p. 16–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 862/2002 della Commissione, del 23 maggio 2002, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002
Gazzetta ufficiale n. L 136 del 24/05/2002 pag. 0016 - 0016
Regolamento (CE) n. 862/2002 della Commissione del 23 maggio 2002 relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione(3). (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 17 al 23 maggio 2002 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 537/2002. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 24 maggio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3. (4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. (5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.