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Document 32002D0616
2002/616/EC: Commission Decision of 22 July 2002 to authorise France to apply the requirements of Council Directive 64/433/EEC to certain slaughterhouses which handle not more than 2000 livestock units per year (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 2745)
2002/616/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2745]
2002/616/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2745]
GU L 196 del 25.7.2002, p. 61–62
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
2002/616/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2745]
Gazzetta ufficiale n. L 196 del 25/07/2002 pag. 0061 - 0062
Decisione della Commissione del 22 luglio 2002 che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno [notificata con il numero C(2002) 2745] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/616/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(1), da ultimo modificata dalla direttiva 95/23/CE(2), in particolare l'articolo 4, lettera D, considerando quanto segue: (1) La direttiva 64/433/CEE permette agli Stati membri di richiedere l'autorizzazione di applicare le disposizioni di cui alla sezione A dell'articolo 4 a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno. (2) La Francia ha presentato domanda di autorizzazione ad applicare le predette disposizioni a taluni macelli. (3) Detti macelli sono situati in regioni, quali zone montagnose, soggette a particolari vincoli geografici. (4) Dette regioni sono colpite da difficoltà di fornitura in quanto non esistono altri stabilimenti di macellazione destinati a rifornire di carne la popolazione di tali remote zone geografiche. (5) Le attività agricole di tali regioni sono basate sulla produzione animale e le distanze di trasporto degli animali da macello sono troppo lunghe. (6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La Francia è autorizzata ad applicare le disposizioni della sezione A dell'articolo 4 della direttiva 64/433/CEE ai macelli elencati nell'allegato alla presente decisione. Articolo 2 La presente deroga è concessa a condizione che: - gli stabilimenti siano situati in zone di difficile accesso in quanto le infrastrutture di trasporto e i collegamenti con il resto del paese sono inadeguati a garantire le opportune forniture, o che presentino particolari difficoltà geografiche, - la distanza di trasporto degli animali da macello della loro regione ad un macello approvato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE sia maggiore della distanza di trasporto verso gli stabilimenti di cui all'allegato, ed il trasporto richieda più di un'ora in condizioni normali, - gli animali macellati provengano dalla regione in cui è ubicato il macello, - il flusso di macellazione sia soltanto elevato ad un livello che ancora garantisca la produzione in osservanza delle norme di igiene e il flusso massimo non superi 2000 UGB all'anno, - almeno un veterinario ufficiale sia presente in permanenza durante le ore di produzione. Articolo 3 La presente decisione è destinata alla Repubblica francese. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64. (2) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7. ALLEGATO ELENCO DEI MACELLI >SPAZIO PER TABELLA>