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Document 32002D0574

    2002/574/CE: Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto concerne le importazioni di ovoprodotti, lumache, cosce di rana, miele e pappa reale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2555]

    GU L 181 del 11.7.2002, p. 23–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32003D0812

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/574/oj

    32002D0574

    2002/574/CE: Decisione della Commissione, del 10 luglio 2002, che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto concerne le importazioni di ovoprodotti, lumache, cosce di rana, miele e pappa reale (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 2555]

    Gazzetta ufficiale n. L 181 del 11/07/2002 pag. 0023 - 0028


    Decisione della Commissione

    del 10 luglio 2002

    che modifica la decisione 94/278/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto concerne le importazioni di ovoprodotti, lumache, cosce di rana, miele e pappa reale

    [notificata con il numero C(2002) 2555]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/574/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/7/CE della Commissione(2) e in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di uova destinate al consumo umano sono riportati nell'elenco contenuto nella parte VIII, paragrafo A, dell'allegato alla decisione 94/278/CE della Commissione, del 18 marzo 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di taluni prodotti disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio(3), modificata da ultimo con decisione 2002/337/CE(4). Tale elenco consiste in un rinvio all'allegato alla decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche(5), modificata da ultimo dalla decisione 2001/733/CE(6).

    (2) La parte VIII, paragrafo B, dell'allegato alla decisione 94/278/CE contiene un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano. Tale elenco consiste in un rinvio all'allegato della decisione 79/542/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina, carni fresche e prodotti carnei(7), modificata da ultimo dalla decisione 2001/731/CE della Commissione(8).

    (3) Il rinvio, nel caso degli ovoprodotti, alla decisione 79/542/CEE che concerne esclusivamente i mammiferi, appare fuorviante. Un rinvio all'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione, del 16 febbraio 1994, che fa un elenco delle carni di pollame sarebbe più coerente anche da un punto di vista veterinario. Poiché gli ovoprodotti devono subire un trattamento termico mentre le carni di pollame fresche rimangono crude, i criteri di approvazione delle importazioni dai paesi terzi sono meno onerosi ed è possibile quindi redigere un elenco complementare al fine di mantenere le importazioni esistenti.

    (4) I paesi terzi dai cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di lumache destinate al consumo umano sono riportati nell'elenco contenuto nella parte XI dell'allegato alla decisione 94/278/CE.

    (5) I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di cosce di rana destinate al consumo umano sono riportati nell'elenco contenuto nella parte XII dell'allegato alla decisione 94/278/CE

    (6) Le condizioni sanitarie specifiche che si applicano alle lumache e alle cosce di rana sono stabilite rispettivamente nell'allegato II, capitolo 3, parte I e II, alla direttiva 92/118/CE. Tali condizioni consistono di diversi rinvii alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca(9). I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano sono riportati nell'elenco contenuto nell'allegato della decisione 97/296/CE della Commissione, del 22 aprile 1997, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana(10), modificata da ultimo dalla decisione 2002/28/CE(11).

    (7) Un rinvio all'allegato alla decisione 97/296/CE semplificherebbe l'aggiornamento degli elenchi dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano rispettivamente le importazioni di lumache e cosce di rana e sarebbe inoltre più coerente dal punto di vista della sanità pubblica.

    (8) Si dovrebbe redigere un elenco complementare di paesi terzi rispettivamente per le lumache e le cosce di rana, al fine di mantenere le attuali importazioni da paesi terzi già oggetto di autorizzazione in virtù dei criteri pertinenti della direttiva 91/493/CEE ma che non compaiono nell'elenco contenuto nell'allegato alla decisione 97/296/CE.

    (9) I paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di miele sono riportati nell'elenco contenuto nella parte XIV dell'allegato alla decisione 94/278/CE.

    (10) La decisione 2000/159/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2000, relativa all'approvazione provvisoria dei piani di paesi terzi in materia di sorveglianza dei residui conformemente alla direttiva 96/23/CE del Consiglio(12), modificata da ultimo dalla decisione 2002/336/CE(13), specifica nel suo allegato i paesi terzi che hanno presentato un piano e indica le garanzie offerte dal paese terzo per quanto riguarda la sorveglianza dei gruppi di residui e sostanze di cui all'allegato I alla direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE(14), in relazione agli animali o prodotti primari di origine animale menzionati.

    (11) È opportuno autorizzare le importazioni di miele dai paesi terzi che ottemperano alla direttiva 96/23/CE. Per tale motivo, il contenuto della parte XIV dell'allegato alla decisione 94/278/CE dovrebbe essere rimpiazzato da un rinvio alla decisione 2000/159/CE.

    (12) La pappa reale destinata al consumo umano è ottenuta alle stesse condizioni del miele e quindi le stesse condizioni per l'importazione dovrebbero applicarsi a tale prodotto. Il titolo della parte XIV dell'allegato alla decisione 94/278/CE andrebbe modificato in conformità.

    (13) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la filiera alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 94/278/CE è modificata come segue:

    a) La parte VIII dell'allegato è rimpiazzata dal testo nell'allegato I alla presente decisione.

    b) La parte XI dell'allegato è rimpiazzata dal testo nell'allegato II alla presente decisione.

    c) La parte XII dell'allegato è rimpiazzata dal testo nell'allegato III alla presente decisione.

    d) La parte XIV dell'allegato è rimpiazzata dal testo nell'allegato IV alla presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (2) GU L 2 del 5.1.2001, pag. 27.

    (3) GU L 120 dell'11.5.1994, pag. 44.

    (4) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 58.

    (5) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31.

    (6) GU L 275 del 18.10.2001, pag. 17.

    (7) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15.

    (8) GU L 274 del 17.10.2001, pag. 22.

    (9) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

    (10) GU L 122 del 14.5.1997, pag. 21.

    (11) GU L 11 del 15.1.2002, pag. 44.

    (12) GU L 51 del 24.2.2000, pag. 30.

    (13) GU L 116 del 3.5.2002, pag. 51.

    (14) GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10.

    ALLEGATO I

    La parte VIII dell'allegato alla decisione 94/278/CE è rimpiazzata dal testo seguente: "Parte VIII

    A. Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di uova destinate al consumo umano

    Tutti i paesi elencati nell'allegato alla decisione 94/85/CE che contiene un elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche.

    B. Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di ovoprodotti destinati al consumo umano

    Tutti i paesi terzi elencati nell'allegato alla decisione 94/85/CE nonché i seguenti paesi:

    (AL) Albania

    (EE) Estonia

    (GL) Groenlandia

    (HK) Hong Kong

    (IN) India

    (MK)(1) ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    (MX) Messico

    (NC) Nuova Caledonia

    (RU) Russia

    (SG) Singapore

    (YU) Repubblica federale di Iugoslavia."

    (1) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla materia presso le Nazioni Unite.

    ALLEGATO II

    La parte XI dell'allegato alla decisione 94/278/CE è rimpiazzata dal testo seguente: "Parte XI

    Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di lumache destinate al consumo umano

    Tutti i paesi terzi elencati nell'allegato alla decisione 97/296/CE nonché i seguenti paesi:

    (BA) Bosnia Erzegovina

    (HU) Ungheria

    (MD) Moldova

    (MK)(1) ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    (SK) Slovacchia

    (SY) Siria

    (UA) Ucraina."

    (1) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla materia presso le Nazioni Unite.

    ALLEGATO III

    La parte XII dell'allegato alla decisione 94/278/CE è rimpiazzata dal testo seguente: "Parte XII

    Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di cosce di rana destinate al consumo umano

    Tutti i paesi terzi elencati nell'allegato alla decisione 97/296/CE nonché i seguenti paesi:

    (BA) Bosnia Erzegovina

    (HU) Ungheria

    (MK)(1) ex Repubblica iugoslava di Macedonia."

    (1) Codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la nomenclatura definitiva per tale paese, che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla materia presso le Nazioni Unite.

    ALLEGATO IV

    La parte XIV dell'allegato alla decisione 94/278/CE è rimpiazzata dal testo seguente: "Parte XIV

    Elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di miele e di pappa reale destinati al consumo umano

    I paesi terzi che compaiono nell'elenco dell'allegato alla decisione 2000/159/CE contrassegnati con una "X" nella colonna riguardante il miele."

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