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Document 32002R0169

Regolamento (CE) n. 169/2002 della Commissione, del 30 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

GU L 30 del 31.1.2002, p. 21–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/169/oj

32002R0169

Regolamento (CE) n. 169/2002 della Commissione, del 30 gennaio 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

Gazzetta ufficiale n. L 030 del 31/01/2002 pag. 0021 - 0022


Regolamento (CE) n. 169/2002 della Commissione

del 30 gennaio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 6, e l'articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseicam)(3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 prevedono misure specifiche a favore dell'allevamento rispettivamente nei dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), nelle Azzorre e a Madera nonché nelle isole Canarie. Le modalità d'applicazione da stabilire prevedono in particolare, per quanto concerne il premio alla macellazione ed entro il massimale definito all'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2088/2001(5), il "congelamento" del numero di animali per i quali è stato concesso il premio alla macellazione in dette regioni a titolo dell'anno 2000.

(2) L'allegato III del regolamento (CE) n. 2342/1999 stabilisce massimali per Stato membro relativi al premio alla macellazione. Tali massimali non devono recar pregiudizio all'instaurazione dei limiti specifici stabiliti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001. Occorre pertanto stabilire che tali massimali, nel caso della Francia, del Portogallo e della Spagna, includano submassimali basati sul numero di premi versati a titolo di un anno di riferimento ai produttori dei dipartimenti francesi d'oltremare, delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie e destinati esclusivamente ai produttori di dette regioni e che il numero residuo di animali ammissibili, fino a concorrenza dei limiti specifici per queste regioni riguardo al premio alla macellazione introdotti dai regolamenti suddetti, si aggiunga a quelli di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 2342/1999.

(3) Gli Stati membri in questione hanno comunicato alla Commissione il numero di animali per i quali è stato concesso il premio alla macellazione a titolo dell'anno 2000 nei DOM (3727), a Madera (1678), nelle Azzorre (10318) e nelle isole Canarie (1696).

(4) Per consentire l'immediata applicazione delle disposizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, è necessario che il presente regolamento entri in vigore quanto prima.

(5) Per fini di coerenza con l'inizio del periodo d'applicazione del regime di premi previsto dal regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2345/2001(7) per quanto riguarda l'anno 2002, è necessario che il presente regolamento sia applicabile dal 1o gennaio 2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 2342/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica dal 1o gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

(4) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 30.

(5) GU L 282 del 26.10.2001, pag. 39.

(6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.

(7) GU L 315 dell'1.12.2001, pag. 29.

ALLEGATO

"ALLEGATO III

Massimali nazionali relativi al premio alla macellazione di cui all'articolo 38, paragrafo 1, applicabili dal 1o gennaio 2002

>SPAZIO PER TABELLA>"

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