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Document 32002D0678

    2002/678/CE: Decisione della Commissione, del 22 agosto 2002, recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3108]

    GU L 229 del 27.8.2002, p. 33–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrog. impl. da 32006D0504

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/678/oj

    32002D0678

    2002/678/CE: Decisione della Commissione, del 22 agosto 2002, recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 3108]

    Gazzetta ufficiale n. L 229 del 27/08/2002 pag. 0033 - 0036


    Decisione della Commissione

    del 22 agosto 2002

    recante modifica della decisione 2002/79/CE che subordina a particolari condizioni le importazioni di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

    [notificata con il numero C(2002) 3108]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/678/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

    previa consultazione degli Stati membri,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 2 della decisione 2002/79/CE della Commissione(2), nella versione modificata dalla decisione 2002/233/CE(3), prevede che tale decisione sia riesaminata entro il 1o maggio 2002 al fine di appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità nonché di valutare la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continuino a sottoporre ogni partita a prelievo di campioni e analisi sistematiche.

    (2) I risultati dei prelievi di campioni e delle analisi sistematiche di ogni partita di arachidi originaria o proveniente dalla Cina dimostrano che non sussiste più la necessità che le autorità competenti dello Stato membro d'importazione continuino a sottoporre ogni partita a prelievo di campioni e analisi sistematiche, e che un prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale rappresentano un sufficiente livello di protezione della salute pubblica nella Comunità.

    (3) Al fine di assicurare che il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale su ogni partita di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina avvenga in maniera armonizzata in tutta la Comunità, è appropriato fissare una frequenza approssimativa per il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale.

    (4) È necessario aggiornare l'elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione dei prodotti di cui alla decisione 2002/79/CE per quanto riguarda il Belgio, la Germania, la Francia, l'Austria, l'Irlanda e la Svezia.

    (5) La decisione 2002/79/CE dovrebbe quindi essere emendata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2002/79/CE è modificata come segue:

    1) l'articolo 1 è modificato come segue:

    a) la frase seguente è aggiunta al paragrafo 3: "Ciascun singolo sacchetto (o altro tipo di confezione) della partita deve essere identificato tramite detto codice. Tale disposizione si applica alle partite che hanno lasciato la Cina in data successiva al 1o settembre 2002.";

    b) il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: "5. Gli Stati membri organizzano il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale sulle partite di arachidi e di taluni prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina per accertare la presenza di aflatossina B1 e aflatossine totali prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate, e informano la Commissione dei risultati.";

    c) il seguente paragrafo 6 è aggiunto: "6. Il prelievo di campioni e lo svolgimento di analisi su base casuale di cui al paragrafo 5 vengono svolti su circa il 10 % delle partite di prodotti per ciascuna categoria dei prodotti di cui al paragrafo 1.

    Tutte le partite destinate ad essere sottoposte al prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale vengono trattenute per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi prima che lascino il punto di entrata nella Comunità per essere commercializzate. In tal caso le autorità competenti degli Stati membri rilasciano un documento d'accompagnamento ufficiale in cui si attesta che la partita è stata sottoposta a prelievo di campioni e allo svolgimento di analisi su base casuale e si indica il risultato delle analisi.";

    2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

    La presente decisione sarà oggetto di un riesame alla luce delle informazioni e delle garanzie fornite dalle autorità competenti della Cina e sulla base dei risultati dei test svolti dagli Stati membri.

    La presente decisione viene riesaminata entro il 31 dicembre 2002, per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Nell'ambito del riesame viene inoltre valutata la necessità di mantenere in vigore le condizioni speciali.";

    3) l'allegato II è sostituito dal testo figurante nell'allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1.

    (2) GU L 34 del 5.2.2002, pag. 21.

    (3) GU L 78 del 21.3.2002, pag. 14.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO ΙΙ

    Elenco dei punti di entrata attraverso i quali è possibile l'importazione nella Comunità europea di arachidi e prodotti derivati, originari o provenienti dalla Cina

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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