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Document 32002R0637

    Regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione, del 12 aprile 2002, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    GU L 96 del 13.4.2002, p. 8–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2002: This act has been changed. Current consolidated version: 13/04/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/637/oj

    32002R0637

    Regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione, del 12 aprile 2002, relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    Gazzetta ufficiale n. L 096 del 13/04/2002 pag. 0008 - 0015


    Regolamento (CE) n. 637/2002 della Commissione

    del 12 aprile 2002

    relativo alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti quantitativi applicabili nel 2001 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi(1), modificato dal regolamento (CE) n. 138/96(2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5 e gli articoli 14 e 24,

    considerando quanto segue:

    (1) Con il regolamento (CE) n. 519/94, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4), il Consiglio ha instaurato nei confronti della Repubblica popolare cinese i contingenti quantitativi annui di cui all'allegato II di detto regolamento e ha stabilito che la loro gestione deve avvenire in applicazione del regolamento (CE) n. 520/94.

    (2) La Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 738/94(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 983/96(6), che stabilisce le disposizioni generali d'applicazione del regolamento (CE) n. 520/94. Tali disposizioni si applicano alla gestione dei contingenti suindicati, fatto salvo il disposto del presente regolamento.

    (3) In conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 520/94, le autorità competenti degli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i quantitativi dei contingenti applicabili nel 2001 attribuiti ma non utilizzati.

    (4) Non è stato possibile ridistribuire tali quantitativi non utilizzati entro termini che ne consentissero l'utilizzo prima della fine dell'anno contingentale 2001.

    (5) In seguito all'esame dei dati comunicati per ognuno dei prodotti di cui trattasi, si è ritenuto opportuno ridistribuire nel 2002 i quantitativi non utilizzati nel corso dell'anno contingentale 2001, a concorrenza dei quantitativi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

    (6) Esaminati i diversi metodi di gestione previsti dal regolamento (CE) n. 520/94, si è ritenuto opportuno utilizzare il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali. In applicazione di detto metodo, i contingenti sono divisi in due parti, la prima spettante agli importatori tradizionali e la seconda agli altri richiedenti.

    (7) Questo metodo risulta il più adatto a garantire la continuità delle attività commerciali degli importatori comunitari interessati e ad evitare perturbazioni negli scambi.

    (8) È opportuno dividere i quantitativi ridistribuiti in base al presente regolamento applicando gli stessi criteri utilizzati per la ripartizione dei contingenti del 2001, tranne per quanto riguarda la determinazione del periodo di riferimento per gli importatori tradizionali e l'introduzione di nuovi criteri per impedire la presentazione di più domande da parte di importatori non tradizionali.

    (9) Il periodo di riferimento utilizzato dal precedente regolamento di gestione dei contingenti ai fini dell'assegnazione della quota del contingente destinata agli importatori tradizionali non può essere attualizzato. L'anno 2000 è stato caratterizzato da alcune distorsioni, in particolare dal numero più che raddoppiato di domande da parte di uno Stato membro, che ha causato una riduzione sostanziale delle assegnazioni delle quote a tutti gli importatori non tradizionali in tutti gli Stati membri. Gli anni 1998 o 1999 sono quindi gli anni rappresentativi più recenti della normale evoluzione degli scambi di prodotti in questione. Di conseguenza, gli importatori tradizionali devono dimostrare di aver importato prodotti originari della Cina, che sono oggetto dei contingenti in causa, nel corso del 1998 o del 1999.

    (10) È emerso che l'aumento inusuale del numero di domande presentate per la parte di quota riservata agli importatori non tradizionali è dovuto a richieste di licenze multiple da parte di società che non operano effettivamente come importatori separati, ma che sono state costituite come persone giuridiche a sé stanti al solo fine di poter presentare ulteriori domande. Il regolamento (CE) n. 520/94, in particolare all'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce che la Commissione deve assicurare un accesso equo ai contingenti e che le licenze d'importazione devono essere rilasciate per quantitativi economicamente significativi. Al fine di assegnare le quote destinate agli importatori non tradizionali in conformità di detti principi, le procedure amministrative devono essere modificate. La Commissione ritiene necessario che gli operatori che presentano domande in qualità di importatori non tradizionali e che ricadono nella definizione di persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 444/2002(8), possano presentare una sola domanda di licenza per ciascuna linea della quota riservata agli importatori non tradizionali. Al fine di escludere le domande di tipo speculativo, le quantità che ciascun importatore non tradizionale può richiedere dovrebbero essere limitate a un determinato volume.

    (11) È opportuno semplificare le formalità che devono espletare gli importatori tradizionali già titolari di una licenza d'importazione rilasciata all'atto dell'assegnazione dei contingenti comunitari per il 2002. Le competenti autorità amministrative già dispongono dei giustificativi richiesti per quanto concerne le importazioni realizzate nel 1998 o nel 1999 per ciascuno degli importatori tradizionali. È pertanto sufficiente che tali importatori presentino, insieme alla nuova domanda di licenza, una copia della licenza precedente.

    (12) Ai fini dell'assegnazione della parte del contingente riservata agli importatori non tradizionali, è opportuno adottare le misure necessarie per garantire le migliori condizioni di assegnazione e un'utilizzazione ottimale dei contingenti. A tal fine appare appropriato prevedere un'assegnazione di tali parti proporzionale ai quantitativi richiesti, sulla base di un esame parallelo delle domande di licenze d'importazione effettivamente presentate e riservare l'accesso a tale parte agli importatori che possono dimostrare di avere ottenuto e utilizzato a concorrenza di almeno l'80 % una licenza d'importazione per il prodotto considerato nel corso dell'anno contingentale 2001. Inoltre appare necessario limitare ad un volume o valore predeterminato l'importo che ciascun importatore non tradizionale può richiedere.

    (13) Ai fini dell'assegnazione dei contingenti, è opportuno fissare il periodo per la presentazione delle domande di licenza d'importazione da parte degli importatori tradizionali e degli altri importatori.

    (14) È opportuno prevedere, ai fini dell'utilizzazione ottimale dei contingenti, che le domande di licenza relative a importazioni di calzature specifichino, nel caso in cui i contingenti si riferiscono a più codici NC, i quantitativi richiesti per ciascun codice.

    (15) Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le informazioni relative alle domande di licenza d'importazione ricevute, secondo le modalità di cui all'articolo 8, del regolamento (CE) n. 520/94. Le informazioni relative alle importazioni precedenti degli importatori tradizionali devono essere espresse nell'unità del contingente interessato.

    (16) Vista l'esperienza acquisita nella gestione dei contingenti, per semplificare le formalità amministrative che incombono agli operatori economici e considerato che i quantitativi non utilizzati possono essere riportati una sola volta all'anno successivo, il che limita il rischio di un cumulo eccessivo delle importazioni, si ritiene opportuno, fatti salvi i risultati di un'ulteriore analisi che dovesse essere giustificata in futuro, fissare al 31 dicembre 2002, la data di scadenza delle licenze d'importazione di ridistribuzione.

    (17) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei contingenti istituito dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 520/94,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento stabilisce le disposizioni specifiche relative alla ridistribuzione nel 2002 dei quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2001 dei contingenti quantitativi di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 519/94.

    I quantitativi non utilizzati nell'anno contingentale 2001 sono ridistribuiti a concorrenza dei volumi o dei valori indicati nell'allegato I del presente regolamento.

    Il regolamento (CE) n. 738/94 si applica fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. I contingenti quantitativi di cui all'articolo 1 vengono assegnati applicando il metodo basato sulla presa in considerazione delle correnti commerciali tradizionali, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 520/94.

    2. La parte di ciascun contingente quantitativo riservata rispettivamente agli importatori tradizionali e agli altri importatori è specificata nell'allegato II del presente regolamento.

    3. a) La parte riservata agli altri importatori dev'essere assegnata applicando il metodo di ripartizione proporzionale ai quantitativi richiesti e il valore che può essere richiesto da ciascun importatore non può superare quello indicato nell'allegato III. Sono autorizzati a presentare una domanda di licenza d'importazione solo gli importatori che possono dimostrare di avere importato almeno l'80 % del volume del prodotto per il quale è stata loro accordata una licenza d'importazione in base al regolamento (CE) n. 2339/2000 della Commissione(9).

    b) Gli operatori ritenuti essere persone legate ai sensi dell'articolo 143 del regolamento (CEE) n. 2454/93 possono presentare esclusivamente singole domande di autorizzazione per la quota di contingente riservata agli importatori non tradizionali concernente le merci descritte nella domanda. Oltre alla dichiarazione richiesta dall'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 738/94, la domanda di licenza concernente la quota riservata agli importatori non tradizionali reca una dichiarazione secondo la quale il richiedente non è legato ad alcun altro operatore che abbia presentato una domanda per la quota in questione riservata ad importatori non tradizionali.

    Articolo 3

    Le domande di licenza d'importazione sono presentate alle autorità competenti di cui all'allegato IV del presente regolamento, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee fino alle ore 15, ora di Bruxelles, del 13 maggio 2002.

    Articolo 4

    1. Sono considerati importatori tradizionali ai fini della partecipazione alla parte di ciascun contingente ad essi riservato coloro i quali possano comprovare di aver effettuato importazioni nell'anno civile 1998 o 1999.

    2. I giustificativi di cui all'articolo 7, del regolamento (CE) n. 520/94 devono fare riferimento all'immissione in libera pratica dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese oggetto dei contingenti quantitativi contemplati dalla domanda di licenza nel corso dell'anno civile 1998 o 1999, come indicato dall'importatore.

    3. Invece dei giustificativi di cui al primo trattino dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 520/94:

    - il richiedente può allegare alla domanda di licenza un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali, sulla base dei dati doganali di cui dispongono, delle importazioni dei prodotti in questione effettuate nell'anno civile 1998 o 1999 da loro stessi o, se del caso, dall'operatore di cui hanno ripreso l'attività,

    - in alternativa, il richiedente già titolare di una licenza d'importazione emessa per il 2002 a norma del regolamento (CE) n. 1995/2001(10) per il prodotto cui si riferisce la domanda di licenza può allegare alla stessa una copia della licenza precedente. In tal caso, il richiedente deve indicare nella domanda di licenza il quantitativo globale delle importazioni del prodotto in questione nell'anno del periodo di riferimento scelto.

    Articolo 5

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 10 (ora di Bruxelles) del 27 maggio 2002 (qualora tale data sia un sabato o una domenica sarà sostituita dal lunedì successivo), le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenza d'importazione nonché, per le domande presentate dagli importatori tradizionali, il volume delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

    Articolo 6

    Entro 20 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni di cui all'articolo 5, la Commissione adotta i criteri quantitativi in base ai quali le autorità nazionali competenti devono soddisfare le domande degli importatori.

    Articolo 7

    Le licenze d'importazione sono valide fino al 31 dicembre 2002. La loro validità non può essere prorogata.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2002.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.

    (2) GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.

    (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

    (4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

    (5) GU L 87 del 31.3.1994, pag. 47.

    (6) GU L 131 dell'1.6.1996, pag. 47.

    (7) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (8) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 11.

    (9) GU L 269 del 21.10.2000, pag. 28.

    (10) GU L 271 del 12.10.2001, pag. 18.

    ALLEGATO I

    Quantitativi da ridistribuire

    (Dati preliminari)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO II

    Ripartizione dei contingenti

    (Dati preliminari)

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO III

    Quantitativo massimo che può essere richiesto da ciascun importatore non tradizionale

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO IV

    Elenco delle autorità nazionali competenti

    1. BELGIQUE/BELGIË

    Ministère des affaires économiques

    Administration des relations économiques

    4e division: Mise en oeuvre des politiques commerciales

    Services des licences

    Ministerie van Economische Zaken

    Bestuur van de Economische Betrekkingen

    4e afdeling: Toepassing van de Handelspolitiek

    Dienst Vergunningen

    Generaal Lemanstraat 60, Rue Général-Leman 60 B - 1040 Brussel/Bruxelles Tél./Tel. (32-2) 206 58 16 Télécopieur/Fax (32-2) 230 83 22/231 14 84

    2. DANMARK

    Erhvervs- og Boligstyrelsen Vejlsøvej 29 DK - 8600 Silkeborg Tlf. (45) 35 46 60 30 Fax (45) 35 46 64 01

    3. DEUTSCHLAND

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Frankfurter Straße 29-35 D - 65760 Eschborn Tel. (49) 619 69 08-0 Fax (49) 619 69 42 26/(49) 6196 908-800

    4. ΕΛΛΑΔΑ

    Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας

    Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων

    Διεύθυνση Θεμάτων Εξωτερικού Εμπορίου

    Κορνάρου 1 GR - Athens 105-63 Τηλ.: (30-1) 328-60 31/328 60 32 Φαξ: (30-1) 328 60 94/328 60 59

    5. ESPAÑA

    Ministerio de Economía y Hacienda Dirección General de Comercio Exterior Paseo de la Castellana, 162 E - 28046 Madrid Tel.: (34) 913 49 38 94/913 49 37 78 Fax: (34) 913 49 38 32/913 49 37 40

    6. FRANCE

    Service des titres du commerce extérieur 8, rue de la Tour-des-Dames F - 75436 Paris Cedex 09 Tél. (33-1) 55 07 46 69/95 Télécopieur: (33-1) 55 07 48 32/34/35

    7. IRELAND

    Department of Enterprise, Trade and Employment Licencing Unit, Block C Earlsfort Centre

    Hatch Street

    Dublin 2 Ireland Tel. (353-1) 631 25 41 Fax (353-1) 631 25 62

    8. ITALIA

    Ministero del Commercio con l'estero DG per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi - Divisione VII Viale America 341 I - 00144 Roma Tel. (39) 06 599 31 - 06 59 93 24 19 - 06 59 93 24 00 Fax (39) 06 592 55 56

    9. LUXEMBOURG

    Ministère des affaires étrangères Office des licences Boîte postale 113 L - 2011 Luxembourg Tél. (352) 22 61 62 Télécopieur: (352) 46 61 38

    10. NEDERLAND

    Belastingdienst/Douane Engelse Kamp 2 Postbus 30003 9700 RD Groningen Nederland Tel. (31-50) 523 91 11 Fax (31-50) 526 06 98/523 92 37

    11. ÖSTERREICH

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Landstraßer Hauptstraße 55/57 A - 1031 Wien Tel. (43) 171 10 23 86 Fax (43) 171 102

    12. PORTUGAL

    Ministério da Economia Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais Avenida da República, 79 P - 1069-059 Lisboa Tel.: (351-21) 791 18 00/19 43 Fax: (351-21) 793 22 10, 796 37 23 Telex: 13 418

    13. SUOMI

    Tullihallitus/Tullstyrelsen Erottajankatu/Skillnadsgatan 2 FIN - 00101 Helsinki/Helsingfors P./Tel: (358-9) 6141 F: (358-9) 614 28 52

    14. SVERIGE

    Kommerskollegium Box 6803 S - 113 86 Stockholm Tfn (46-8) 690 48 00 Fax (46-8) 30 67 59

    15. UNITED KINGDOM

    Department of Trade and Industry Import Licensing Branch Queensway House

    West Precinct

    Billingham TS23 2NF United Kingdom Tel. (44-1642) 36 43 33/36 43 34 Fax (44-1642) 53 35 57

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