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Document 32002E0211

    Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina

    GU L 70 del 13.3.2002, p. 7–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2004; abrogato da 32004E0569

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2002/211/oj

    32002E0211

    Azione comune del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina

    Gazzetta ufficiale n. L 070 del 13/03/2002 pag. 0007 - 0007


    Azione comune del Consiglio

    dell'11 marzo 2002

    relativa alla nomina del rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina

    (2002/211/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 18, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 18 febbraio 2002 il Consiglio ha manifestato la volontà di designare quale rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina il futuro alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina. In tal modo l'Unione europea intende trasmettere un chiaro messaggio che il futuro della Bosnia-Erzegovina risiede nella sua integrazione nelle strutture europee, basata sullo sviluppo del processo di stabilizzazione e associazione.

    (2) Il 28 febbraio 2002 il Comitato direttivo del "Peace Implementation Council" ha preso atto dell'intenzione dell'UE di nominare il futuro alto rappresentante come rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina.

    (3) L'11 marzo 2002 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2002/210/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea(1), che prevede all'articolo 6 che il Consiglio nomini un rappresentante speciale dell'UE in Bosnia-Erzegovina,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Lord Ashdown è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (EURS) in Bosnia-Erzegovina.

    Articolo 2

    1. Il ruolo del rappresentante speciale dell'UE non pregiudica in alcun modo il mandato dell'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, né il suo ruolo di coordinamento delle attività di tutte le organizzazioni e agenzie civili come previsto dall'accordo di pace di Dayton/Parigi e dalle successive conclusioni e dichiarazioni del "Peace Implementation Council".

    2. Egli segue l'intera gamma di attività connesse allo stato di diritto e in tale contesto, secondo le necessità, fornisce consulenza al segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) dell'UE e alla Commissione.

    3. Nell'ambito delle sue competenze in senso lato, il rappresentante speciale è abilitato a dare direttive, se necessario, al responsabile della polizia/capo della missione di polizia dell'Unione europea.

    Articolo 3

    Il rappresentante speciale dell'Unione europea presenta relazioni periodiche al Consiglio per il tramite del segretario generale/alto rappresentante.

    Articolo 4

    La presente azione comune entra in vigore il 3 giugno 2002.

    Articolo 5

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 11 marzo 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Piqué i Camps

    (1) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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