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Document 32002D0605

    2002/605/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2002, concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(2002) 2656]

    GU L 195 del 24.7.2002, p. 74–80 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/12/2016

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/605/oj

    32002D0605

    2002/605/CE: Decisione della Commissione, del 17 luglio 2002, concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose [notificata con il numero C(2002) 2656]

    Gazzetta ufficiale n. L 195 del 24/07/2002 pag. 0074 - 0080


    Decisione della Commissione

    del 17 luglio 2002

    concernente il questionario relativo alla direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

    [notificata con il numero C(2002) 2656]

    (2002/605/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose(1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE dispone che gli Stati membri presentino una relazione triennale sull'attuazione della direttiva.

    (2) Questa relazione deve essere redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente(2).

    (3) Il periodo di tre anni è compreso tra il 2003 e il 2005.

    (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito dall'articolo 6 della direttiva 91/692/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il questionario in allegato è approvato.

    Articolo 2

    Gli Stati membri redigono una relazione relativa al periodo compreso tra il 2003 e il 2005 in conformità del questionario in allegato.

    Articolo 3

    Gli Stati membri presentano alla Commissione questa relazione al massimo entro il 30 settembre 2006.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2002.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

    (2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48.

    ALLEGATO

    Questionario relativo alla relazione triennale prevista dall'articolo 19, paragrafo 4, della direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (Seveso II)

    1. Informazioni generali

    a) Elencare le principali autorità di attuazione e i loro compiti principali.

    b) Per ognuno dei tre anni contemplati nella relazione(1):

    i) Quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 6 e non delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9? (cosiddetti "stabilimenti di livello inferiore")

    ii) Quanti stabilimenti sono stati oggetto delle disposizioni di recepimento dell'articolo 9? (cosiddetti "stabilimenti di livello superiore")

    iii) Quanti stabilimenti prima esclusi dal campo di applicazione della direttiva sono entrati a far parte della "categoria inferiore" a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti che non erano disciplinati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla "categoria inferiore" per la prima volta nell'anno considerato, a seguito di una modifica legislativa)

    iv) Quanti stabilimenti "non Seveso" sono passati alla "categoria superiore" a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti che non erano disciplinati dalla direttiva e che sono ora soggetti alle disposizioni relative alla "categoria superiore", a seguito di una modifica legislativa)

    v) Quanti "stabilimenti Seveso di livello inferiore" sono passati alla categoria superiore a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti di livello inferiore passati alla categoria superiore)

    vi) Quanti "stabilimenti Seveso di livello inferiore" sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose? (Stabilimenti di livello inferiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso)

    vii) Quanti "stabilimenti Seveso di livello superiore" sono diventati "stabilimenti di livello inferiore", a seguito di modifiche alla direttiva o al sistema di classificazione delle sostanze pericolose?

    viii) Quanti "stabilimenti Seveso di livello superiore" sono usciti dal campo di applicazione della direttiva a seguito di modifiche o al programma di classificazione delle sostanze pericolose? (stabilimenti di livello superiore che non sono più soggetti alle disposizioni della direttiva Seveso)

    2. Rapporti di sicurezza

    a) Numero totale di stabilimenti contemplati dall'articolo 9 della direttiva che non hanno ancora presentato rapporti di sicurezza (dall'entrata in vigore della direttiva) entro la fine di ogni anno coperto dal periodo 2003-2005.

    b) Al 31 dicembre 2005 quanti stabilimenti di livello superiore rispondevano alle seguenti condizioni:

    i) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta prima del 1o gennaio 2003;

    ii) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta nel corso del 2003;

    iii) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta nel corso del 2004;

    iv) il rapporto sulla sicurezza è stato aggiornato l'ultima volta nel corso del 2005;

    v) la data dell'ultimo aggiornamento non è nota.

    c) Lasso di tempo medio che intercorre tra il ricevimento di un rapporto sulla sicurezza e la comunicazione delle conclusioni al gestore.

    d) La risposta a questa domanda è facoltativa. Nel quadro della revisione del rapporto sulla sicurezza previsto dall'articolo 9, paragrafo 5, il gestore può riesaminare il rapporto sulla sicurezza e decidere di non aggiornarlo. In tal caso, al 31 dicembre 2005 quanti stabilimenti di livello superiore rispondevano alle seguenti condizioni:

    i) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta prima del 1o gennaio 2003 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;

    ii) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta nel corso del 2003 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;

    iii) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta nel corso del 2004 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;

    iv) il rapporto sulla sicurezza è stato riesaminato l'ultima volta nel corso del 2005 e la revisione non ha portato a nessuna modifica;

    v) la data dell'ultimo riesame non è nota.

    3. Piani di emergenza

    1. Quanti stabilimenti di livello superiore non hanno predisposto un piano di emergenza interno, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva(2)?

    2. Quanti stabilimenti di livello superiore hanno predisposto un piano di emergenza interno, come prescritto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), della direttiva?

    3. Per quanti stabilimenti di livello superiore è ancora sotto valutazione l'esistenza di un piano di emergenza interno?

    4. Per quanti stabilimenti di livello superiore, le autorità designate non avevano predisposto un piano di emergenza esterno, come previsto all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), della direttiva? (se il numero è diverso da zero fornire una breve spiegazione).

    5. Fornire una breve spiegazione di come si effettua una sperimentazione dei piani di emergenza (ad esempio verifica parziale, verifica completa, verifica assistita dai servizi di emergenza o in modo informatico, ecc.) e dei criteri utilizzati per ritenere che un piano di emergenza esterno è stato verificato.

    6. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza è stato sperimentato l'ultima volta nel 2003?

    7. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza è stato sperimentato l'ultima volta nel 2004?

    8. Per quanti stabilimenti di livello superiore il piano di emergenza è stato sperimentato l'ultima volta nel 2005?

    9. In quante occasioni le autorità competenti hanno deciso, in base alle informazioni contenute nel rapporto sulla sicurezza, che non si applica l'obbligo di predisporre un piano di emergenza esterno, come previsto all'articolo 11, paragrafo 6? Spiegare brevemente il caso e fornire le dovute motivazioni.

    4. Effetto domino

    a) Fornire informazioni generali sulla metodologia attuata per individuare lo stabilimento o gli stabilimenti indicati all'articolo 9, paragrafo 1.

    b) Quanti gruppi di stabilimenti sono stati individuati nei quali le probabilità e possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa del luogo o della vicinanza degli stabilimenti, come indicato all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva relativo all'effetto domino?

    c) Qual è il numero medio di stabilimenti per gruppo? (facoltativo)

    d) Qual è il numero di stabilimenti del gruppo più piccolo? (gruppo con il numero inferiore di stabilimenti) (facoltativo)

    e) Qual è il numero di stabilimenti del gruppo più grande? (gruppo con il numero maggiore di stabilimenti) (facoltativo)

    f) Quale strategia è stata attuata per garantire un adeguato scambio di informazioni tra stabilimenti che potrebbero essere investiti da un effetto domino? Illustrare la strategia mediante uno o due esempi concreti e indicare le difficoltà pratiche.

    5. Controllo dell'urbanizzazione

    Fornire informazioni generali sulle misure concrete attuate per conseguire, in linea generale, gli obiettivi descritti all'articolo 12 e, più in particolare, per garantire il controllo di nuovi sviluppi relativi ai siti esistenti e all'insediamento di nuovi.

    6. Informazione sulle misure di sicurezza

    1. Per quanti stabilimenti sono state diffuse informazioni alla popolazione almeno una volta nel periodo 2003-2005, in conformità con l'articolo 13?

    2. Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno messo a disposizione degli altri Stati membri informazioni sufficienti per poter elaborare un piano di emergenza, come prescritto all'articolo 13, paragrafo 2?

    3. Per quanti stabilimenti le autorità competenti hanno ricevuto dagli altri Stati membri informazioni sufficienti per poter elaborare piani di emergenza, come previsto all'articolo 13, paragrafo 2?

    4. In quanti casi le autorità competenti hanno informato un altro Stato membro relativamente a stabilimenti situati vicino al loro territorio che non possono provocare alcun incidente rilevante al di fuori del proprio perimetro, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3?

    5. Descrivere brevemente la strategia attuata per informare la popolazione: chi è responsabile della divulgazione delle informazioni? Chi ne finanzia i costi? Esiste una valutazione dei costi derivanti dalle informazioni alla popolazione? Si controlla che le informazioni siano effettivamente divulgate al pubblico? Si controlla l'efficacia della strategia di informazione al pubblico e, in caso affermativo, in che modo?

    7. Divieto di esercitare l'attività

    1. Quali strumenti coercitivi possono essere utilizzati in caso di violazione della legislazione? (azioni amministrative, sanzioni finanziarie, divieto di esercitare l'attività previsto all'articolo 17, ecc.)

    2. In quanti casi si è fatto ricorso a tali strumenti?

    8. Ispezioni

    a) Fornire una sintesi della strategia e delle modalità di ispezione, compresa una stima globale delle ore lavorative trascorse dai servizi di ispezione per adempiere ai requisiti previsti dalla direttiva, dei compiti degli ispettori e delle loro qualifiche minime.

    b) Per ognuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti di livello superiore sono stati visitati almeno una volta da un ispettore(3)?

    c) Per ognuno dei tre anni considerati, quanti stabilimenti di livello inferiore sono stati visitati almeno una volta da un ispettore?

    d) Quanti stabilimenti di livello superiore non sono stati visitati da un ispettore almeno una volta nel corso dei tre anni considerati (2003, 2004 e 2005)?

    e) Quanti stabilimenti di livello inferiore non sono stati visitati da un ispettore almeno una volta nel corso dei tre anni considerati (2003, 2004 e 2005)?

    9. Porti e scali ferroviari di smistamento (la risposta a questa domanda è facoltativa)

    Nel rispetto del trattato e in conformità della pertinente legislazione comunitaria, gli Stati membri possono mantenere o adottare misure appropriate per quanto riguarda le attività connesse al trasporto sulle banchine, i moli e gli scali ferroviari di smistamento esclusi dalla presente direttiva, al fine di garantire un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito dalla presente direttiva. Scopo del presente quesito facoltativo è pertanto lo scambio di informazioni sulle misure adottate e sugli incidenti rilevanti verificatisi nel settore.

    a) Fare una sintesi delle diverse misure di "tipo Seveso" (piani d'emergenza esterni, controllo dell'urbanizzazione, informazioni alla popolazione, ecc.) che potrebbero essere applicate entro certi limiti ai porti e agli scali ferroviari.

    b) Quanti incidenti rilevanti rispondenti ai criteri per la notifica di un incidente di cui nell'allegato VI della direttiva si sono verificati in un porto?

    c) Quanti incidenti rilevanti rispondenti ai criteri per la notifica di un incidente di cui nell'allegato VI della direttiva si sono verificati in uno scalo ferroviario di smistamento?

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    (1) Le domande da i) a viii) riguardano unicamente gli Stati membri che non hanno trasmesso le relative informazioni alla Commissione attraverso il sistema di raccolta delle informazioni sugli impianti "di tipo Seveso" (Seveso Plant Information Retrieval System - SPIRS).

    (2) Si ritiene che uno stabilimento disponga di un piano di emergenza interno nel caso in cui le autorità competenti ne abbiano avuto prova dall'analisi del rapporto sulla sicurezza. A meno che altri elementi non dimostrino il contrario, si considera che uno stabilimento non dispone di un piano di emergenza interno nel caso in cui il rapporto sulla sicurezza non sia stato inviato oppure sia stato esaminato e non riveli l'esistenza di un piano di emergenza interno. Nei casi in cui il rapporto sulla sicurezza è stato ricevuto ma non ancora esaminato, la situazione deve essere qualificata come "sotto valutazione".

    (3) Nelle domande 8, lettera b, 8 lettera c, 8 lettera d e 8 lettera e, il termine "visitati" si riferisce alle visite che hanno portato all'elaborazione di un rapporto, come previsto all'articolo 18, paragrafo 2, lettera b).

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