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Document 32002R0020

    Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

    GU L 8 del 11.1.2002, p. 1–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2006; abrogato da 32006R0793

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/20/oj

    32002R0020

    Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione, del 28 dicembre 2001, recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

    Gazzetta ufficiale n. L 008 del 11/01/2002 pag. 0001 - 0014


    Regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione

    del 28 dicembre 2001

    recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, primo e secondo comma, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 2, l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma,

    visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CEE) n. 131/92 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1736/96(5), il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93(7) e il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione(8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999(9), recanti modalità comuni di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le isole Canarie rispettivamente, sono stati più volte modificati. D'altra parte, tenuto conto delle modifiche introdotte dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, n. 1453/2001 e n. 1454/2001, nonché dell'esperienza acquisita, è opportuno, ai fini di una semplificazione normativa, procedere a una rifusione dei tre regolamenti di applicazione in un unico regolamento.

    (2) Occorre stabilire le modalità di applicazione per la definizione e la modifica dei bilanci previsionali di approvvigionamento dei prodotti ammessi a beneficiare dei regimi specifici di approvvigionamento.

    (3) Taluni prodotti agricoli che beneficiano dell'esonero dai dazi d'importazione sono già soggetti al rilascio di un certificato d'importazione. Ai fini di una semplificazione amministrativa, è opportuno utilizzare il certificato d'importazione a sostegno del regime di esonero dai dazi d'importazione.

    (4) Per altri prodotti agricoli non soggetti all'obbligo di presentazione di un certificato d'importazione, è necessario istituire un documento a sostegno del sistema di esonero dai dazi d'importazione. A tal fine deve essere utilizzato un certificato di esonero, redatto sulla base del formulario del certificato d'importazione.

    (5) Devono essere stabilite le modalità di fissazione dell'importo degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Tali modalità devono tener conto dei costi aggiuntivi di approvvigionamento legati alla lontananza e all'insularità delle regioni ultra periferiche che impongono a queste regioni oneri gravosi che ostacolano pesantemente le loro attività. Al fine di salvaguardare la competitività dei prodotti comunitari, l'aiuto può tener conto dei prezzi praticati all'esportazione.

    (6) Il regime di aiuto concesso a favore dei prodotti comunitari deve essere gestito sulla base del formulario del certificato d'importazione, di seguito denominato "certificato di aiuto".

    (7) Per la gestione dei regimi specifici di approvvigionamento è necessario adottare modalità particolari di rilascio del documento summenzionato, in deroga alle normali modalità applicabili ai certificati d'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(10).

    (8) La gestione dei regimi specifici di approvvigionamento deve permettere di perseguire un duplice obiettivo: da un lato, favorire un rapido rilascio dei certificati, in particolare grazie alla soppressione dell'obbligo generale di costituire una cauzione preventiva, nonché al pagamento rapido dell'aiuto per l'approvvigionamento in prodotti comunitari. Dall'altro, assicurare la disciplina e il controllo delle operazioni, dotando le autorità competenti degli strumenti necessari per garantire che le finalità del regime siano rispettate, ossia che le regioni ultra periferiche siano regolarmente approvvigionate in taluni prodotti agricoli e che le conseguenze della loro posizione geografica siano compensate da un'effettiva ripercussione dei vantaggi concessi fino allo stadio dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati all'utilizzatore finale.

    (9) Uno degli strumenti sopra citati è costituito dalla registrazione degli operatori che esercitano un'attività economica nell'ambito dei regimi specifici di approvvigionamento. Detta registrazione deve conferire il diritto di ottenere i vantaggi del regime, fatto salvo l'adempimento degli obblighi imposti dalle norme comunitarie e nazionali. La registrazione deve avvenire di diritto se il richiedente soddisfa determinate condizioni oggettive rispondenti alle esigenze di gestione dei regimi.

    (10) Le modalità di gestione dei regimi devono garantire che, nei limiti dei quantitativi fissati nei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, l'operatore registrato ottenga un certificato per i prodotti e per i quantitativi che formano oggetto della transazione commerciale realizzata per conto proprio, dietro presentazione dei documenti attestanti l'oggetto dell'operazione e l'idoneità della domanda di certificato.

    (11) Ai fini del controllo delle operazioni che beneficiano dei regimi, occorre tra l'altro che la durata di validità dei certificati sia adeguata alle esigenze del trasporto marittimo o aereo, che venga prescritto l'obbligo di provare entro breve termine l'avvenuta fornitura secondo il certificato e che sia vietata la cessione dei diritti e degli obblighi conferiti al titolare del documento.

    (12) Gli effetti dei benefici accordati in forma di esonero dai dazi d'importazione e di aiuto per i prodotti comunitari devono ripercuotersi sul livello dei costi di produzione e su quello dei prezzi sino allo stadio dell'utilizzatore finale. È pertanto opportuno controllarne l'effettiva ripercussione.

    (13) A norma dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, i prodotti che fruiscono dei regimi specifici di approvvigionamento non possono essere riesportati verso paesi terzi o rispediti verso il resto della Comunità. Detti regolamenti prevedono tuttavia un numero limitato di deroghe a questo principio, che differiscono a seconda delle regioni considerate. Occorre prevedere le modalità particolari di applicazione di queste deroghe e le modalità di controllo del loro esercizio. In particolare, è d'uopo stabilire i quantitativi di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni o spedizioni tradizionali a partire dalle isole Canarie, dalle Azzorre e da Madera e di spedizioni tradizionali a partire dai DOM, facendo riferimento alla media delle esportazioni e delle spedizioni realizzate nel corso degli anni 1989, 1990 e 1991 (precedentemente all'entrata in vigore dei regimi Poseican, Poseima e Poseidom), quale determinata dalle autorità competenti. È inoltre opportuno stabilire le condizioni da mettere in atto per autorizzare le riesportazioni verso un paese terzo dei prodotti come tali o dei prodotti ottenuti da un condizionamento locale di tali prodotti, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1454/2001. Occorre infine attuare le condizioni previste dai regolamenti (CE) n. 1452/2001 e n. 1453/2001 per autorizzare le esportazioni dei prodotti ottenuti da una trasformazione locale ai fini di favorire un commercio regionale.

    (14) Per quanto concerne lo zucchero C, ai fini dell'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera e delle isole Canarie occorre continuare ad applicare il regime di esonero dai dazi d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 2177/92(11) durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001(12).

    (15) Al fine di proteggere i consumatori e gli interessi commerciali degli operatori, è opportuno escludere dai regimi specifici di approvvigionamento i prodotti che non siano di qualità sana, leale e mercantile al più tardi al momento della loro prima immissione sul mercato, nonché prevedere misure adeguate per i casi in cui tale requisito non venga soddisfatto.

    (16) È opportuno disporre, nell'ambito delle procedure di compartecipazione in vigore per le regioni ultraperiferiche, che le autorità competenti stabiliscano le modalità amministrative necessarie per la gestione e la sorveglianza dei regimi. Inoltre, ai fini di assicurare un'efficiente sorveglianza di questi ultimi, occorre precisare le disposizioni relative ai controlli da effettuare, nonché le sanzioni amministrative atte a garantire un funzionamento regolare dei meccanismi predisposti.

    (17) Per poter valutare l'applicazione dei regimi, devono essere previste comunicazioni periodiche delle autorità competenti alla Commissione.

    (18) Occorre ritardare l'applicabilità di determinate disposizioni del presente regolamento per consentire l'elaborazione dei dati necessari alla fissazione del livello minimo degli aiuti e, per quanto riguarda i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, per permettere alle autorità francesi e portoghesi di conformarsi ai nuovi requisiti amministrativi.

    (19) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO 1

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di esonero dai dazi d'importazione nonché dei regimi di aiuto all'approvvigionamento comunitario per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), le Azzorre e Madera e le isole Canarie nel quadro dei bilanci previsionali di approvvigionamento previsti all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001 rispettivamente.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si intendono per:

    a) "regioni ultra periferiche": le regioni indicate all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato; ciascuno dei dipartimenti francesi d'oltremare è considerato come una regione ultra periferica distinta;

    b) "autorità competenti": le autorità designate dallo Stato membro di cui fa parte la regione ultra periferica.

    CAPO II

    BILANCI PREVISIONALI DI APPROVVIGIONAMENTO

    Articolo 3

    I bilanci previsionali di approvvigionamento quantificano il fabbisogno di approvvigionamento di ciascuna regione ultra periferica per anno civile. Essi possono essere modificati per tener conto dell'esecuzione reale e della situazione della produzione locale.

    CAPO III

    IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI

    SEZIONE 1

    Importazione di prodotti soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione

    Articolo 4

    Certificato d'importazione

    1. Per i prodotti soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 è concesso su presentazione del suddetto certificato.

    2. Il certificato d'importazione viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

    Detto certificato è compilato secondo il formulario di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    3. La domanda di certificato d'importazione ed il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    a) nel caso dei DOM:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    iii) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001;

    b) nel caso delle Azzorre e di Madera:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati al consumo diretto;

    iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1453/2001;

    c) nel caso delle isole Canarie:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati al consumo diretto;

    iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    iv) bovini destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

    In tutti i casi, la domanda di certificato d'importazione e il certificato d'importazione stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "esonero dai dazi d'importazione" e "certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]".

    4. Il certificato d'importazione reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

    5. I dazi d'importazione vengono riscossi per i quantitativi che risultano in eccedenza rispetto a quelli specificati nel certificato d'importazione. La tolleranza del 5 % prevista all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è ammessa condizionatamente al pagamento dei pertinenti dazi d'importazione.

    SEZIONE 2

    Importazione di prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione

    Articolo 5

    Certificato di esonero

    1. Per i prodotti non soggetti alla presentazione di un certificato d'importazione, l'esonero dai dazi d'importazione previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 è concesso su presentazione di un certificato di esonero.

    2. Il certificato di esonero è compilato sul formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    3. La dicitura "certificato di esonero" deve apparire, stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

    4. Il certificato di esonero viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

    5. La domanda di certificato di esonero ed il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    a) nel caso dei DOM:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    b) nel caso delle Azzorre e di Madera:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati al consumo diretto;

    iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    c) nel caso delle isole Canarie:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati al consumo diretto;

    iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli.

    In tutti i casi, la domanda di certificato di esonero e il certificato di esonero stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "esonero dai dazi d'importazione" e "certificato da utilizzare in [nome della regione ultra periferica]".

    6. Il certificato di esonero reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

    CAPO IV

    APPROVVIGIONAMENTO COMUNITARIO

    Articolo 6

    Fissazione dell'aiuto

    Nel quadro della fissazione dell'aiuto per ovviare agli effetti della lontananza, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici relativi a trasporto e rotture di carico per l'invio a destinazione delle merci delle regioni ultra periferiche interessate.

    Nel quadro della fissazione dell'aiuto volto ad ovviare agli effetti dell'insularità e dell'ultra perifericità, la Commissione tiene conto dei costi aggiuntivi specifici dovuti alla trasformazione locale connessi alle dimensioni del mercato, alla necessità di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e alle esigenze di qualità specifiche delle merci richieste nelle regioni ultra periferiche in questione.

    La Commissione fissa un livello minimo forfettario dell'aiuto.

    Quando il livello più elevato delle restituzioni concesse dalla Comunità per l'esportazione di prodotti analoghi è superiore a questo livello minimo forfettario, l'aiuto concesso non supera gli importi delle suddette restituzioni.

    Nessun aiuto è concesso per l'approvvigionamento di prodotti che hanno già beneficiato dei regimi specifici di approvvigionamento in un'altra regione ultra periferica.

    Articolo 7

    Certificato di aiuto

    1. L'aiuto viene pagato dietro presentazione di un "certificato di aiuto" utilizzato integralmente.

    La presentazione del certificato di aiuto funge da domanda di aiuto e deve avvenire, tranne in caso di forza maggiore o di evento climatico eccezionale, entro i trenta giorni successivi alla data d'imputazione del certificato stesso. In caso di superamento del termine suindicato, l'importo dell'aiuto è diminuito del 5 % per ogni giorno supplementare.

    Le autorità competenti procedono al pagamento dell'aiuto entro sessanta giorni dalla data di presentazione del certificato di aiuto utilizzato, tranne nei seguenti casi:

    a) caso di forza maggiore o evento climatico eccezionale, o

    b) avvio di un'indagine amministrativa circa il diritto all'aiuto. In tal caso, il pagamento ha luogo soltanto quando l'esistenza di tale diritto sia riconosciuta.

    2. Il certificato di aiuto è compilato sul modello di formulario del certificato d'importazione riprodotto nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    Fermo restando il disposto del presente regolamento, si applicano mutatis mutandis l'articolo 8, paragrafo 5, gli articoli 13, 15, 17, 18, 21, 23, 26 e 27, gli articoli da 29 a 33 e gli articoli da 36 a 41 del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    3. La dicitura "certificato di aiuto" deve apparire stampata o impressa con apposito timbro, nella casella superiore sinistra del certificato.

    Le caselle 7 ed 8 del certificato sono barrate totalmente.

    4. La domanda di certificato di aiuto e il certificato recano, nella casella 20, una delle seguenti diciture:

    a) nel caso dei DOM:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    b) nel caso delle Azzorre e di Madera:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati al consumo diretto;

    iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1453/2001;

    c) nel caso delle isole Canarie:

    i) prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o di condizionamento;

    ii) prodotti destinati al consumo diretto;

    iii) prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli;

    iv) animali vivi destinati all'ingrasso importati a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001.

    Ai fini del presente paragrafo, gli animali di razze pure o di razze commerciali e gli ovoprodotti sono inclusi nella categoria dei fattori di produzione agricoli.

    In tutti i casi, la domanda di certificato di aiuto e il certificato di aiuto stesso recano, nella casella 20, le diciture seguenti: "certificato da utilizzare in [nome della regione ultraperiferica]".

    5. Il certificato di aiuto reca, nella casella 12, l'indicazione dell'ultimo giorno di validità.

    6. L'importo dell'aiuto applicabile è quello vigente il giorno di presentazione della domanda del certificato di aiuto.

    7. Il certificato di aiuto viene rilasciato dalle autorità competenti, su domanda degli interessati ed entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento.

    CAPO V

    DISPOSIZIONI COMUNI

    Articolo 8

    Ripercussione del vantaggio sull'utilizzatore finale

    1. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per "vantaggio" l'esonero dai dazi doganali o l'aiuto comunitario previsto dagli stessi regolamenti.

    2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1452/2001, si intende per "utilizzatore finale":

    a) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:

    i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultra perifericità;

    ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;

    b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

    3. Ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001, si intende per "utilizzatore finale":

    a) quando si tratta di prodotti destinati al consumo diretto: il consumatore;

    b) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini del consumo umano:

    i) l'ultimo trasformatore o il condizionatore, per la parte dell'aiuto volta ad ovviare agli effetti della lontananza, dell'insularità e dell'ultraperifericità;

    ii) il consumatore, per la parte aggiuntiva dell'aiuto, volta a tener conto dei prezzi all'esportazione;

    c) quando si tratta di prodotti destinati alle industrie di trasformazione e/o condizionamento ai fini dell'alimentazione animale nonché di prodotti destinati ad essere utilizzati come fattori di produzione agricoli: l'agricoltore.

    4. Le autorità competenti adottano le misure opportune per verificare che il beneficio risultante dall'esenzione dei dazi all'importazione o dalla concessione dell'aiuto comunitario venga effettivamente trasferito sull'utilizzatore finale; a tal fine, possono valutare i margini commerciali e i prezzi praticati dai vari operatori interessati.

    Tali misure, e in particolare i punti di controllo per constatare la ripercussione dell'aiuto, nonché le eventuali modifiche, sono comunicate alla Commissione.

    Articolo 9

    Registro degli operatori

    1. I certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto sono rilasciati unicamente agli operatori iscritti in un registro tenuto dalle autorità competenti.

    2. Qualsiasi operatore stabilito nella Comunità può chiedere l'iscrizione nel registro.

    Ai fini di detta iscrizione, l'operatore deve soddisfare le condizioni seguenti:

    a) disporre dei mezzi, delle strutture e delle autorizzazioni legali necessari per l'esercizio della propria attività nel settore di cui trattasi, ed aver in particolare assolto gli obblighi impostigli dalle autorità in materia di contabilità aziendale e di regime fiscale;

    b) essere in grado di svolgere le sue attività nella regione ultraperiferica in questione;

    c) impegnarsi a quanto segue, nell'ambito del regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione e nel rispetto degli obiettivi del regime stesso:

    i) a comunicare alle autorità competenti, su loro richiesta, tutte le informazioni utili circa le attività commerciali svolte, in particolare in ordine ai prezzi praticati e ai margini di profitto;

    ii) ad operare esclusivamente in proprio nome e per proprio conto;

    iii) a presentare domande di certificati in misura proporzionale alle proprie reali capacità di smercio dei prodotti di cui trattasi, capacità che devono poter essere dimostrate in base ad elementi oggettivi;

    iv) a non assumere iniziative che potrebbero determinare una penuria artificiale di prodotti, né a smerciare i prodotti disponibili a prezzi anormalmente bassi; e

    v) ad offrire alle autorità competenti, al momento dello smercio dei prodotti agricoli nella regione ultraperiferica in questione, valide garanzie circa la ripercussione del beneficio concesso fino all'utilizzazione finale.

    3. Il trasformatore che intenda esportare e/o spedire prodotti trasformati ottenuti da materie prime cui si applica il regime specifico di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione nelle condizioni di cui agli articoli 16, 17 o 19 deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, dichiarare la propria intenzione di continuare a svolgere una tale attività, indicando l'ubicazione degli impianti di trasformazione.

    4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001, l'operatore che intende riesportare prodotti come tali o prodotti che sono stati oggetto di un condizionamento locale nelle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento deve, all'atto della presentazione della domanda di registrazione di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo, dichiarare la propria intenzione di proseguire una tale attività, indicando ove del caso l'ubicazione degli impianti di condizionamento.

    Articolo 10

    Documenti da presentare a cura degli operatori e validità del certificato

    1. Fermo restando il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 7, dell'articolo 14 e dell'articolo 15, le autorità competenti accettano la domanda di certificato presentata da un operatore, e relativa a ciascuna spedizione, se alla domanda stessa è allegato l'originale o la copia certificata conforme della fattura d'acquisto e l'originale o la copia certificata conforme dei documenti seguenti:

    - polizza di carico o lettera di trasporto aereo,

    - certificato d'origine per i prodotti di paesi terzi, o documenti T2L o T2LF, alle condizioni di cui all'articolo 315, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione(13), per i prodotti comunitari.

    La fattura d'acquisto, la polizza di carico o la lettera di trasporto aereo devono essere intestate al richiedente del certificato.

    2. La validità del certificato è stabilita in funzione dei tempi di trasporto. In casi particolari e in considerazione di gravi ed imprevedibili difficoltà che possono incidere su tali tempi, le autorità competenti possono prorogare la validità, comunque non oltre i due mesi successivi alla data di rilascio del certificato.

    Articolo 11

    Presentazione dei certificati e delle merci e non trasmissibilità dei certificati

    1. Per i prodotti soggetti ai regimi specifici di approvvigionamento, i certificati d'importazione, i certificati di esonero e i certificati di aiuto devono essere presentati alle autorità doganali, per l'espletamento delle opportune formalità, entro quindici giorni lavorativi dalla data di autorizzazione allo sbarco della merce. Le autorità competenti hanno la facoltà di ridurre questo termine massimo.

    Per i prodotti che sono stati oggetto di un perfezionamento attivo o di un magazzinaggio doganale nelle Azzorre, a Madera o nelle isole Canarie e che vi sono successivamente immessi in libera pratica, il termine massimo di quindici giorni decorre dalla data di presentazione della domanda dei certificati di cui al primo comma.

    2. La merce va presentata alla rinfusa o in lotti separati, corrispondenti al certificato presentato.

    I certificati sono utilizzati per un'unica operazione all'atto dell'espletamento delle formalità doganali.

    3. I certificati non sono trasferibili.

    Articolo 12

    Qualità dei prodotti

    Solo i prodotti di qualità sana, leale e mercantile ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(14) beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento.

    La conformità dei prodotti ai requisiti di cui al primo comma deve essere esaminata secondo le disposizioni e gli usi vigenti nella Comunità, al più tardi nella fase della prima commercializzazione.

    Qualora si constati che un prodotto non è conforme ai requisiti di cui al primo comma, il beneficio del regime specifico di approvvigionamento è ritirato e il quantitativo corrispondente è reimputato al bilancio previsionale di approvvigionamento. Nel caso in cui un aiuto sia stato concesso conformemente all'articolo 7, l'aiuto viene rimborsato. Nei casi in cui un'importazione sia stata effettuata conformemente agli articoli 4 e 5, il dazio all'importazione viene pagato, salvo nel caso in cui l'interessato fornisca la prova che i prodotti sono stati riesportati o distrutti.

    Articolo 13

    Costituzione di una cauzione

    Per la domanda dei certificati non è richiesta alcuna cauzione.

    In casi particolari e per quanto necessario alla corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti dispongono, fermo restando il disposto dell'articolo 26, la costituzione di cauzioni di importi pari all'entità del beneficio concesso. In questi casi si applica l'articolo 35, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000.

    Articolo 14

    Aumento significativo delle domande di certificati

    1. Qualora lo stato di esecuzione di un bilancio previsionale di approvvigionamento metta in luce un aumento significativo, per un dato prodotto, delle domande di certificati d'importazione, certificati di esonero o certificati di aiuto e se tale aumento rischia di compromettere il conseguimento di uno o più obiettivi del regime specifico di approvvigionamento, le autorità competenti segnalano senza indugio tale situazione alla Commissione, fornendole tutte le pertinenti informazioni circa il fabbisogno di approvvigionamento della regione ultraperiferica in questione.

    La Commissione, previa consultazione delle autorità competenti, adotta i provvedimenti necessari per garantire l'approvvigionamento in prodotti essenziali della regione ultraperiferica in questione, tenendo conto delle disponibilità e delle esigenze dei settori prioritari.

    2. Fermi restando i necessari provvedimenti adottati in caso di limitazione del rilascio dei certificati, le autorità competenti applicano a tutte le domande pendenti una percentuale uniforme di riduzione.

    3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano, previa consultazione delle autorità competenti, ferme restando le disposizioni particolari da adottare per ovviare a difficoltà di rilievo in un determinato settore.

    Articolo 15

    Fissazione di un quantitativo massimo per domanda di certificato

    Nella misura strettamente necessaria per evitare perturbazioni dei mercati della regione ultraperiferica in questione o azioni di carattere speculativo in grado di nuocere gravemente al buon funzionamento dei regimi specifici di approvvigionamento, le autorità competenti fissano un quantitativo massimo per domanda di certificato.

    Le autorità competenti informano senza indugio la Commissione in merito ai casi di applicazione del presente articolo.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI PARTICOLARI

    SEZIONE 1

    DOM

    Articolo 16

    Rispedizione e riesportazione

    1. Il trasformatore che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, l'intenzione di esportare, nel quadro di un commercio regionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001. Le autorità competenti adottano le misure necessarie al fine di garantire che le suddette operazioni non interessino quantitativi superiori ai limiti annui fissati.

    I prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento consegnati nei DOM e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili si considerano consumati localmente.

    2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

    Le autorità competenti effettuano adeguati controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma e recuperano ove del caso il vantaggio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

    3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1452/2001, possono dar luogo ad un'esportazione di commercio regionale o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dal regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio(15) e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, fatte salve tutte le abituali manipolazioni.

    SEZIONE 2

    Azzorre e Madera

    Articolo 17

    Rispedizione e riesportazione

    1. Il trasformatore che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, l'intenzione di esportare, nel quadro di un commercio regionale o tradizionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001. Le autorità competenti adottano le misure necessarie al fine di garantire che le suddette operazioni non interessino quantitativi superiori ai limiti annui fissati.

    I prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento consegnati nelle Azzorre o a Madera e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili si considerano consumati localmente.

    2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento.

    Le autorità competenti effettuano adeguati controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma e recuperano ove del caso il vantaggio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

    3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1453/2001, possono dar luogo ad un'esportazione tradizionale o di commercio regionale o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni di trasformazione previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dal regolamento (CEE) n. 2913/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, fatte salve tutte le abituali manipolazioni.

    Articolo 18

    Zucchero

    Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2760/81 della Commissione(16) e introdotto ai fini del consumo interno a Madera sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 e nelle Azzorre sotto forma di zucchero greggio di cui al codice NC 1701 12 10 beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esonero dai dazi d'importazione entro i limiti del bilancio previsionale di approvvigionamento di cui all'articolo 3.

    SEZIONE 3

    Isole Canarie

    Articolo 19

    Rispedizione e riesportazione

    1. Il trasformatore che abbia dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, l'intenzione di esportare o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annui dei quantitativi che figurano in allegato. Le autorità competenti adottano le misure necessarie al fine di garantire che le suddette operazioni non interessino quantitativi superiori ai limiti annui fissati.

    I prodotti che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento consegnati nelle isole Canarie e che servono all'approvvigionamento di navi e aeromobili si considerano consumati localmente.

    2. Le autorità competenti autorizzano l'esportazione o la spedizione di quantitativi di prodotti trasformati diversi da quelli di cui al paragrafo 1 soltanto qualora sia attestato che i prodotti di cui trattasi non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie.

    Le autorità competenti effettuano adeguati controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma e recuperano ove del caso il vantaggio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento.

    3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti dei quantitativi indicati all'allegato, possono dar luogo ad un'esportazione tradizionale o ad una spedizione tradizionale, devono conformarsi, per quanto di ragione, alle condizioni di trasformazione previste dal regime di perfezionamento attivo e dal regime della trasformazione sotto controllo doganale, precisate dal regolamento (CEE) n. 2913/92 e dal regolamento (CEE) n. 2454/93, fatte salve tutte le abituali manipolazioni.

    Articolo 20

    Riesportazione dei prodotti come tali o condizionati localmente

    Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, la riesportazione dei prodotti come tali o dei prodotti condizionati oggetto di un condizionamento locale che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento è soggetta alle condizioni seguenti:

    a) la dicitura "Merce esportata in virtù dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1454/2001" deve figurare nella casella 31 del documento amministrativo unico (DAU);

    b) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un esonero dai dazi d'importazione e che sono oggetto di una riesportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento;

    c) i prodotti di cui al presente punto non possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;

    d) i quantitativi di prodotti che hanno beneficiato di un aiuto e che sono oggetto di una riesportazione sono reimputati al bilancio previsionale di approvvigionamento e l'aiuto concesso è rimborsato;

    e) i prodotti di cui al presente punto possono beneficiare di una restituzione all'esportazione;

    f) se il regolare approvvigionamento delle isole Canarie rischia di essere compromesso da un aumento significativo delle riesportazioni dei prodotti di cui al presente articolo, le competenti autorità possono stabilire un limite quantitativo atto a garantire il soddisfacimento delle esigenze prioritarie nei settori interessati.

    La Spagna comunica immediatamente alla Commissione, prima di metterle in vigore, le misure che intende adottare in applicazione del presente punto e i motivi che le giustificano. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

    Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma lasciano impregiudicate le disposizioni particolari che saranno eventualmente adottate per ovviare a difficoltà di rilievo in un dato settore.

    Articolo 21

    Zucchero

    Durante il periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/2001, lo zucchero C di cui all'articolo 13 del suddetto regolamento, esportato secondo le disposizioni pertinenti del regolamento (CEE) n. 2670/81 e introdotto ai fini del consumo interno nelle isole Canarie sotto forma di zucchero bianco di cui al codice NC 1701 beneficia, alle condizioni del presente regolamento, del regime di esonero dai dazi d'importazione entro i limiti dei bilanci previsionali di approvvigionamento di cui all'articolo 3.

    CAPO VII

    COMUNICAZIONI E RELAZIONE

    Articolo 22

    Comunicazioni

    Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il quinto giorno di ogni mese, i seguenti dati relativi ai mesi precedenti dell'anno civile di riferimento, ripartendoli per prodotto, per codice della nomenclatura combinata ed eventualmente per destinazione particolare:

    a) i quantitativi ripartiti secondo la provenienza d'importazione da paesi terzi o di consegna a partire dalla Comunità;

    b) l'importo dell'aiuto nonché le spese effettivamente sostenute per prodotto ed eventualmente per destinazione particolare;

    c) i quantitativi per i quali i certificati non sono stati utilizzati, ripartiti per categoria di certificato;

    d) i quantitativi eventualmente esportati previa trasformazione nel quadro dei quantitativi tradizionali in virtù dei regolamenti (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;

    e) i quantitativi eventualmente spediti previa trasformazione nel quadro dei quantitativi tradizionali in virtù dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001;

    f) i quantitativi eventualmente riesportati tal quali o condizionati localmente in virtù del regolamento (CE) n. 1454/2001;

    g) i quantitativi eventualmente esportati al fine di favorire un commercio regionale in virtù dei regolamenti (CE) n. 1452/2001 e (CE) n. 1453/2001;

    h) i trasferimenti nell'ambito di un quantitativo globale per una categoria di prodotti e le modifiche dei bilanci previsionali di approvvigionamento nel corso del periodo;

    i) il saldo disponibile e la percentuale di utilizzazione.

    Tali dati sono forniti sulla base dei certificati utilizzati.

    Articolo 23

    Relazione

    Le autorità competenti trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione annuale di attuazione di cui rispettivamente all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 39, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1454/2001, relativa all'anno civile precedente.

    Tale relazione comprende segnatamente quanto segue:

    a) gli sviluppi socioeconomici e agricoli più significativi;

    b) una sintesi dei dati fisici e finanziari disponibili relativi all'attuazione di ciascuna misura seguita da un'analisi di questi dati e, se necessario, una presentazione e un'analisi del settore di attività in cui tale misura si inserisce;

    c) lo stato di avanzamento delle misure e priorità rispetto ai corrispondenti obiettivi operativi e specifici, espressi in termini di indicatori quantitativi;

    d) una sintesi dei principali problemi emersi nel corso della gestione e attuazione di queste misure;

    e) un esame dei risultati dell'insieme delle misure che tenga conto dei collegamenti reciproci tra di esse;

    f) per il regime specifico di approvvigionamento, alcuni dati e un'analisi relativa all'evoluzione dei prezzi e alla ripercussione del vantaggio in tal modo concesso.

    Articolo 24

    Riduzione degli anticipi

    Fatte salve le norme generali relative alla disciplina di bilancio, se le informazioni che gli Stati membri trasmettono alla Commissione ai sensi degli articoli 22 e 23 sono incomplete o il termine non è rispettato, la Commissione riduce gli anticipi concessi sulle spese agricole in modo temporaneo e su base forfettaria.

    CAPO VIII

    CONTROLLI E SANZIONI

    Articolo 25

    Controlli

    1. I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all'atto dell'importazione, dell'introduzione, dell'esportazione, della spedizione, della riesportazione e della rispedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 5 % dei certificati presentati a norma dell'articolo 11.

    I controlli fisici sono effettuati attenendosi, in quanto compatibili, alle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio(17).

    2. Ove ricorrano circostanze particolari, la Commissione può chiedere l'applicazione di percentuali di controllo differenti.

    Articolo 26

    Sanzioni

    1. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora l'operatore non rispetti le obbligazioni assunte a norma dell'articolo 9, e ferme restando le sanzioni applicabili a norma della legislazione nazionale, le autorità competenti procedono a quanto segue:

    - esigono dal titolare del certificato d'importazione, del certificato di esonero o del certificato di aiuto il rimborso del beneficio concesso,

    - sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione, a seconda della gravità dell'inadempimento.

    Il beneficio di cui alla lettera a) è pari all'importo corrispondente all'esonero dai dazi d'importazione o all'importo dell'aiuto.

    2. Salvo casi di forza maggiore o eventi climatici eccezionali, qualora il titolare di un certificato non effettui la prevista importazione o introduzione, il suo diritto di richiedere certificati è sospeso per i sessanta giorni successivi alla data di scadenza del certificato di cui trattasi. Dopo il periodo di sospensione, il rilascio di nuovi certificati è subordinato alla costituzione di una cauzione di importo pari all'entità del beneficio da concedere nel corso di un periodo che deve essere determinato dalle autorità competenti.

    3. Le autorità competenti adottano opportuni provvedimenti per la riutilizzazione dei quantitativi di prodotti resi disponibili dalla mancata o parziale utilizzazione o dall'annullamento dei certificati rilasciati, ovvero dal recupero del beneficio.

    CAPO IX

    DISPOSIZIONI NAZIONALI

    Articolo 27

    Le autorità competenti adottano le modalità complementari necessarie per la gestione e la sorveglianza in tempo reale dei regimi specifici di approvvigionamento.

    Esse comunicano alla Commissione, prima che entrino in vigore, i provvedimenti che intendono adottare in applicazione del primo comma.

    CAPO X

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 28

    Abrogazione

    1. I regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 sono abrogati.

    I riferimenti ai regolamenti abrogati si intendono come riferimenti al presente regolamento.

    2. Gli articoli 1, 2, 2 bis e 3 del regolamento (CE) n. 131/92 e gli articoli 1, 2, 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 1696/92 continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2002.

    Articolo 29

    Disposizioni transitorie

    1. Per un periodo di trenta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le autorità competenti possono rilasciare, ad un operatore che ne faccia richiesta e che abbia sollecitato l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9, un certificato alle condizioni previste all'articolo 10, purché la domanda di certificato sia stata presentata conformemente al disposto dell'articolo 10, paragrafo 1.

    Il rilascio del certificato è subordinato alla costituzione di una cauzione.

    2. I certificati rilasciati a norma dei regolamenti (CEE) n. 131/92, (CEE) n. 1696/92 e (CE) n. 2790/94 e non integralmente utilizzati prima della scadenza possono venir sostituiti, per i quantitativi residui, secondo le modalità indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ovvero essere annullati, con svincolo della cauzione.

    Articolo 30

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002. Tuttavia:

    - il terzo e il quarto comma dell'articolo 6 si applicano a decorrere dal 1o luglio 2002,

    - per i dipartimenti francesi d'oltremare, le Azzorre e Madera, gli articoli 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 26, 27 e 28 si applicano soltanto a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

    (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26.

    (3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45.

    (4) GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13.

    (5) GU L 255 del 6.9.1996, pag. 3.

    (6) GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

    (7) GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

    (8) GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

    (9) GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

    (10) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

    (11) GU L 217 del 31.7.1992, pag. 71.

    (12) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (13) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (14) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

    (15) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (16) GU L 262 del 16.9.1981, pag. 14.

    (17) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

    ALLEGATO

    Quantità massime annuali di prodotti trasformati che possono essere oggetto di esportazioni e di spedizioni tradizionali dalle isole Canarie

    (articolo 9, paragrafo 3 e articolo 19)

    >SPAZIO PER TABELLA>

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