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Document 32002E0211
Council Joint Action of 11 March 2002 on the appointment of the EU Special Representative in Bosnia and Herzegovina
Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina
Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina
GU L 70 del 13.3.2002, p. 7–7
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No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2004; abrogato da 32004E0569
Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 13/03/2002 pag. 0007 - 0007
Azione comune del Consiglio dell'11 marzo 2002 relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina (2002/211/PESC) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha manifestato la volontà di designare quale rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina il futuro alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina. In tal modo l'Unione europea intende trasmettere un chiaro messaggio che il futuro della Bosnia-Erzegovina risiede nella sua integrazione nelle strutture europee, basata sullo sviluppo del processo di stabilizzazione e associazione. (2) Il 28 febbraio 2002 il Comitato direttivo del "Peace Implementation Council" ha preso atto dell'intenzione dell'UE di nominare il futuro alto rappresentante come rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina. (3) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea(1), che prevede all'articolo 6 che il Consiglio nomini un rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina, HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE: Articolo 1 Lord Ashdown è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (EURS) in Bosnia-Erzegovina. Articolo 2 1. Il ruolo del rappresentante speciale dell'UE non pregiudica in alcun modo il mandato dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento delle attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo di pace di Dayton/Parigi e dalle successive conclusioni e dichiarazioni del "Peace Implementation Council". 2. Egli segue l'intera gamma di attività connesse allo stato di diritto e in tale contesto, secondo le necessità, fornisce consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) dell'UE e alla Commissione. 3. Nell'ambito delle sue competenze in senso lato, il rappresentante speciale è abilitato a dare direttive, se necessario, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea. Articolo 3 Il rappresentante speciale dell'Unione europea presenta relazioni periodiche al Consiglio per il tramite del segretario generale/alto rappresentante. Articolo 4 La presente azione comune entra in vigore il 3 giugno 2002. Articolo 5 La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale. Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002. Per il Consiglio Il Presidente J. Piqué i Camps (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.