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Document 32002D0683

2002/683/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2002, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia [notificata con il numero C(2002) 2835]

GU L 231 del 29.8.2002, p. 42–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2006; abrogato da 32006D0258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/683/oj

32002D0683

2002/683/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2002, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia [notificata con il numero C(2002) 2835]

Gazzetta ufficiale n. L 231 del 29/08/2002 pag. 0042 - 0043


Decisione della Commissione

del 29 luglio 2002

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori originarie della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia

[notificata con il numero C(2002) 2835]

(2002/683/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(3) di un avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio conformemente all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (qui di seguito denominato "il regolamento di base"), la Commissione ha avviato il riesame delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 710/95 del Consiglio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2584/98(5), sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione a colori (qui di seguito denominati "televisori a colori") originarie della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia.

(2) Le conclusioni e le risultanze definitive dell'inchiesta figurano nel regolamento (CE) n. 1531/2002 del Consiglio, del 14 agosto 2002, che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di televisori a colori originari della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, di Singapore e della Thailandia, e che chiude il procedimento relativo alle importazioni di televisori a colori originarie di Singapore(6).

B. IMPEGNI

(3) Dopo la comunicazione alle parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali è stato deciso di mantenere le misure definitive sulle importazioni di televisori a colori originarie della Repubblica popolare cinese, la camera di commercio cinese per le importazioni e le esportazioni di macchinari e prodotti elettronici (CCCME) e sette società cinesi hanno offerto un impegno comune: ne consegue che qualsiasi violazione dell'impegno da parte di una delle società o da parte della CCCME sarà considerata una violazione da parte di tutti i firmatari. L'impegno è stato presentato con l'appoggio delle autorità cinesi.

(4) In base all'impegno, gli esportatori/i produttori in questione si sono dichiarati disposti a vendere il prodotto in questione direttamente dalla PRC (escluso ogni territorio doganale indipendente) a clienti indipendenti nella Comunità a prezzi minimi. Inoltre, l'impegno prevede dei massimali quantitativi in periodi prestabiliti per le vendite del prodotto in questione nella Comunità. Una volta raggiunti i massimali, sarà riscosso il dazio antidumping in vigore.

(5) La Commissione ritiene che l'impegno offerto dalla CCCME e dalle società cinesi interessate possa essere accettato in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, grazie alle dettagliate relazioni periodiche che la CCCME si è impegnata a fornire, la Commissione potrà esercitare un controllo efficace. Tenuto conto delle circostanze, si ritiene che il rischio di elusione sia limitato.

(6) Quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle competenti autorità doganali, l'esenzione dal dazio antidumping, nel quadro dell'impegno, è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente le informazioni di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1531/2002 e di un certificato rilasciato dalla CCCME contenente le informazioni elencate nell'allegato II di detto regolamento.

(7) Questi documenti sono necessari alle autorità doganali per accertare con sufficiente precisione se le spedizioni corrispondano ai documenti commerciali. Nel caso in cui non vengano presentati una fattura e un certificato di questo tipo, o se questi non corrispondono alla merce presentata alle autorità doganali, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio antidumping fissata nel regolamento summenzionato.

(8) In caso di violazione o revoca degli impegni, o qualora vi siano motivi per ritenere che gli impegni siano stati violati, può essere istituito un dazio antidumping in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di televisori a colori originarie della Malaysia, della Repubblica popolare cinese, della Repubblica di Corea, della Thailandia e di Singapore è accettato l'impegno comune offerto dalla CCCEM e dalle seguenti società:

i) Haier Electrical Appliances Corp., Ltd, 1, Haier Road, Haier Industrial Park, Qingdao, Repubblica popolare cinese - Codice addizionale TARIC A291;

ii) Hisense Import & Export Co., Ltd, 11 Jiangxi Road, Qingdao 266071, Repubblica popolare cinese - Codice addizionale TARIC A292;

iii) Konka Group Co., Ltd, Overseas Chinese Town, Shenzhen, Guangdong Province, Repubblica popolare cinese - Codice addizionale TARIC A293;

iv) Sichuan Changhong Electric Co., Ltd, 35 East Mianxing Road, High-Tech Park, Mianyang, Sichuan, Repubblica popolare cinese - Codice addizionale TARIC A294;

v) Skyworth Multimedia International (Shenzhen) Co., Ltd, 4F, 425 Ba Gua Ling Ind. District Shenzen, Repubblica popolare cinese - Codice addizionale TARIC A295;

vi) TCL King Electrical Appliances (Hui Zhou) Co., Ltd, 19, ZhongKai Development Zone Huizhou, Guangdong, Repubblica popolare cinese - Codice addizionale TARIC A296;

vii) Xiamen Overseas Chinese Electronic Co., Ltd, 22 Huli Dadao, Xiamen SEZ, Fujian Province, Repubblica popolare cinese - Codice addizionale TARIC A297.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2002.

Per la Commissione

Pascal Lamy

Membro della Commissione

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

(2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

(3) GU C 94 dell'1.4.2000, pag. 2.

(4) GU L 73 dell'1.4.1995, pag. 3.

(5) GU L 324 del 2.12.1998, pag. 1.

(6) Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

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