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Document 32002R0252

Regolamento (CE) n. 252/2002 della Commissione, dell'11 febbraio 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda i titoli di esportazione rilasciati in Austria nel settore delle carni bovine

GU L 40 del 12.2.2002, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogato da 32004R2247

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/252/oj

32002R0252

Regolamento (CE) n. 252/2002 della Commissione, dell'11 febbraio 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda i titoli di esportazione rilasciati in Austria nel settore delle carni bovine

Gazzetta ufficiale n. L 040 del 12/02/2002 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 252/2002 della Commissione

dell'11 febbraio 2002

recante deroga al regolamento (CE) n. 1291/2000 per quanto riguarda i titoli di esportazione rilasciati in Austria nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 29, paragrafo 2, e l'articolo 41,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2299/2001(4), il titolo di esportazione obbliga ad esportare, durante il suo periodo di validità, il quantitativo specificato dei prodotti in questione.

(2) Il regolamento (CE) n. 1445/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2492/2001(6), ha stabilito le modalità d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine.

(3) In seguito al primo caso di encefalopatia spongiforme bovina verificatosi in Austria il 7 dicembre 2001, le misure sanitarie adottate dalle autorità di alcuni paesi terzi riguardo alle esportazioni di bovini e di carni bovine hanno recato grave pregiudizio agli interessi economici degli esportatori. La situazione creatasi ha gravemente compromesso le possibilità di esportazione.

(4) Occorre pertanto limitare queste conseguenze negative offrendo agli operatori la possibilità, in deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, di annullare alcuni titoli di esportazione se dimostrano di non poterli utilizzare.

(5) Tale misura dovrebbe essere riservata agli operatori in grado di dimostrare, segnatamente sulla base dei documenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3235/94(8), che non hanno potuto effettuare le operazioni di esportazione a causa delle circostanze suindicate e, in particolare, che i titoli erano stati richiesti ai fini dell'esportazione verso paesi terzi che hanno adottato misure sanitarie restrittive.

(6) Data la situazione, il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai prodotti contemplati all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 per i quali è stato rilasciato in Austria il titolo di esportazione di cui all'articolo 29, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento citato.

2. Il presente regolamento si applica soltanto se l'esportatore interessato comprova alle autorità competenti che non è stato in grado di effettuare le operazioni di esportazione a causa delle misure sanitarie adottate dalle autorità dei paesi terzi di destinazione a seguito del caso di encefalopatia spongiforme bovina constatato in Austria il 7 dicembre 2001.

La valutazione delle autorità competenti sarà fondata in particolare sui documenti commerciali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 4045/89.

Articolo 2

In deroga all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e su richiesta del titolare, i titoli di esportazione rilasciati in applicazione del regolamento (CE) n. 1445/95 e richiesti entro il 14 dicembre 2001, esclusi quelli la cui validità è scaduta prima del 1o dicembre 2001, sono annullati e la cauzione attinente è svincolata. La decisione di annullamento è limitata alla quantità di prodotti che non è stata esportata.

Articolo 3

L'Austria comunica ogni giovedì le quantità di prodotti per le quali nel corso della settimana precedente è stata applicata la misura di cui all'articolo 2, indicando la data di rilascio dei titoli e la categoria interessata.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(2) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

(3) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(4) GU L 308 del 27.11.2001, pag. 19.

(5) GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35.

(6) GU L 337 del 20.12.2001, pag. 18.

(7) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

(8) GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16.

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