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Document 32002R0825
Commission Regulation (EC) No 825/2002 of 16 May 2002 fixing the maximum reduction in the duty on maize imported in connection with the invitation to tender issued in Regulation (EC) No 537/2002
Regolamento (CE) n. 825/2002 della Commissione, del 16 maggio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002
Regolamento (CE) n. 825/2002 della Commissione, del 16 maggio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002
GU L 132 del 17.5.2002, p. 43–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 825/2002 della Commissione, del 16 maggio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002
Gazzetta ufficiale n. L 132 del 17/05/2002 pag. 0043 - 0043
Regolamento (CE) n. 825/2002 della Commissione del 16 maggio 2002 che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione(3). (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le offerte comunicate dal 10 al 16 maggio 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 37,90 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 34000 t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 17 maggio 2002. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 maggio 2002. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3. (4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. (5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.