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Document 32002D0616

2002/616/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2745]

GU L 196 del 25.7.2002, p. 61–62 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/616/oj

32002D0616

2002/616/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2002, che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2745]

Gazzetta ufficiale n. L 196 del 25/07/2002 pag. 0061 - 0062


Decisione della Commissione

del 22 luglio 2002

che autorizza la Francia ad applicare le disposizioni della direttiva 64/433/CEE del Consiglio a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno

[notificata con il numero C(2002) 2745]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2002/616/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche(1), da ultimo modificata dalla direttiva 95/23/CE(2), in particolare l'articolo 4, lettera D,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 64/433/CEE permette agli Stati membri di richiedere l'autorizzazione di applicare le disposizioni di cui alla sezione A dell'articolo 4 a taluni macelli che trattano un massimo di 2000 UGB all'anno.

(2) La Francia ha presentato domanda di autorizzazione ad applicare le predette disposizioni a taluni macelli.

(3) Detti macelli sono situati in regioni, quali zone montagnose, soggette a particolari vincoli geografici.

(4) Dette regioni sono colpite da difficoltà di fornitura in quanto non esistono altri stabilimenti di macellazione destinati a rifornire di carne la popolazione di tali remote zone geografiche.

(5) Le attività agricole di tali regioni sono basate sulla produzione animale e le distanze di trasporto degli animali da macello sono troppo lunghe.

(6) Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente della catena alimentare e della salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata ad applicare le disposizioni della sezione A dell'articolo 4 della direttiva 64/433/CEE ai macelli elencati nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente deroga è concessa a condizione che:

- gli stabilimenti siano situati in zone di difficile accesso in quanto le infrastrutture di trasporto e i collegamenti con il resto del paese sono inadeguati a garantire le opportune forniture, o che presentino particolari difficoltà geografiche,

- la distanza di trasporto degli animali da macello della loro regione ad un macello approvato ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 64/433/CEE sia maggiore della distanza di trasporto verso gli stabilimenti di cui all'allegato, ed il trasporto richieda più di un'ora in condizioni normali,

- gli animali macellati provengano dalla regione in cui è ubicato il macello,

- il flusso di macellazione sia soltanto elevato ad un livello che ancora garantisca la produzione in osservanza delle norme di igiene e il flusso massimo non superi 2000 UGB all'anno,

- almeno un veterinario ufficiale sia presente in permanenza durante le ore di produzione.

Articolo 3

La presente decisione è destinata alla Repubblica francese.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 2012/64.

(2) GU L 243 dell'11.10.1995, pag. 7.

ALLEGATO

ELENCO DEI MACELLI

>SPAZIO PER TABELLA>

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