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Document 32002D0458

2002/458/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2000, relativa ai regimi di aiuto attuati dalla Grecia per il consolidamento dei debiti delle cooperative agricole nel 1992 e 1994, compresi gli aiuti per la ristrutturazione della cooperativa lattiero-casearia AGNO [notificata con il numero C(2000) 686]

GU L 159 del 17.6.2002, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/458/oj

32002D0458

2002/458/CE: Decisione della Commissione, del 1° marzo 2000, relativa ai regimi di aiuto attuati dalla Grecia per il consolidamento dei debiti delle cooperative agricole nel 1992 e 1994, compresi gli aiuti per la ristrutturazione della cooperativa lattiero-casearia AGNO [notificata con il numero C(2000) 686]

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 17/06/2002 pag. 0001 - 0026


Decisione della Commissione

del 1o marzo 2000

relativa ai regimi di aiuto attuati dalla Grecia per il consolidamento dei debiti delle cooperative agricole nel 1992 e 1994, compresi gli aiuti per la ristrutturazione della cooperativa lattiero-casearia AGNO

[notificata con il numero C(2000) 686]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2002/458/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce le Comunità europee, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo(1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

PRIMO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

(1) In data 7 giugno 1993 la Commissione è stata informata per lettera dal ministro greco per l'agricoltura dell'intenzione del governo ellenico di applicare le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 al fine di ripianare i debiti contratti da vari tipi di cooperative nei confronti della Banca agricola di Grecia (BAG) nel periodo 1982-1989.

(2) Inizialmente la Commissione ha considerato tale lettera come una notifica ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. In seguito la Commissione è stata informata che l'aiuto di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 era già stato erogato, almeno alla cooperativa lattiero-casearia AGNO, senza l'approvazione previa della Commissione. Tali provvedimenti sono pertanto stati iscritti nel registro degli aiuti non notificati (NN 168/97).

(3) Con lettera SG (97) D/10773 del 19 dicembre 1997 la Commissione ha notificato alla Grecia la decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito alle misure di aiuto volte a ripianare i debiti di alcune cooperative a titolo dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92. Il fascicolo è stato registrato come aiuto C 82/97.

SECONDO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

(4) Con lettera del 20 novembre 1995 la Commissione ha ricevuto una denuncia concernente un aiuto accordato alla cooperativa lattiero-casearia AGNO nella Grecia settentrionale. Secondo il reclamante, le autorità greche avrebbero deciso di aiutare la cooperativa AGNO, tramite la BAG, a pagare in tutto o in parte i suoi debiti, dell'entità supposta di 13 miliardi di GRD. Si presume inoltre che la cooperativa AGNO abbia beneficiato delle agevolazioni fiscali previste in Grecia per le cooperative del settore agricolo.

(5) In seguito a richieste di ulteriori informazioni, il 16 maggio 1997 e il 23 luglio 1997 si sono svolte, su domanda delle autorità greche, due riunioni bilaterali tra queste ultime e i servizi della Commissione. In esito a tali riunioni le autorità greche hanno successivamente trasmesso informazioni supplementari con le lettere del 9 giugno 1997 e del 29 agosto 1997.

(6) In seguito a tale scambio di informazioni con le autorità greche è stato possibile accertare che la cooperativa AGNO ha beneficiato dei seguenti aiuti, tutti erogati dalla BAG:

- 851 milioni di GRD a titolo dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 (aiuto NN 168/97) e 529,89 milioni di GRD nel quadro dell'articolo 19, paragrafo 1, della legge greca n. 2198/94 (non notificato) a titolo di compensazione per le perdite subite in seguito al disastro nucleare di Chernobyl,

- 10,145 miliardi di GRD a titolo dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 (non notificato) quale prestito per il consolidamento di un debito insoluto a causa dei notevoli ritardi nell'attuazione di un progetto d'investimento,

- 1,899 miliardi di GRD a titolo della legge n. 1620, del 5 ottobre 1989, del governatore della Banca di Grecia che autorizza le banche a consolidare i debiti dei clienti (non notificato).

(7) Con lettera SG(97) D/10775 del 19 dicembre 1997 la Commissione ha notificato alla Grecia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in merito alle disposizioni generali relative al consolidamento dei debiti delle cooperative agricole e agli aiuti per la ristrutturazione delle cooperativa lattiero-casearia AGNO. Il fascicolo è stato registrato come aiuto C 78/97.

TERZO AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

(8) La Commissione ha già in precedenza indagato casi di ripianamento dei debiti da parte dello Stato greco, tramite la BAG, a favore di cooperative agricole. Con lettera SG (98) D/4020 del 20 maggio 1998 la Commissione ha notificato al governo greco la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione agli articoli da 14 a 17 quater della legge nazionale n. 2538/97, del 1o dicembre 1997, che autorizza lo Stato greco a ripianare i debiti di più di 200 cooperative e relative unioni, aziende e imprenditori agricoli tramite la BAG (C 32/98)(2). Complessivamente, i debiti da ripianare ammontavano a 163 miliardi di GRD.

(9) Successivamente la Grecia ha chiesto al Consiglio di approvare tali misure in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato CE. Il Consiglio ha approvato la richiesta con la decisione del 15 dicembre 1998(3).

(10) La presente decisione non riguarda pertanto le disposizioni di cui agli articoli da 14 a 17 quater della legge greca n. 2538/97.

COMMENTI

(11) Entrambe le decisioni della Commissione di avviare il procedimento sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee(4). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare osservazioni in merito alle misure.

(12) Con lettere del 18 marzo 1998, protocollata il 19 marzo 1998, e del 31 marzo 1998, protocollata l'8 aprile 1998, le autorità greche hanno trasmesso alla Commissione le loro osservazioni concernenti, rispettivamente, gli aiuti C 78/97 e C 82/97.

(13) Con lettere del 30 aprile 1998, protocollata il 4 maggio 1998, e del 7 maggio 1998, protocollata lo stesso giorno, la Commissione ha ricevuto le osservazioni dell'associazione delle industrie lattiero-casearie greche (SEVGAP) concernenti, rispettivamente, l'aiuto C 78/97 e l'aiuto C 82/97. Con le lettere del 25 maggio 1998 tali osservazioni sono state trasmesse alla Grecia, a cui è stata data l'opportunità di rispondere. Il 12 marzo 1999 sono inoltre pervenute alla Commissione le osservazioni della BAG in merito al consolidamento dei debiti della AGNO e di altre cooperative agricole.

(14) Con le lettere del 18 agosto 1998, protocollate il 20 agosto 1998, la Grecia ha trasmesso le proprie osservazioni in relazione all'intervento di SEVGAP.

(15) Con lettera del 12 marzo 1999 la BAG ha trasmesso le proprie osservazioni concernenti le decisioni di avviare i procedimenti di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

II. DESCRIZIONE

ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2, DELLA LEGGE GRECA N. 2008/92

(16) L'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 dispone che lo Stato greco ha facoltà di farsi carico e di liquidare i debiti insoluti contratti tra il 1982 e il 1989 nei confronti della BAG da organizzazioni di cooperative, cooperative e imprese dei settori primario, secondario e terziario, a condizione che e nella misura in cui tali debiti siano stati contratti a seguito dell'attuazione di una politica sociale o comunque di intervento su istruzione e per conto dello stato.

(17) Al paragrafo 3 dell'articolo citato si stabilisce che il prerequisito fondamentale per beneficiare del ripianamento dei suddetti debiti è che l'organizzazione di cooperative, la cooperativa o l'impresa di cui trattasi deve essere ritenuta efficiente dal punto di vista economico-finanziario.

(18) Secondo una lettera delle autorità greche del 7 giugno 1993, il governo greco si era impegnato ad applicare tali disposizioni per liquidare i debiti contratti da vari tipi di cooperative nei confronti della BAG negli anni tra il 1982 e il 1989. I beneficiari dovevano essere ritenuti economicamente efficienti sulla base di un piano di ristrutturazione approvato da una speciale commissione nominata ad hoc. Dalla stessa lettera risultava che il governo greco si era fatto carico del rimborso alla BAG di una parte del debito insoluto di 61 organizzazioni di cooperative agricole, per un totale di 91,769 miliardi di GRD, rispetto ad un importo complessivo di 266,126 miliardi di GRD.

(19) La lettera delle autorità greche del 7 giugno 1993 menziona il fatto che tali debiti comportano riduzioni nel prezzo al dettaglio delle merci, con conseguente beneficio per i consumatori. Per questo le autorità greche hanno ritenuto impossibile recuperare le somme in questione. Da un'analisi precedente era tuttavia emerso che il regime poteva coprire anche debiti contratti per motivi diversi, quali l'attuazione di strategie di commercializzazione o l'effettuazione di investimenti, la mancanza di capitale proprio, eventi eccezionali e altro.

(20) Nella lettera del 9 giugno 1997 concernente l'aiuto C 78/97, le autorità greche hanno confermato di aver applicato le suddette disposizioni per compensare il danno subito dalla cooperativa lattiero-casearia AGNO in seguito al disastro nucleare di Chernobyl. Tale cooperativa figurava nell'elenco di 61 organizzazioni riportato nell'allegato alla lettera delle autorità greche del 7 giugno 1993.

(21) Nella lettera di notifica di avvio della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha chiesto alla Grecia di fornire informazioni esaurienti sulla politica sociale e di intervento perseguita dal governo nazionale nel settore agricolo, nonché di chiarire la posizione della Grecia circa la compatibilità di questa politica con la politica agricola comune. La Commissione ha inoltre chiesto informazioni sui criteri utilizzati per valutare la redditività delle cooperative agricole e la loro conformità con gli orientamenti comunitari per la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

(22) Nel caso particolare degli aiuti accordati alla cooperativa AGNO a titolo dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92, la Commissione ha ritenuto che l'incidente nucleare di Chernobyl poteva essere considerato un "evento eccezionale" ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. La Commissione ha tuttavia espresso riserve circa la possibilità di applicare tale disposizione del trattato per compensare perdite subite più di cinque anni prima. La Commissione era inoltre del parere che l'importo erogato (1,38 miliardi di GRD, compresi 529,89 milioni di GRD a titolo dell'articolo 19, paragrafo 1, della legge greca n. 2198/94) avrebbe potuto comportare una compensazione eccessiva del danno subito.

(23) Dopo un chiarimento, la Grecia ha precisato che il ripianamento dei debiti ha riguardato un importo complessivo di 37,835 miliardi di GRD a favore di 116 cooperative ritenute economicamente efficienti sulla base di specifici programmi di ristrutturazione e razionalizzazione. La Grecia ha fornito le schede individuali, che riportavano per ciascuna cooperativa l'importo e il motivo (i motivi) della cancellazione dei debiti, sulle quali si sono fondate le decisioni di ripianamento della BAG.

(24) Dall'analisi delle suddette schede è emerso che le misure interessavano cooperative operanti in tutti i sottosettori della produzione agricola. I motivi indicati nelle 116 schede per il ripianamento erano molto vari. Tra i più importanti si segnalano:

- aiuti alla produzione,

- raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli,

- immagazzinaggio di prodotti agricoli,

- esportazione di prodotti agricoli,

- acquisizione di materiali necessari per il processo produttivo,

- spese di gestione,

- gestione degli antiparassitari da parte della SYNEL e di mangimi da parte della KYDEP,

- debiti non specificati nei confronti della BAG,

- danni causati dalla politica di fissazione del prezzo,

- compensazione dovuta ad atti amministrativi (riduzione degli aiuti comunitari, divieti di ésportazione, ispezioni),

- danni causati da una politica sociale,

- danni arrecati dall'incidente nucleare di Chernobyl,

- investimenti.

ARTICOLO 5 DELLA LEGGE GRECA N. 2237/94

(25) La legge greca n. 2237/94 attua il regolamento (CEE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime comunitario di aiuti al prepensionamento in agricoltura(5). Al testo della legge greca è tuttavia aggiunta una serie di disposizioni concernenti i debiti delle cooperative agricole. Ai sensi dell'articolo 5 della legge greca, la BAG può aiutare, nei limiti di determinati parametri, le cooperative agricole a rimborsare i loro debiti. Tali disposizioni si applicano a tutti i debiti insoluti al 31 dicembre 1993 attribuibili a circostanze esterne e oggettive (ad esempio, non dovuti ad una cattiva gestione).

(26) Secondo tale legge, per la prima metà del periodo di rimborso non sono dovuti interessi sul prestito, mentre per la seconda metà viene applicato un tasso di interesse pari al 50 % del tasso normale di mercato. I prestiti hanno una durata di dieci anni. Tuttavia, nei casi in cui il disavanzo è particolarmente grave, la BAG ha facoltà di estendere a quindici anni il periodo di rimborso, con un periodo di grazia di tre anni, oppure di ridurre il tasso di interesse applicabile a meno della metà del tasso di mercato.

(27) La medesima legge prevede assistenza alle cooperative previa presentazione di uno studio di fattibilità concernente lo sviluppo/ammodernamento delle stesse dal quale risulti che le cooperative sono in grado di rimborsare i debiti rinegoziati. Tale assistenza può inoltre essere subordinata all'attuazione di determinate condizioni (quali l'ammodernamento amministrativo/organizzativo, la riduzione del personale, il rafforzamento del capitale proprio, ecc.).

(28) Le autorità greche hanno fornito copia delle circolari della BAG n. 150/94 e n. 22/95 recanti dettagliate modalità di attuazione dell'articolo 5 della legge nazionale n. 2237/94.

(29) La Grecia ha fatto presente che un gran numero di organizzazioni di cooperative (116), tra cui la AGNO, ha tratto vantaggio dalle ristrutturazioni dei debiti.

(30) La AGNO è costituita dall'unione di 74 cooperative e di 35 gruppi di produttori del settore lattiero-caseario operanti nella Grecia settentrionale (Macedonia). Essa è attiva in tutte le fasi del settore, dalla produzione di mangimi alla commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari. Nel 1994 la AGNO era il terzo operatore in Grecia per le vendite di latte fresco (14 % del mercato). La cooperativa produce inoltre altri tipi di latte, formaggi, yogurt e varie bevande. Alla data della liquidazione dei debiti contava un volume di affari di 19,8 miliardi di GRD e 912 dipendenti.

(31) La BAG ha accordato alla cooperativa AGNO un prestito per la ristrutturazione dei debiti insoluti al 31 dicembre 1993 al più tardi. L'importo totale del prestito è di 10,145 miliardi di GRD, riconducibili agli oneri finanziari sostenuti per un progetto d'investimento relativo al trasferimento e all'ammodernamento della suddetta cooperativa lattiero-casearia. Sul piano finanziario di tali investimenti ha influito negativamente una procedura di aggiudicazione molto lunga, per cui a fronte di un costo previsto di 8,5 miliardi di GRD, il progetto è stato realizzato con un costo totale di 13,5 miliardi di GRD, ossia con un aumento del 58 %.

(32) Secondo le autorità greche, la AGNO, come altre cooperative, ha beneficiato della rinegoziazione del debito previa presentazione di uno studio di fattibilità valutato e approvato dalla BAG in base a criteri puramente bancari e subordinatamente alla realizzazione di un programma concreto di ristrutturazione della cooperativa, la cui esecuzione è controllata da una speciale commissione di esperti.

(33) Nel caso della AGNO, le misure iniziali finalizzate al risanamento finanziario riguardano la riduzione dei costi di gestione, ossia la riduzione del personale (150 persone in 3 anni), delle ore di straordinario (- 80 %), degli stipendi superiori ai limiti legali (- 20 %), delle spese per la pubblicita (- 2 %) e dei costi generali (- 50 milioni di GRD). La cooperativa deve inoltre reperire nuove risorse finanziarie applicando misure quali il recupero del capitale sociale della cooperativa, l'aumento delle quote associative di 50000 GRD, l'imposizione di una tassa speciale sul latte consegnato (1,5 GRD/kg per i primi tre anni e 3 GRD/kg dopo il 1998) e la vendita di beni immobiliari. È inoltre prevista una seconda serie di misure.

(34) Nella decisione relativa all'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ha ritenuto che l'assistenza fornita alle cooperative per ripianare i loro debiti a norma dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 costituiva aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(35) Innanzi tutto, la BAG sarebbe considerata come un'azienda pubblica ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche(6). In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che la BAG non abbia rispettato il principio dell'investitore privato operante in economia di mercato, in quanto le condizioni dei prestiti per il consolidamento dei debiti erano estremamente favorevoli alle imprese in difficoltà. Infine, secondo la Commissione tali operazioni non si svolgerebbero in normali condizioni di mercato.

(36) Nel contesto della valutazione degli aiuti la Commissione ha ritenuto che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 non rispettassero né le condizioni generali contenute negli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà(7) (di seguito "orientamenti"), in vigore alla data di avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, né le disposizioni specifiche per il settore agricolo(8), che potevano essere applicate in alternativa agli orientamenti generali. Le stesse conclusioni valgono per l'aiuto specifico concesso alla AGNO sulla base di tali disposizioni.

LEGGE N. 1620 DEL 5 OTTOBRE 1989 DEL GOVERNATORE DELLA BANCA DI GRECIA

(37) La legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia autorizza gli istituti di credito nazionali a regolarizzare i debiti risultanti da ogni tipo di prestito in GRD o in valute estere. La medesima legge dà facoltà alle banche di convertire i prestiti in azioni ordinarie. Tale disposizione si applica a tutte le banche, sia pubbliche che private.

(38) La legge n. 2091 dell'11 giugno 1992 del governatore della Banca di Grecia ha stabilito i tassi minimi per tali consolidamenti: il 18 % per prestiti a breve termine e il 17 % per prestiti a medio e lungo termine. Detti tassi sono stati successivamente aboliti dalla legge n. 2326 del 4 agosto 1994 del governatore della Banca di Grecia.

(39) La autorità greche hanno dichiarato che la AGNO ha beneficiato anche di una ristrutturazione del debito di 1,899 miliardi di GRD a titolo della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia. Il prestito in questione è stato accordato per una durata di dieci anni (compreso un periodo di due anni nei quali sono calcolati solo gli interessi semplici) al tasso in vigore per i prestiti a medio termine.

(40) Analogamente alla posizione assunta riguardo l'articolo 5 della legge nazionale n. 2237/94, la Grecia ha ritenuto che tale disposizione non comportasse aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(41) Alla luce del parallelismo tra tale meccanismo e quello precedentemente descritto e sulla base delle scarse informazioni disponibili al momento, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE anche in merito alle suddette disposizioni.

AGEVOLAZIONI FISCALI

(42) Nella lettera del 20 novembre 1995 i reclamanti menzionano anche la concessione alla AGNO di un aiuto di Stato in virtù delle leggi greche n. 2238/94 e n. 2169/93. Poiché tali leggi riguardano il finanziamento generale delle organizzazioni di agricoltori e la normativa fiscale generale, la Commissione ha ritenuto che queste non costituiscano aiuti di Stato a favore delle cooperative agricole ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

III. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

(43) L'unico interessato che ha presentato osservazioni in merito agli aiuti C 78/97 e C 82/97 è stata la SEGVAP, il reclamante del caso.

(44) In generale, il reclamante ritiene che, per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse finanziarie nazionali, lo stato greco persegua da tempo la politica di privilegiare determinate imprese rispetto ad altre sulla base non di criteri oggettivi, ma della loro posizione giuridica. Tale politica è dannosa e discriminatoria per le imprese diverse dalle cooperative, che non possono accedere agli aiuti. La conseguenza è la sopravvivenza di imprese caratterizzate da carenze strutturali, bassa produttività e incapacità di adattarsi ad un ambiente competitivo. In conclusione, il reclamente ritiene che tale politica sia nociva per l'economia agricola della Grecia e dell'Unione europea.

ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2, DELLA LEGGE GRECA N. 2008/92

(45) In particolare a proposito dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92, il reclamante sostiene che la misura costituisce aiuto di Stato a norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto comporta l'utilizzo di risorse pubbliche e avvantaggia talune imprese in maniera selettiva.

(46) I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 87 prevedono alcuni tipi di aiuto che possono considerarsi compatibili con il mercato comune. Il reclamante ritiene che sia applicabile soltanto il disposto dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in quanto la misura suddetta non soddisfa le condizioni per essere considerata compatibile con il mercato comune alla luce degli orientamenti.

(47) Il reclamante osserva in particolare che la Grecia non ha fornito alcuna prova dell'esistenza di programmi di ristrutturazione intesi a soddisfare le seguenti condizioni prescritte: ripristino della redditività economico-finanziaria delle imprese beneficiarie, riduzione della capacità produttiva, miglioramento della competitività sul mercato e proporzionalità tra gli aiuti concessi e il contributo dell'impresa beneficiaria alla ristrutturazione. Non esiste un programma volto ad accertare la stabilità finanziaria delle cooperative, ma soltanto una serie di ripianamenti di debiti.

(48) Il reclamente richiama l'attenzione della Commissione sul carattere ricorrente di tali cancellazioni dei debiti e cita in particolare la legge greca n. 2198/94, che approva un ripianamento di debiti per un importo complessivo di 500 miliardi di GRD, l'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 e la legge greca n. 2538/97.

(49) Quanto all'aiuto erogato alla AGNO in virtù dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92, il reclamante ritiene che il debito di 851 milioni di GRD non possa essere attribuito all'incidente nucleare di Chernobyl. Tutte le aziende lattiero-casearie (AGNO compresa) avrebbero infatti continuato a commercializzare prodotti a base di latte fresco durante tutto il 1986. È inoltre estremamente improbabile che la AGNO abbia distrutto 19000 tonnellate di latte. Queste sarebbero state in gran parte trasformate in latte in polvere, a sua volta utilizzato per la fabbricazione di altri prodotti lattiero-caseari.

(50) Il reclamante invita la Commissione a dichiarare che il disposto dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 è incompatible con il mercato comune.

ARTICOLO 5 DELLA LEGGE GRECA N. 2237/94

(51) Il reclamante sostiene che la distinzione operata dalla autorità greche tra la BAG e lo Stato greco sia nuova e manifestamente contraria allo spirito dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(52) Le condizioni stabilite all'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 sarebbero infatti chiaramente più favorevoli rispetto alle norme generali per la ristrutturazione dei debiti contenute nella legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia, soprattutto in termini di tassi d'interesse (ove questi sono stabiliti al 50 % dei tassi di mercato) e di durata dei prestiti (in relazione alla normale prassi bancaria).

(53) Il reclamante non condivide le asserzioni delle autorità greche, secondo cui la ristrutturazione dei debiti della AGNO sarebbe basata unicamente su prassi e criteri bancari. Le condizioni dei prestiti per il consolidamento sarebbero infatti estremamente favorevoli e i criteri seguiti dovrebbero essere esplicitamente indicati dalle autorità greche. Sarebbe inoltre opportuno redigere e portare alla conoscenza del pubblico una relazione sull'attuazione del programma di ristrutturazione.

AGEVOLAZIONI FISCALI

(54) Il reclamante non condivide la conclusione iniziale della Commissione circa la non sussistenza di aiuti di Stato a favore delle cooperative agricole nel quadro della legge greca n. 2238/94, relativa alla normativa fiscale greca in generale. Le cooperative che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali sarebbero infatti avvantaggiate rispetto ad altre imprese che si trovano nelle medesime condizioni oggettive.

IV. COMMENTI DELLA GRECIA

(55) Le autorità greche hanno trasmesso le loro osservazioni in tempi diversi. Inizialmente hanno comunicato le loro reazioni all'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE. In seguito hanno risposto alle osservazioni inviate dal reclamante. La BAG ha infine trasmesso i propri commenti. A causa della natura giuridica della BAG (cfr. considerando 108), questi ultimi sono considerati come ulteriori osservazioni delle autorità greche, e non come commenti degli interessati.

ARTICOLO 32, PARAGRAFO 2, DELLA LEGGE GRECA N. 2008/92

(56) Nelle osservazioni iniziali relative all'avvio del procedimento di cui sopra, le autorità greche hanno fatto osservare che le cooperative occupano una posizione speciale nell'economia agricola, che i loro soci hanno responsabilità solidale nonché l'obbligo statutario di assorbire la produzione dei membri e di smaltirla al miglior prezzo di mercato possibile (indipendentemente dal fatto che alla fine vi riescano). Esse rappresentano inoltre gli interessi di grandi gruppi di produttori situati in regioni svantaggiate o in regioni montane o collinari.

(57) Durante il periodo in questione (1982-1989), oltre al disastro nucleare di Chernobyl la Grecia è stata colpita da numerose calamità naturali che hanno influito negativamente sulla situazione finanziaria delle cooperative. Le autorità greche allegano un elenco di 24 calamità naturali che hanno colpito il paese durante il periodo suddetto, in seguito a inondazioni, forti venti, tormente di neve, forti precipitazioni, malattie, cattivo tempo, gelo, basse temperature, scabbia, siccità e calura. Le calamità naturali e le avverse condizioni atmosferiche hanno colpito numerosi prodotti agricoli e regioni dedite all'agricoltura.

(58) Le perdite sono state compensate dagli interventi dello Stato nella formazione dei prezzi a cui le cooperative hanno smaltito i loro prodotti. I debiti sono stati ripianati solo previa certificazione e riconoscimento da parte di una commissione.

(59) La Grecia ha fornito copie delle relazioni redatte dalle commissioni per ciascuna cooperativa. Da queste risultava che l'importo globale del debito liquidato (37,835 miliardi di GRD) è notevolmente inferiore alle previsioni iniziali (91,676 miliardi di GRD). Sono state interessate 116 cooperative, tutte ritenute economicamente efficienti sulla base di specifici programmi di razionalizzazione.

(60) Per quanto riguarda in particolare l'aiuto concesso alla AGNO in applicazione delle disposizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge nazionale n. 2008/92, le autorità greche hanno aggiunto che il lasso di tempo era necessario per controllare i dati di tutti i richiedenti (erano state istituite commissioni di verifica di primo e di secondo livello).

(61) La Grecia sostiene che l'importo di 91 milioni di GRD, equivalente alla differenza tra gli 851 milioni di GRD effettivamente considerati e i 760 milioni corrispondenti in teoria alle perdite reali, non è ingiustificato. La differenza nelle vendite della AGNO tra il 1985 e il 1986 è di 8,5 milioni di kg. Tale eccedenza di latte pastorizzato è stata venduta all'ingrosso a vari produttori di formaggio con una perdita di 10,7 GRD/kg. La perdita totale è stata pertanto di 91 milioni di GRD.

(62) La Grecia ha aggiunto inoltre che gli interessi di 529,89 milioni di GRD ripianati ai sensi dell'articolo 19 della legge greca n. 2198/94 non rappresentano una sovracompensazione per la perdita complessiva di 851 milioni di GRD. La Grecia ritiene anzi che, per compensare interamente il ritardo di pagamento, l'importo complessivo di interessi da cancellare sarebbe stato di 959,79 milioni di GRD.

(63) La Grecia conclude che l'aiuto concesso alla AGNO in virtù dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 costituisce una compensazione della perdita subita in seguito ad un evento eccezionale, ossia il disastro di Chernobyl, e pertanto soddisfa i requisiti di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE.

(64) In risposta alle asserzioni del reclamante, la Grecia fa osservare che anche alcune aziende lattiero-casearie private hanno beneficiato di compensazioni per il danno causato dal disastro di Chernobyl, compensazioni approvate dalla Commissione secondo la procedura di cui agli articoli 87 e 88(9).

(65) In risposta alle osservazioni del reclamante relative all'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, la Grecia sostiene che i reali beneficiari dei regimi di ristrutturazione dei debiti sono i produttori/membri di cooperative che hanno subito le conseguenze economiche di calamità naturali o di eventi eccezionali. La Grecia fa presente che le cooperative sono tenute per legge ad assorbire l'intera produzione dei loro membri, diversamente da altre imprese che possono agire liberamente e selettivamente per quanto riguarda la quantità e la qualità dei prodotti. Pertanto esse operano sul mercato in condizioni diverse e per questo motivo non possono essere trattate nello stesso modo.

(66) I ripianamenti dei debiti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 sono volti a ripristinare l'equilibrio finanziario delle cooperative agricole e a rendere possibile una collaborazione a lungo termine tra queste ultime e la BAG, con conseguenti benefici per entrambe le parti. In questo senso l'intervento della BAG rispetta il principio dell'investitore privato.

(67) Le autorità greche allegano i formulari degli studi di redditività che le cooperative dovevano presentare per beneficiare del ripianamento dei debiti.

ARTICOLO 5 DELLA LEGGE GRECA N. 2237/94

(68) Secondo il parere delle autorità greche, l'articolo 5 della legge n. 2237/94 relativa al consolidamento dei debiti delle cooperative agricole non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Grecia sostiene che la regolarizzazione dei debiti rientra nella consueta prassi bancaria di tutti gli Stati membri e non comporta l'utilizzo di ulteriori risorse pubbliche.

(69) La Grecia non condivide l'opinione della Commissione secondo cui la BAG, nel ripianare i debiti della AGNO ai sensi dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94, non ha agito secondo il principio dell'investitore privato. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo citato, a discrezione della BAG, era stata decisa dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea generale degli azionisti della BAG proprio sulla base di tale principio, applicato dalla BAG anche nei casi di tutte le altre cooperative i cui debiti sono stati ripianati a titolo dello stesso articolo.

(70) La Grecia ha comunicato che l'importo totale dei debiti ripianati a favore della cooperativa AGNO ai sensi dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 ammontava a 10,145 miliardi di GRD, di cui 3,12 miliardi di GRD di debiti a breve termine scaduti e pendenti, 4,725 miliardi di GRD di prestiti a medio termine (principalmente connessi al progetto di trasferimento degli impianti lattiero-caseari) e 2,3 miliardi di GRD di interessi espliciti maturati tra il 1o gennaio 1994 e il 31 marzo 1995.

(71) Le autorità greche hanno fatto riferimento alla circolare della BAG n. 150/94, che definisce una serie di criteri concernenti l'applicazione dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94, non solo per quanto riguarda il servizio del debito nei confronti della BAG, ma anche in termini di ripristino a lungo termine dell'efficienza economica dei debitori.

(72) Secondo le autorità, le misure adottate sono realistiche e contribuiscono a ripristinare l'equilibrio finanziario della cooperativa, come indicato nello studio di redditività trasmesso. La Grecia ha inoltre inviato una relazione, datata 31 ottobre 1996, sul progresso nell'attuazione delle misure di ristrutturazione delle AGNO.

(73) La AGNO ha imposto una tassa speciale sulle consegne del latte, che nel 1996 e 1997 ha dato un introito complessivo di 240,44 milioni di GRD, contribuendo in maniera sostanziale ad aumentare gli attivi della cooperativa.

(74) Le autorità greche asseriscono che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, l'articolo 5 della legge in esame contiene disposizioni che impongono la riduzione della capacità produttiva o la chiusura degli impianti. A titolo esemplificativo, il piano di ristrutturazione della AGNO prevede la cessazione delle attività in perdita, come la produzione di mangimi da parte dei soci.

(75) Secondo le autorità greche, in quanto zona dell'obiettivo 1 la Grecia sarebbe esentata dall'applicazione dei limiti settoriali relativi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari ai sensi dell'allegato della decisione 94/173/CE della Commissione(10).

(76) Le autorità greche fanno osservare che i riepiloghi annuali della AGNO mostrano risultati operativi positivi e che la cooperativa ha servito tutti gli interessi sui prestiti a breve termine e una parte di quelli sui prestiti a medio termine. L'applicazione delle misure previste dalla riforma finanziaria e la riduzione dei costi hanno consentito di ottenere un risultato finanziario positivo a garanzia dell'efficienza economica della AGNO.

(77) In risposta alle osservazioni del reclamente, la Grecia aggiunge inoltre che, nel caso della AGNO, la ristrutturazione dei debiti era basata sia sulle risultanze dello studio di fattibilità, sia sulla previsione dei vantaggi che la Banca avrebbe tratto rispetto all'applicazione di soluzioni alternative (ad esempio, l'avvio di procedimenti esecutivi).

(78) A tale riguardo la Grecia ha comunicato che, secondo la situazione finanziaria al 31 dicembre 1994, la AGNO aveva un debito complessivo di 21,58 miliardi di GRD a fronte di una copertura per titoli globale di 44,14 miliardi di GRD. Il debito consisteva principalmente del debito nei confronti della BAG (16,75 miliardi di GRD), mentre la maggior parte del capitale costituito dai titoli proveniva dalla responsabilità solidale dei soci (30,55 miliardi di GRD).

(79) Secondo la Grecia, lo studio di fattibilità prevedeva il servizio dei debiti dell'associazione tramite l'attuazione di un piano di riforma finanziaria. In questo caso la Banca poteva contare su un introito di 16,75 miliardi di GRD, oltre agli interessi e ad ingenti entrate provenienti da varie operazioni bancarie. Nel caso invece di avvio di procedimenti esecutivi (ad esempio sequestro, asta pubblica), l'entrata sarebbe stata limitata a 2,64 miliardi di GRD.

LEGGE N. 1620 DEL 5 OTTOBRE 1989 DEL GOVERNATORE DELLA BANCA DI GRECIA

(80) Secondo la Grecia, questa legge costituisce il quadro normativo generale per la ristrutturazione dei debiti nell'ambito del sistema bancario, lasciando però alle banche la libertà di stabilire i termini specifici da applicare al servizio dei debiti dei loro clienti. In particolare, le banche hanno facoltà di determinare il periodo di rimborso dei debiti, nonché i tassi di interesse in caso di ristrutturazione degli stessi.

(81) Tali disposizioni erano inizailmente soggette ad un tasso di interesse minimo del 18 % annuo per il capitale di esercizio e del 17 % annuo per i prestiti a medio termine. Dal 4 agosto 1994 questi tassi minimi sono aboliti, per cui le banche hanno facoltà di fissare i tassi di interesse a loro discrezione e in funzione dei singoli casi o persino di singoli clienti.

(82) La Grecia ritiene che l'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 miri esclusivamente a rendere più specifico il quadro normativo generale costituito dalla suddetta legge del governatore della Banca di Grecia e a renderne possibile l'applicazione per la BAG. Nello specifico caso di ristrutturazione dei debiti era infatti necessaria una disciplina più rigorosa, ottenuta introducendo condizioni più severe di ammissibilità e disposizioni in caso di mancato rispetto dei termini per i prestiti di adeguamento.

OSSERVAZIONI DELLA BAG

(83) Nella lettera del 12 marzo 1999 la BAG sostiene e amplia le osservazioni e le informazioni fornite dalla Grecia.

(84) Secondo la BAG, nel 1994, numerose cooperative agricole, tra cui la AGNO, non erano in grado di servire i loro debiti in seguito a una particolare congiuntura. Gli alti costi di tale servizio (consistenti soprattutto di interessi composti) mettevano a serio rischio la capacità delle cooperative di continuare la loro attività. Poiché esse costituivano una parte consistente dei clienti della BAG, questa aveva un significativo interesse finanziario alla loro sopravvivenza. La banca, infatti, avrebbe perso non solo il capitale investito nelle cooperative, ma anche un'importante fonte di reddito futuro derivante dalla prestazione dei servizi bancari alle dette cooperative.

(85) La BAG ritiene che la decisione di ristrutturare i debiti delle cooperative sia assolutamente coerente con quello che una banca privata avrebbe fatto in circostanze analoghe. La banca ha infatti esaminato tutte le richieste pervenute e ha concesso la ristrutturazione dei debiti sulla base di criteri commerciali e qualora fossero soddisfatti i requisiti generali stabiliti per questi casi.

(86) Secondo la BAG, le asserzioni della Commissione relative alla connessione tra la decisione del governo greco e il comportamento della BAG non sono fondate. La BAG non aveva infatti bisogno dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 per procedere alla ristrutturazione dei debiti, in quanto la legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia aveva dato a tutte le banche (pubbliche e private) facoltà di ristrutturare i debiti dei loro clienti. Inoltre, l'articolo 5 della legge succitata non obbligava la BAG a ripianare i debiti delle cooperative e non conferiva a queste ultime alcun diritto legale di richiedere alla BAG la ristrutturazione dei loro debiti.

(87) La BAG asserisce di aver accettato di procedere alla ristrutturazione unicamente per salvaguardare i propri interessi commerciali. A tale scopo, nelle circolari n. 150/94 e n. 22/95 la BAG aveva stabilito dei requisiti, precisamente:

- un piano di redditività che prevedesse misure atte a garantire la ristrutturazione finanziaria e il pagamento del debito, inclusi il taglio delle spese di gestione (tramite la riduzione del personale ed altri provvedimenti idonee), la cessazione delle attività in perdita, l'obbligo di eliminare il capitale improduttivo e l'aumento del capitale netto (imponendo una tassa sui prodotti e aumentando la partecipazione azionaria dei soci),

- il calendario del completamento della ristrutturazione finanziaria,

- l'annullamento della ristrutturazione del debito e il ritorno alla situazione anteriore, qualora il ritardo nel pagamento delle rate superasse i 6 mesi,

- la riduzione degli oneri finanziari delle cooperative,

- la concessione di ulteriori prestiti in funzione del rispetto dei termini e delle condizioni stabiliti per la ristrutturazione del debito,

- l'obbligo contrattuale per ciascuna cooperativa beneficiaria di utilizzare esclusivamente i servizi bancari della BAG,

- la percentuale dei titoli forniti alla BAG e del debito nei confronti della stessa doveva essere pari a 110:100,

- l'attento controllo periodico dell'attuazione del piano commerciale da parte della BAG.

(88) La BAG aggiunge che, poiché parecchie cooperative non hanno rispettato i criteri di ammissibilità, le loro domande sono state rifiutate. Inoltre, conformemente alle circolari n. 150/94 e n. 22/95, la BAG ha tagliato le linee di credito ad alcune cooperative e ha preso i provvedimenti necessari per recuperare i crediti pendenti.

(89) Per quanto riguarda il ripianamento del debito previsto all'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92, la BAG sostiene che non vi è stata compensazione eccessiva del danno subito dalla AGNO in seguito all'incidente nucleare di Chernobyl. Oltre ai 760 milioni di GRD persi dalla AGNO in seguito alla distruzione di 19000 tonnellate di latte contaminato pagato ad un prezzo medio di 40 GRD/kg, l'importo erogato di 1,38 miliardi di GRD comprende 91 milioni di GRD per la perdita subita dalla AGNO nella vendita di latte pastorizzato a produttori di formaggio e 529,89 milioni di GRD a titolo di interesse su tali perdite. Al riguardo la BAG riferisce che la AGNO ha pagato un prezzo di mercato di 40 GRD/kg, invece del prezzo indicativo di 34 GRD/kg applicabile in quel periodo.

(90) Secondo la BAG, le vendite della AGNO di latte fresco e di yogurt avevano registrato una flessione di 8500 tonnellate tra il 1985 e il 1986. La cooperativa era quindi stata costretta a smaltire l'eccedenza di latte trasformandolo in formaggio. La AGNO ha pertanto pagato ai soci fino a 44,5 GRD/kg il latte destinato alla trasformazione, ossia 10,5 GRD in più rispetto al prezzo indicativo di 34 GRD/kg applicabile in quel periodo. Sulla base di tale differenza di prezzo la BAG giustifica la perdita di 91 milioni di GRD della AGNO (8500 tonnellate × 10,5 GRD/kg). La BAG aggiunge che nel solo 1987 la AGNO ha trasformato in formaggio 5,23 tonnellate di latte. La cooperativa avrebbe dovuto pagare i propri fornitori di latte crudo 30,03 GRD/kg. Tuttavia, in seguito alla politica di intervento sui prezzi del governo greco, il prezzo pagato ai produttori è stato di 44,5 GRD/kg di latte.

(91) Per compensare tali perdite, la AGNO è stata obbligata a chiedere prestitit consistenti alla BAG. La compensazione è stato versata soltanto il 31 agosto 1993. Tenendo conto dei tassi di riferimento applicabili in Grecia tra il 1988 e il 1993, gli interessi dovuti corrispondenti alle perdite calcolate in 851 milioni di GRD erano pari a 959,79 milioni di GRD. Pertanto, secondo la BAG la cancellazione di 529,89 milioni di GRD di interessi non costituiva una compensazione eccessiva delle perdite effettivamente subite.

(92) Secondo la BAG, la situazione finanziario della AGNO si era fortemente deteriorata prima del 1994 a causa dei ritardi nel ripianamento dei debiti contratti a seguito dell'incidente di Chernobyl e nell'attuazione del progetto di investimento. La produzione della cooperativa era al di sotto dei livelli normali, un problema aggravato dalla forte concorrenza sul mercato e da una flessione delle vendite.

(93) A fronte dell'impossibilità della AGNO di ripagare il suo debito, la BAG poteva farla fallire o ristrutturarne il debito. L'analisi costi-benefici di entrambe le possibilità era a favore della seconda. L'importo complessivo dei crediti che la BAG avrebbe incassato in caso di liquidazione (dopo aver pagato i creditori privilegiati) sarebbe stato di 2,64 miliardi di GRD. Tale somma avrebbe coperto solo una piccola parte del debito totale di 16,75 miliardi di GRD che la AGNO aveva contratto con la BAG. La ristrutturazione del debito era invece accompagnata da un valore globale dei titoli di 44,23 miliardi di GRD (di cui 30,55 miliardi di GRD in capitale sociale, 7,11 miliardi di GRD in immobilizzazioni e 4,84 miliardi di GRD in crediti).

(94) Il 7 luglio 1995 la BAG convenne con la AGNO due azioni di ristrutturazione dei debiti concernenti, rispettivamente, 10,145 miliardi di GRD e 1,899 miliardi di GRD. Le azioni di ristrutturazione consistevano in:

- aumento del capitale netto di 290 milioni di GRD nel periodo 1995-1997,

- imposizione di una tassa di 1,5 GRD/kg di latte consegnato fino al 31 dicembre 1995 e di 3 GRD/kg a partire dal 1o gennaio 1996,

- risparmi annuali di 200 milioni di GRD riducendo gli straordinari e i pagamenti supplementari dei dipendenti,

- riduzioni degli utili sui prodotti con un risparmio totale di 210 milioni di GRD nel primo anno e di 250 milioni di GRD negli anni successivi,

- riduzione delle spese per la pubblicità e il marketing al 2 % del fatturato, ossia a 540 milioni di GRD,

- risparmio di 500 milioni di GRD nel 1995 e 1996 con il licenziamento di 150 dipendenti,

- risparmi annuali di 50 milioni di GRD tramite una riduzione generale dei costi di produzione,

- annullamento del progetto di investimento e di tutti gli altri investimenti non connessi agli impianti lattiero-caseari,

- ampliamento della gamma di prodotti e miglioramento della loro qualità,

- introduzione di moderne strategie di marketing, compresi incentivi per il personale addetto alle vendite, concessione di rappresentanze esclusive, cambiamento dei metodi di distribuzione e del sistema di fatturazione.

(95) Sulla base di tali misure di ristrutturazione la BAG concluse che la AGNO aveva la possibilità materiale di ripristinare la propria redditività e di ripagare i debiti. La banca accettò pertanto di ristrutturarne i debiti, che ammontavano a 10,145 miliardi di GRD. Tale importo, secondo la BAG, non solo consentiva la realizzazione del progetto di investimento, ma comprendeva anche prestiti relativi al funzionamento complessivo dell'impresa e gli interessi su tali prestiti. La ristrutturazione prevedeva un rimborso in 15 anni, con un periodo di grazia di tre anni durante il quale la AGNO non avrebbe versato alcuna somma alla BAG. Gli interessi sarebbero stati pagati solo nella seconda metà del periodo di 15 anni ad un tasso inferiore del 50 % ai tassi di mercato.

(96) A causa dell'ingente debito della AGNO, una parte significativa dello stesso non poteva essere coperta dalle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge greca n. 2237/94, in quanto maturava dopo il 31 dicembre 1993. La BAG decise pertanto di ristrutturare un'ulteriore somma di 1,899 miliardi di GRD a titolo della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia. Si convenne che l'importo sarebbe stato rimborsato in dieci anni, con un periodo di grazia di due anni in cui sarebbero stati versati soltanto gli interessi al tasso del 21,5 %.

(97) Quanto all'attuazione del piano di redditività, la BAG riferisce che la prima relazione, datata 14 febbraio 1996, indicava che le misure iniziali non erano sufficienti per conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti. Sulla base della relazione vennero adottate misure aggiuntive:

- un aumento della tassa sul latte consegnato da 3 a 4 GRD/kg; l'introito atteso da questa misura era di 230 milioni di GRD,

- un risparmio di 80 milioni di GRD modificando il sistema di pagamento dei fornitori di latte,

- riduzione delle spese di marketing a 550 milioni di GRD nel 1996 e 1997, con un conseguente risparmio annuale di 950 milioni di GRD in questi due anni,

- licenziamento di 81 dipendenti entro il 31 gennaio 1996, con un risparmio di 283 milioni di GRD nel 1995 e 1996,

- risparmio annuale di 20 milioni di GRD tramite l'assunzione di personale stagionale,

- aumento di 0,5 GRD/kg sul latte consegnato della tassa imposta ai fornitori di latte per il mangime, con un'entrata annua di 35 milioni di GRD,

- collaborazione con un produttore di mangimi, con un risparmio annuale di 91 milioni di GRD,

- collaborazione con un distributore per il mercato di Atene, con un guadagno aggiuntivo dell'ordine di 100 milioni di GRD,

- pagamento da parte dei produttori di latte di debiti insoluti per 75 milioni di GRD nel 1996 e 1997,

- risparmi annuali di 196 milioni di GRD e di 60 milioni di GRD grazie, rispettivamente, al pagamento dei debiti dei produttori per le forniture di mangime e a pagamenti anticipati,

- accordo con i produttori e il personale per congelare ai prezzi del 1995 i crediti in sospeso nei confronti della AGNO e per prorogare al 1999 il pagamento di 2,5 miliardi di GRD.

(98) Una seconda relazione nel corso del 1996 individuò un ritardo nell'attuazione di alcune misure e una difficoltà di flusso di cassa nella gestione della AGNO che non consentivano di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti. Per il periodo giugno-settembre 1996 furono pertanto raccomandate altre misure, tra cui le seguenti:

- calcolo degli interessi, per un periodo di sette giorni, sugli importi dovuti dai produttori per la vendita di mangime,

- riduzione dell'indennità giornaliera e delle spese per le missioni del personale della AGNO,

- introduzione di una tassa dell'1 % sulle retribuzioni mensili fino a 200000 GRD e del 2 % sulle retribuzioni superiori a 200000 GRD,

- obbligo di consegnare alla AGNO tutta la produzione di latte da parte dei soci,

- calcolo degli interessi sugli assegni a vuoto dei clienti e negoziati per il pagamento dei crediti congelati,

- piano finanziario dettagliato per coprire le esigenze della AGNO in termini di capitale di esercizio e di rimborso dei debiti a medio termine.

(99) Secondo la BAG, il controllo ravvicinato dell'attività della AGNO in seguito alla ristrutturazione dei debiti del 1995 le consenti di influenzarne le decisioni di gestione al fine di ridurre al minimo il proprio coinvolgimento finanziario nella cooperativa. Tuttavia, nel 1996 si verificò una serie di situazioni in cui gli interessi della BAG cominciarono a divergere dalle decisioni dell'amministrazione della AGNO. La banca ritenne allora di doversi impegnare più attivamente nella gestione della cooperativa per evitare che l'attuazione delle misure di ristrutturazione decise e il previsto rimborso dei debiti venissero messi in forse, o addirittura abbandonati.

(100) La BAG comprese allora che il proprio coinvolgimento finanziario nella AGNO richiedeva un partecipazione più attiva nella gestione della cooperativa. Per questo nell'agosto 1997 la BAG nominò quattro consulenti tecnici, con l'approvazione del consiglio di amministrazione della AGNO. Il 1o maggio 1998 la BAG assunse il controllo diretto della cooperativa, con l'approvazione dell'assemblea generale della AGNO.

V. VALUTAZIONE

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, DEL TRATTATO CE

(101) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(102) Le misure in esame riguardano cooperative attive in tutti i settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in Grecia. Nel quadro della politica agricola comune, la grande maggioranza di tali prodotti è disciplinata da un'organizzazione comune di mercato. Tutti i regolamenti relativi ad un'organizzazione comune di mercato per un determinato settore contengono una disposizione specifica secondo la quale, salvo qualora il regolamento disponga diversamente, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE si applicano alla produzione e allo scambio dei prodotti contemplati nel regolamento di cui trattasi.

UTILIZZO DELLE RISORSE DI STATO

(103) Ad eccezione delle presunte agevolazioni fiscali, tutte le misure intraprese a favore delle cooperative agricole in generale, e della AGNO in particolare, sono state attuate attraverso la BAG.

(104) Anche se formalmente si tratta di un'impresa privata, di fatto l'azionista unico della BAG è lo Stato greco, il suo consiglio di amministrazione è nominato con decreto del governo e lo Stato greco può esercitare un'influenza dominante sulle norme che disciplinano la banca. La BAG sarebbe considerata un'azienda pubblica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 80/723/CEE della Commissione(11) relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, come modificata.

(105) La cancellazione e la ristrutturazione di debiti da parte della BAG comportano pertanto necessariamente l'utilizzo di risorse pubbliche. Nel contesto dell'esame di alcune misure ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, la Commissione ha assimilato l'uso di risorse della BAG agli aiuti concessi da uno Stato membro, o mediante risorse statali, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, affinché siano soddisfatte le condizioni richieste all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, occorre dimostrare che in tutte le misure il comportamento della BAG non è compatibile con il principio dell'investitore privato in un'economia di mercato.

INCIDENZA SUGLI SCAMBI

(106) Le misure in esame riguardano in massima parte beneficiari attivi in tutto il comparto agricolo della Grecia. Il valore della produzione agricola nella Comunità era di 213,467 milioni di EUR nel 1998(12), a fronte del valore della produzione agricola greca nello stesso anno di 8,834 milioni di EUR, pari cioè al 4,1 % della produzione globale europea. Lo scambio di prodotti agricoli tra la Grecia e la Comunità è significativo: tra il 1988 e il 1998 la Grecia ha importato per un valore globale compreso tra 1,476 milioni di EUR e 2,911 milioni di EUR, mentre le sue esportazioni verso gli altri paesi europei oscillano tra un minimo di 842 milioni di EUR e un massimo di 1,796 milioni di EUR.

DISTORSIONI DELLA CONCORRENZA

(107) Nel settore agricolo la Commissione ha sempre sostenuto che talune misure possono incidere sugli scambi tra gli Stati membri qualora sussista un flusso di scambio dei prodotti di cui trattasi. Alla luce dei dati sopra esposti si può dedurre che le misure in esame incidono sugli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri.

(108) La Commissione osserva che la misura, oltre ad utilizzare risorse pubbliche e ad incidere sui flussi di scambio, è selettiva, in quanto il ripianamento dei debiti nei confronti della BAG riguarda soltanto un gruppo di operatori economici (116 cooperative). Il ripianamento ha un'incidenza finanziaria immediata sulla situazione delle imprese beneficiarie rispetto alle imprese che, in Grecia o in altri Stati membri, non hanno accesso a tali misure.

VANTAGGI SECONDO IL PRINCIPIO DEL CREDITORE DI MERCATO(13)

Articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92

(109) La Commissione osserva che la posizione delle autorità greche in merito al carattere di aiuto della misura è contraddittorio. Nella risposta iniziale concernente l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, esse hanno correlato il ripianamento dei debiti alle calamità naturali e agli eventi eccezionali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE. Esse hanno pertanto ritenuto che la misura comportasse aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(110) In seguito la Grecia ha sostenuto che il ripianamento dei debiti aveva lo scopo di assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine delle cooperative e di rendere possibile la cooperazione con la BAG con vantaggi reciproci. Secondo la Grecia, quindi, gli interventi della BAG rispettavano il principio dell'investitore privato.

(111) A tale riguardo la Commissione non condivide il parere del governo greco. In nessun caso, infatti, una banca privata rinuncerebbe alla totalità o ad una parte dei propri crediti dovuti da un'impresa soltanto per la potenziale redditività di quest'ultima.

(112) In particolare, la Commissione non crede che un investitore privato in un'economia di mercato rinuncerebbe ai crediti di 116 cooperative agricole, per un importo di 37,835 miliardi di GRD, senza alcuna contropartita da parte dei beneficiari.

(113) La Commissione ritiene pertanto che, in relazione alla misura in esame, siano soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. L'intensità dell'aiuto è considerata pari all'importo complessivo dei debiti ripianati.

Articolo 5 della legge greca n. 2237/94

(114) Secondo le autorità greche, l'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 relativa al consolidamento dei debiti delle cooperative agricole non costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. La Grecia sostiene che in tutti gli Stati membri la regolarizzazione dei debiti è una normale prassi bancaria e non comporta un utilizzo ulteriore di risorse pubbliche.

(115) La Commissione non condivide il parere delle autorità greche a questo riguardo.

(116) La Commissione ha osservato che esistono disposizioni legali volte ad autorizzare tutte le banche in Grecia a ristrutturare debiti, secondo termini e condizioni lasciati a discrezione delle banche in base alle rispettive prassi nel settore commerciale. L'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 consente alla BAG di effettuare lo stesso tipo di operazioni, ma in condizioni più specifiche. Si può allora presumere che tali operazioni non si sarebbero svolte in normali condizioni di mercato, ossia se la BAG avesse agito in base al principio del creditore privato seguendo criteri puramente commerciali.

(117) In primo luogo, il criterio di ammissibilità delle imprese è notevolmente ristretto in quanto introduce un elemento di selettività. L'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 riguarda infatti specificamente le cooperative agricole e nessun altro tipo di impresa può beneficiarne. Secondariamente, mentre in generale sono le banche a fissare i tassi di interesse applicabili alle ristrutturazioni dei debiti, l'articolo citato stabilisce condizioni estremamente favorevoli, concedendo fino a 15 anni, con un periodo di grazia di tre anni ad un tasso del 50 % dei tassi normali di mercato per prestiti analoghi.

(118) Secondo la Commissione, la misura in esame è pertanto selettiva e comporta una distorsione delle condizioni della concorrenza sul mercato interno; essa infatti pone le cooperative beneficiarie in condizioni di vantaggio non compatibili con il principio del creditore privato.

(119) La Commissione considera che l'intensità dell'aiuto sia equivalente almeno alla concessione di un nuovo prestito pari all'importo complessivo del debito della cooperativa, della durata di 10-15 anni e ad un tasso del 50 % del normale tasso di mercato per prestiti di consolidamento. Poiché il regime era applicabile a 116 cooperative e la Commissione non può escludere che almeno alcune di esse non avrebbero ottenuto alcuna rinegoziazione dei debiti in condizioni normali di mercato, l'intensità dell'aiuto potrebbe in alcuni casi raggiungere il 100 %, qualora una di tali cooperative non fosse stata in alcun caso in grado di ottenere la ristrutturazione [punto 41 della comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CEE e dell'articolo 5 della direttiva 80/723/CEE della Commissione(14) alle imprese pubbliche dell'industria manifatturiera.

(120) Inoltre, l'argomento addotto dalle autorità greche secondo il quale sarebbe stato finanziariamente più vantaggioso per la BAG rinegoziare i debiti delle cooperative, ad esempio la AGNO, che costringerle al fallimento, non regge ad un attento esame. La Commissione ritiene che tale possibilità avrebbe dovuto essere esaminata caso per caso.

(121) In particolare, la cooperativa lattiero-casearia AGNO ha ricevuto sostegno dallo Stato greco sotto forma di ripianamento di debiti tramite la BAG almeno in quattro casi (leggi greche n. 2008/92, 2198/94, 2237/94 e 2538/97). Un investitore privato avrebbe ad un certo punto messo in discussione la propria partecipazione nella cooperativa per limitare ulteriori perdite.

(122) In secondo luogo, le autorità greche non sono state in grado di dimostrare che le banche private effettuavano le stesse operazioni alle medesime condizioni per ridurre i debiti delle cooperative agricole.

(123) Infine, il debito della AGNO nei confronti della BAG ammontava a 16,754 miliardi di GRD, mentre il patrimonio netto della cooperativa aveva un valore di mercato dell'ordine di 7 miliardi di GRD. Il debito della AGNO nei confronti di altre banche era di entità minore (698 milioni di GRD) rispetto a quello contratto con la BAG. Pertanto, anche se il sistema bancario nel complesso fosse stato d'accordo ad accordare termini favorevoli alla AGNO(15), il servizio del debito nei confronti della BAG non era confrontabile con quello verso le altre banche. Analogamente, anche se nominalmente il valore globale dei titoli forniti (44,23 miliardi di GDR) supera l'importo del debito da ristrutturare, la Commissione ha osservato che tali titoli provengono in gran parte dalla responsabilità solidale dei soci (30,55 miliardi di GRD) o da crediti (4,84 miliardi di GRD). Per definizione questo tipo di titoli può risultare estremamente difficile da mobilizzare(16) o insicuro, a seconda della natura esatta dei crediti.

(124) La Commissione ritiene pertanto che siano soddisfatte tutte le condizioni per l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

Legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia

(125) La legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia consente agli istituti di credito in Grecia di regolarizzare i crediti derivanti da qualsiasi tipo di prestito in GRD o in valute estere.

(126) Per un certo periodo di tempo tale disposizione era soggetta ad un determinato livello di tassi di interesse. All'epoca in cui i prestiti consolidati furono accordati alla AGNO e ad altre cooperative a titolo dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94, tali tassi minimi non erano più applicabili.

(127) Poiché le disposizioni della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia si applicano ugualmente e con le medesime modalità alle banche pubbliche e private operanti sul mercato greco e dal momento che la ristrutturazione dei debiti costituisce una normale prassi bancaria in tutti gli Stati europei, la Commissione ha concluso che non si tratta di una disposizione selettiva. Essa pertanto non costituisce in se stessa un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Qualora le banche pubbliche si siano avvalse di tali disposizioni per rinegoziare debiti, vanno esaminati i singoli casi per determinare il carattere dell'aiuto di ciascuna misura.

Prestito alla AGNO ai sensi della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia

(128) Al punto 127 la Commissione ha concluso che le disposizioni della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia non costituiscono in se stesse un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(129) Nonostante il fatto che le disposizioni generali greche consentano la ristrutturazione di debiti da parte delle banche, quanto affermato al punto precedente non giustifica il comportamento della BAG nel ristrutturare i debiti delle cooperative applicando le disposizioni della legge citata. Queste possono infatti costituire aiuto di Stato, qualora si possa dimostrare che la BAG non ha agito secondo il principio del creditore privato nell'economia di mercato.

(130) La ristrutturazione complessiva dei debiti della AGNO riguarda un importo totale di 12,044 miliardi di GRD: 10,145 miliardi di GRD a titolo della legge greca n. 2237/94 e 1,899 miliardi di GRD in virtù della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia. Le autorità greche hanno indicato che quest'ultimo importo non era ammissibile ai sensi delle disposizioni della legge greca n. 2237/94. Inoltre, la BAG non può essere assimilata ad un creditore privato in quanto ha più volte accordato aiuti alla AGNO.

(131) La Commissione ha osservato che tale operazione è concomitante con un'ingente ristrutturazione di debiti che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Anche se le condizioni della ristrutturazione sono meno favorevoli per la AGNO di quelle previste dall'articolo 5 della legge greca n. 2237/94, il tasso di interesse applicabile (21,5 %) è inferiore rispetto al tasso di riferimento applicabile in Grecia a quella data (26,47 %). La Commissione ritiene che tale ripianamento aggiuntivo faccia parte di un piano complessivo per aiutare la AGNO a ripagare i propri debiti e, come tale, costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(132) La Commissione ritiene che tale procedura corrisponda ad un aiuto equivalente ad un nuovo prestito dell'importo complessivo del debito, ad un tasso di interesse pari alla differenza tra il tasso di mercato (almeno il tasso di riferimento applicabile in Grecia a quella data) e il tasso applicato, per la durata totale del prestito (cfr. considerandó 119.)

Agevolazioni fiscali

(133) Il reclamante sostiene che il trattamento differenziato delle cooperative nell'ambito della normativa fiscale greca generale o della normativa sulle cooperative costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(134) Secondo il punto 23 della comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese(17), il carattere differenziato di determinate misure non significa necessariamente che debbano considerarsi aiuti di Stato. Esse possono costituire misure generali giustificate dalla natura o dalla struttura del regime. In particolare, secondo il punto 25 della succitata comunicazione, potrebbe inoltre essere giustificato dalla natura del sistema fiscale che le cooperative che distribuiscono tutti gli utili ai propri soci non siano tassate a livello della cooperativa quando l'imposta viene riscossa in capo ai soci.

(135) Poiché tale situazione corrisponde a quella descritta dalle autorità greche, la Commissione non ha motivo di ritenere che il trattamento differenziato riservato alle cooperative nell'ambito della normativa fiscale greca costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

POSSIBILI DEROGHE A TITOLO DELL'ARTICOLO 87 DEL TRATTATO

(136) L'incompatibilità con gli aiuti di Stato sancita all'articolo 87, paragrafo 1, non è assoluta. Tuttavia, ad eccezione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, che la Grecia cita a fondamento giuridico per la concessione degli aiuti di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92, le altre deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, del trattato sono manifestamente inapplicabili.

ARTICOLO 87, PARAGRAFO 2, LETTERA B), DEL TRATTATO

(137) Nella risposta concernente l'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato le autorità greche citano il disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato, il quale sancisce che gli aiuti destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali sono compatibili con il mercato comune.

(138) Tuttavia, anche se gli aiuti destinati a compensare le conseguenze economiche di calamità naturali o di altri eventi ad esse assimilati sono ritenuti compatibili dal trattato CE, tutti i casi di tali aiuti vanno notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato e debitamente giustificati dallo Stato membro. Soltanto allora la Commissione può ritenere che l'aiuto di cui trattasi ricada effettivamente nel disposto dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b).

(139) In primo luogo la Commissione ha osservato che l'articolo 32, paragrafo 2, della legge nazionale n. 2008/92 prevede principalmente il ripianamento dei debiti delle cooperative agricole contratti nell'ambito dell'attuazione della politica sociale e di intervento dello Stato greco. Nonostante la Grecia sostenga che l'intervento dello Stato era conseguenza dei danni arrecati da un elenco di 24 calamità naturali che hanno colpito la Grecia tra il 1982 e il 1989, non è stato dimostrato il nesso causale fra tali calamità naturali e gli interventi dello Stato relativi alla formazione dei prezzi di vendita dei prodotti. Ad esempio, è quantomeno poco chiaro il nesso tra le calamità naturali di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), e la compensazione per i danni causati dall'esportazione di arance, dalla commercializzazione di albicocche, dalla costruzione di un'unità di refrigerazione, dall'immagazzinaggio di olive da tavola.

(140) In secondo luogo, da un'analisi delle 116 schede di valutazione inviate dalle autorità greche che riportano i motivi per il ripianamento dei debiti delle singole cooperative è emerso che in nessuno dei casi i danni sono stati arrecati da calamità naturali o da avverse condizioni atmosferiche. Soltanto 6 cooperative (tra cui la AGNO) hanno beneficiato di ripianamenti a seguito del disastro nucleare di Chernobyl.

(141) La Commissione osserva infine che lo Stato greco ha compensato le cooperative, dopo il 1992, per danni apparentemente arrecati alla produzione agricola da calamità naturali ed eventi eccezionali tra il 1982 e il 1989. In alcuni casi, pertanto, la compensazione è stata versata fino a dieci dopo l'evento.

(142) Secondo la prassi attuale della Commissione(18), il pagamento dell'aiuto diversi anni dopo l'evento in questione può produrre gli stessi effetti economici dell'aiuto al funzionamento. Pertanto, in assenza di una specifica giustificazione, come ad esempio la natura e la portata dell'evento o l'effetto ritardato o continuato del danno, la Commissione non autorizza aiuti nazionali presentati più di tre anni dopo il verificarsi dell'evento. La prassi attuale è stata di recente codificata al punto 11.1.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo(19). Le difficoltà amministrative addotte a giustificazione dalle autorità greche non possono essere accettate, in quanto la legge, adottata nel 1992, prevede già la compensazione di danni anteriori al 1982.

(143) Secondariamente, in relazione all'aiuto accordato alla cooperativa AGNO a titolo della legge greca n. 2008/92 in seguito al disastro nucleare di Chernobyl, la Commissione osserva che le perdite derivavano almeno in parte dal confronto tra i prezzi medi pagati dalla AGNO ai propri produttori e i prezzi indicativi per le stesse materie prime. Le perdite sono pertanto il risultato dei prezzi più elevati pagati ai produttori per il latte, e non dell'evento eccezionale in sé.

(144) Per i motivi sopra esposti la Commissione non ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 soddisfino le condizioni stabilite all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

ARTICOLO 87, PARAGRAFO 3, DEL TRATTATO

(145) Secondo il parere della Commissione, le misure di aiuto in esame non sono destinate a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo né a porre rimedio a un grave turbamento nell'economia di uno Stato membro, come previsto all'articolo 87, paragrafo 3, lettera b). Esse non sono neppure destinate a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Si tratta pertanto di stabilire se l'applicazione delle misure in esame può beneficiare di una deroga a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), oppure dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c).

Articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92

(146) I ripianamenti dei debiti a titolo dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 possono essere effettuati qualora i debiti siano stati contratti in seguito all'attuazione della politica sociale o di intervento su istruzione dello Stato greco. All'atto di avvio della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, la Commissione ha invitato le autorità greche a trasmettere informazioni dettagliate su dette politiche sociali e di intervento, compresa una valutazione delle stesse nell'ambito della politica agricola comune; ciononostante, le informazioni richieste non sono pervenute.

(147) Dall'analisi del testo del progetto di legge e dei 116 casi in cui il ripianamento dei debiti è stato convenuto è emerso che il debiti erano riconducibili a spese sostenute dalle cooperative nell'espletamento di alcune funzioni. I motivi addotti per il ripianamento dei debiti (aiuti alla produzione, raccolta e commercializzazione di prodotti agricoli, immagazzinaggio di prodotti agricoli, acquisizione di materiale necessario per il processo produttivo, costi di gestione attuali, gestione di antiparassitari e mangimi, debiti nei confronti della BAG, danni causati dalla fissazione dei prezzi, compensazione per atti amministrativi, compensazione per il danno causato dall'incidente di Chernobyl e investimenti) sono considerati dalla Commissione come aiuti al funzionamento e non possono pertanto essere autorizzati ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(148) In particolare, gli aiuti a compensazione dei danni causati dall'incidente di Chernobyl vanno considerati aiuti al funzionamento in quanto non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato. Anche gli aiuti intesi a compensare le cooperative per la realizzazione di investimenti devono essere considerati aiuti al funzionamento in quanto, essendo la compensazione versata retroattivamente, tali aiuti si limitano a migliorare la situazione finanziaria delle cooperative dopo che gli investimenti sono stati realizzati, senza fornire alcun incentivo per la realizzazione di investimenti e quindi per lo sviluppo del settore(20).

(149) Le osservazioni delle autorità greche confermano che l'obiettivo della misura è sgravare i beneficiari dall'onere dei debiti, senza che essi debbano fornire una contropartita che possa andare a vantaggio dello sviluppo di determinate attività economiche o regioni. Una semplice dichiarazione della "redditività" delle cooperative non può in tal senso essere considerata una contropartita. Il fatto che le cooperative sono tenute per legge ad assorbire l'intera produzione dei loro soci non modifica tale conclusione, in quanto non è obbligatorio accettare lo statuto di cooperativa. Considerati i principi stabiliti dalla giurisprudenza(21), la Commissione è pertanto tenuta a concludere che la misura non può beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

(150) Pur senza fare esplicito riferimento all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato, le autorità greche hanno sottolineato il carattere regionale della misura, dovuto al fatto che le cooperative rappresentano gli interessi di un ampio gruppo di imprenditori agricoli attivi nelle regioni svantaggiate e in quelle montuose e collinari.

(151) La comunicazione della Commissione del 1988(22) sul metodo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e c), agli aiuti regionali stabilisce al punto I.6 che, tenuto conto delle specifiche difficoltà di queste regioni, la Commissione può, mediante deroga, autorizzare taluni aiuti al funzionamento in queste regioni alle condizioni che vengono elencate. La seconda di tali condizioni specifica che "l'aiuto deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica e non deve condurre, a livello comunitario, ad una eccessiva capacità settoriale tale da far sí che il problema settoriale risultante per la Comunità sia più grave del problema regionale originale; in questo contesto è opportuno un approccio settoriale e in particolare si impone l'osservanza delle norme, direttive e linee direttrici comunitarie applicabili a certi settori industriali (siderurgia, cantieri navali, fibre sintetiche, tessili e abbigliamento) e agricoli, nonché ad alcune imprese industriali di trasformazione dei prodotti agricoli(23)."

(152) Nel settore agricolo, che comprende la produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti elencati all'allegato I, la prassi costante della Commissione per molti anni è stata di vietare il pagamento di aiuti al funzionamento in tutte le regioni, incluse quelle di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato.

(153) Dall'esame del lungo elenco di concessioni di aiuti individuali si nota immediatamente che la misura può perturbare il funzionamento delle organizzazioni comuni di mercato istituite nell'ambito della politica agricola comune. Le cooperative ricevono infatti compensazioni per spese sostenute in relazione ad azioni normalmente attuate nel quadro di dette organizzazioni.

(154) La giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee vieta agli Stati membri di adottare misure nazionali che possono pregiudicare il meccanismo di formazione dei prezzi stabilito dall'organizzazione comune di mercato(24). Poiché la politica agricola comune ha priorità rispetto alle norme sugli aiuti di Stato e alle regole di concorrenza stabilite nel trattato (articolo 36 del trattato UE)(25), misure nazionali che ostacolano l'organizzazione comune di un mercato agricolo non possono in alcun caso essere autorizzate nell'ambito di un regime di aiuti di Stato applicando una disposizione di eccezione.

(155) Alla luce di quanto sopra esposto occorre concludere che le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto non ricadono in nessuna delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

(156) La medesima conclusione si applica all'aiuto concesso alla cooperativa AGNO (851 milioni di GRD), in quanto caso singolo di applicazione del regime di aiuto sopra indicato.

(157) Per quanto riguarda in particolare l'aiuto accordato alla AGNO a titolo dell'articolo 19 della legge greca n. 2198/94 (529,89 milioni di GRD), la Commissione ha notato che si tratta di interessi per il ritardo nel pagamento dei danni arrecati dall'incidente nucleare di Chernobyl. Poiché l'oggetto dell'aiuto è lo stesso dell'aiuto concesso ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92, anche in questo caso valgono le conclusioni di cui sopra.

ARTICOLO 5 DELLA LEGGE GRECA N. 2237/94

(158) L'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato stabilisce che possono essere compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

(159) Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 vanno esaminate alla luce di questo articolo, anche se esso non viene esplicitamente citato dalle autorità greche.

(160) In un primo tempo la Commissione ha valutato queste disposizioni alla luce degli orientamenti in vigore all'atto della concessione degli aiuti e dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato(26). Tali orientamenti sono stati successivamente modificati da una nuova serie di norme per gli aiuti di Stato a favore delle imprese in difficoltà integrate da disposizioni specifiche per l'applicazione al settore agricolo(27), entrate in vigore il 1o gennaio 1998. Gli orientamenti sono stati codificati nel corso del 1999(28). Per motivi di certezza giuridica, la valutazione della misura è effettuata sulla base dei criteri in vigore all'atto dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(161) Al punto 2.2 degli orientamenti comunitari del 1994 si stabilisce che gli Stati membri possono, a loro discrezione, continuare ad applicare le speciali disposizioni comunitarie relative al settore agricolo per questo tipo di aiuti. Poiché le misure non sono state precedentemente notificate alla Commissione e la Grecia non ha riconosciuto il carattere di aiuto della misura, non è stato indicata quale serie di norme la Commissione applicherà per esaminare la conformità delle misure stesse con il trattato.

(162) La Commissione è pertanto obbligata a prendere in considerazione tutti gli aspetti dei pertinenti orientamenti comunitari, ossia gli aiuti per il salvataggio, gli aiuti per la ristrutturazione secondo le disposizioni specifiche applicabili al settore agricolo e i principi generali degli aiuti per la ristrutturazione.

Disposizioni speciali per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese nel settore agricolo

(163) Per quanto concerne le disposizioni specifiche nel settore agricolo che possono essere applicate in alternativa ai principi generali, l'entità degli aiuti era di fatto limitata da specifici elementi del capitale sociale dell'azienda agricola o impresa in questione. Laddove l'azienda agricola o impresa rischia di non essere in grado di pagare il debito, la politica della Commissione prevedeva che gli Stati membri potessero salvaguardare tali investimenti erogando aiuti nel rispetto di determinati parametri.

(164) I criteri specifici della Commissione adottati in passato per il settore agricolo(29) si possono riassumere nel seguente modo:

a) gli aiuti in questione (ad esempio, il pagamento degli interessi) devono riguardare gli oneri finanziari relativi a prestiti contratti per finanziare investimenti;

b) l'equivalente sovvenzione derivante dal cumulo degli aiuti eventualmente concessi nel momento in cui sono stati contratti i prestiti e degli aiuti considerati non può superare il tasso generalmente consentito dalla Commissione, ossia:

- per gli investimenti riguardanti la produzione primaria, il 35 % o il 75 % nelle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 950/97(30),

- per gli investimenti nel settore della trasformazione o della commercializzazione, il 55 % (il 75 % se l'investimento interessa una zona dell'obiettivo 1) per i progetti che non sono esclusi dagli orientamenti della Commissione per gli aiuti relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli(31).

c) Gli aiuti in questione devono essere successivi ad adeguamenti dei tassi per i nuovi prestiti effettuati onde tener conto della variazione del costo del denaro - l'importo degli aiuti deve essere pari o inferiore alla modifica dei tassi dei nuovi prestiti - oppure devono riguardare aziende agricole che offrono garanzie di redditività, soprattutto qualora gli oneri finanziari derivanti dai prestiti esistenti siano tali da rischiare di compromettere, ed eventualmente far fallire, le aziende agricole.

(165) Per quanto riguarda le disposizioni dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94, la Commissione conclude che non rispettano criteri specifici per la ristrutturazione delle aziende agricole, per il semplice fatto che i debiti da rinegoziare non sono necessariamente subordinati alla realizzazione di investimenti. Le circonstanze esterne ed obiettive cui si riferisce il suddetto articolo potrebbero infatti riguardare motivi di indebitamento diversi.

Aiuti per il salvataggio

(166) In linea di principio, la Commissione ritiene che lo spirito e la lettera dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 non siano conformi all'obiettivo generale di salvare imprese in difficoltà, in quanto sono intensi ad offrire un sollievo momentaneo a queste ultime in attesa di trovare una soluzione a lungo termine. Tali disposizioni si pongono anzi esse stesse come una soluzione a lungo termine ai problemi finanziari delle cooperative agricole.

(167) In base ai criteri della Commissione, gli aiuti per il salvataggio devono:

- consistere di liquidità sotto forma di garanzie di prestiti o di prestiti ai normali tassi di interesse commerciali,

- essere limitati all'importo necessario per mantenere operativa l'impresa (ad esempio, coprire i costi delle retribuzioni e le forniture abituali),

- essere erogati solo per il tempo necessario (in generale per non più di sei mesi) a mettere a punto un piano di recupero fattibile,

- essere concessi a causa di gravi difficoltà sociali e non incidere negativamente sulla situazione dell'industria negli altri Stati membri,

- essere, in linea di principio, operazioni "una tantum".

(168) La Commissione non dispone degli elementi necessari per verificare l'osservanza della seconda, quarta e quinta condizione; è chiaro tuttavia che la prima e la terza non sono state rispettate. I prestiti di consolidamento sono infatti concessi per una durata di 15 anni ad un tasso del 50 % inferiore ai tassi di mercato.

(169) L'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 non è pertanto conforme ai criteri comunitari in materia di salvataggio delle imprese in difficoltà.

Orientamenti comunitari generali per la ristrutturazione di imprese in difficoltà

(170) Il principio generale applicato dalla Commissione negli orientamenti comunitari sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà è quello di autorizzare gli aiuti alla ristrutturazione soltanto nei casi in cui può essere dimostrato che l'approvazione di detti aiuti è nell'interesse della Comunità.

(171) Dal punto di vista della forma, l'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 istituisce un regime di aiuti per la ristrutturazione delle cooperative agricole in difficoltà. Ai sensi dei punti 4.1 e 4.2 degli orientamenti, la Commissione può autorizzare regimi di aiuto per la ristrutturazione soltanto alle imprese in difficoltà che ricadono nella definizione di piccole e medie imprese (PMI) ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato nel settore agricolo applicabili in quel momento(32). Per le imprese di grandi dimensioni gli orientamenti prevedono una notifica individuale di tutti gli aiuti.

(172) L'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 non contiene disposizioni specifiche volte a limitare gli aiuti alle PMI che rientrano nella definizione comunitaria. Nonostante tali disposizioni siano state debitamente notificate ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, la Commissione osserva che, secondo le autorità greche, 116 cooperative si sono avvalse di tale regime.

(173) Uno dei beneficiari era la cooperativa lattiero-casearia AGNO, che non poteva essere considerata una PMI ai sensi della definizione contenuta negli orientamenti comunitari. Alla fine del 1993 la AGNO contava infatti 912 dipendenti (massimo per una PME: 250) e 60 milioni di EUR di fatturato (massimo al momento della concessione dell'aiuto: 20 milioni di EUR).

(174) Poiché il regime di ristrutturazione per le cooperative non è limitato alle PMI rispondenti alla definizione degli orientamenti comunitari, la Commissione non può autorizzarlo.

(175) Inoltre, le autorità greche non hanno trasmesso alla Commissione, come richiesto nella decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, informazioni dettagliate sull'applicazione del regime a tutti i 116 beneficiari, e non solo nel caso particolare della AGNO.

(176) Dal punto di vista sostanziale, gli aiuti alla ristrutturazione possono essere autorizzati soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni generali.

a) Rispristino della redditività economico-finanziaria

Tutti i piani di ristrutturazione devono garantire il ripristino della redditività economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa interessata entro un periodo di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche per quanto riguarda le sue condizioni operative future. Il miglioramento della redditività deve essere soprattutto il frutto delle misure di risanamento interno e potrà basarsi su fattori esterni nella misura in cui si tratti di previsioni di mercato generalmente riconosciute. Per rispondere al criterio di redditività il piano di ristrutturazione deve consentire all'azienda di fare fronte alla totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, e deve inoltre permetterle un minimo di rendimento del capitale atto a permetterle, una volta ristrutturata, di competere sul mercato facendo affidamento unicamente sulle proprie risorse.

b) Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto

Devono essere adottate misure per controbilanciare, per quanto possibile, le conseguenze sfavorevoli per i concorrenti. Qualora una valutazione oggettiva della situazione della domanda e dell'offerta evidenzi l'esistenza di una sovraccapacità produttiva strutturale, il piano di ristrutturazione deve contribuire, in misura proporzionale all'importo dell'aiuto recevuto, alla ristrutturazione del mercato comunitario interessato mediante una riduzione irreversibile della capacità o la chiusura degli impianti.

c) Proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione

L'importo e l'intensità dell'aiuto devono essere limitati al minimo necessario per consentire la ristrutturazione e devono essere commisurati ai benefici previsti a livello comunitario. I beneficiari dell'aiuto dovranno pertanto contribuire in maniera significativa al piano di ristrutturazione, sia con fondi propri sia ricorrendo ad un finanziamento commerciale esterno. Al fine di limitare gli effetti di distorsione, l'aiuto non contempla l'erogazione di un supplemento di contante, che potrebbe essere utilizzato per intraprendere attività aggressive e di distorsione del mercato.

d) Piena attuazione del piano di ristrutturazione e rispetto delle condizioni

L'impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione approvato dalla Commissione e deve rispettare gli obblighi eventualmente imposti dalla Commissione.

e) Controllo e relazioni annuali

La concessione di aiuti alla ristrutturazione deve essere controllata imponendo l'obbligo di presentare relazioni annuali circostanziate.

(177) Per quanto riguarda il ripristino della redditività, le disposizioni dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94, in combinato disposto con le circolari nn. 150/94 e 22/95 della BAG, subordinano l'accesso alla misura all'esecuzione di uno studio di fattibilità relativo all'ammodernamento e allo sviluppo della cooperativa. Tale piano di fattibilità deve dimostrare che la cooperativa agricola è in grado di far fronte ai propri obblighi finanziari nei confronti della BAG.

(178) La BAG poteva imporre condizioni volte a garantire l'ammodernamento dell'impresa (a livello amministrativo od organizzativo) tramite il taglio delle spese operative (misure di riduzione del personale e/o altri provvedimenti idonei), la vendita del capitale improduttivo e il rafforzamento del capitale proprio (mediante l'imposizione di tasse sui prodotti consegnati e l'aumento della partecipazione azionaria dei soci).

(179) I piani di fattibilità comprendevano anche i calendari relativi al completamento della ristrutturazione finanziaria (diversi per ogni cooperativa), nonché disposizioni in materia di ripristino della situazione anteriore e di controllo periodico dell'attuazione del piano.

(180) Mentre le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 sono intese a ridurre l'esposizione finanziaria delle cooperative agricole e a consentire loro di rimborsare regolarmente le loro obbligazioni nei confronti della BAG, la Commissione accetta che lo studio di fattibilità per ciascuna cooperativa possa essere considerato un piano di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti. Tali studi sono infatti volti ad assicurare sostegno finanziario in un processo di ristrutturazione fondato principalmente su misure interne.

(181) Per quanto riguarda il rispetto della seconda condizione, l'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 non reca alcuna disposizione riguardante le misure adottate dallo Stato greco per attenuare il più possibile le conseguenze sfavorevoli sui concorrenti. Inoltre, il regime di aiuti si applica alle cooperative dell'intero settore agricolo, compresi i comparti caratterizzati da una sovraccapacità strutturale di produzione, come indicato al punto 2.3 dell'allegato della decisione 94/173/CE della Commissione(33) che definisce i limiti settoriali per gli orientamenti comunitari in materia di aiuti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, applicabile all'atto dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Né l'articolo suddetto né le norme di applicazione prevedono disposizioni per imporre alle cooperative beneficiarie una riduzione irreversibile della capacità di produzione o la chiusura di impianti come contributo alla ristrutturazione del mercato in questione a livello europeo.

(182) A tale riguardo va notato che, contrariamente a quanto asseriscono le autorità greche, la decisione 94/173/CE della Commissione era applicabile a tutto il territorio della Comunità, seppure con talune deroghe per regioni dell'obiettivo 1 come la Grecia. La suddetta decisione va utilizzata come parametro, e non come riferimento assoluto, per giudicare la sovraccapacità in alcuni settori per quanto riguarda gli aiuti cofinanziati e quelli nazionali. Ove appropriato, possono essere utilizzati altri indicatori di sovraccapacità (ad esempio, le indagini di mercato).

(183) Le autorità greche sostengono che la legge attuale contiene disposizioni che impongono la riduzione della capacità di produzione o la chiusura degli impianti, ossia la cessazione delle attività in perdita. La Commissione ritiene che la legge greca n. 2237/94 e le relative norme di applicazione non impongano alle cooperative una riduzione della capacità di produzione, ma soltanto l'obbligo di eliminare il capitale improduttivo. L'abbandono di capacità inutilizzate o non redditizie e l'eliminazione del capitale improduttivo sono pienamente giustificati al fine di riequilibrare il patrimonio attivo e passivo e necessari per ripristinare la redditività a livello della cooperativa. La Commissione non può tuttavia considerare tale disposizione come un obbligo di ridurre la capacità; questo dovrebbe invece essere visto come la reale contropartita del beneficiario della misura alla ristrutturazione dello specifico settore nell'ambito comunitario.

(184) Il punto 3.2.3 degli orientamenti comunitari indica condizioni particolari per gli aiuti alla ristrutturazione nelle aree assistite. Secondo questo punto, nelle aree assistite la Commissione può applicare con una certa flessibilità, ove giustificato dalle esigenze dello sviluppo regionale/[articolo 87, paragrafo 3, lettera a) e articolo 87, paragrafo 3, lettera c)], il requisito della riduzione della capacità produttiva qualora il mercato sia caratterizzato da sovraccapacità strutturale. La Commissione non può tuttavia accettare che il suddetto requisito sia completamente abbandonato. Le autorità greche non hanno infatti giustificato in alcun modo il ricorso a tale flessibilità nel caso di una misura che incide su tutti i settori della produzione agricola nell'intera Grecia.

(185) La terza condizione si riferisce alla proporzionalità degli aiuti ai costi e ai benefici della ristrutturazione dal punto di vista della Comunità.

(186) Innanzitutto, né l'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 né le relative norme di applicazione limitano l'importo complessivo dell'aiuto per ciascuna cooperativa al minimo necessario per consentire la ristrutturazione. La Commissione non può pertanto essere certa che in tutti i casi l'aiuto autorizzato fosse limitato al minimo necessario.

(187) Non si può di conseguenza nemmeno escludere che in qualcuno dei 116 casi i ripianamenti dei debiti convenuti abbiano prodotto un supplemento di contante o dato alle cooperative la possibilità di contrarre nuovi debiti, consentendo così alle stesse di intraprendere attività aggressive e di distorsione del mercato.

(188) La Commissione ritiene inoltre che misure quali l'aumento del capitale netto, l'imposizione di una tassa per unità di prodotto consegnato e la vendita del capitale improduttivo possano essere considerati contributi dei beneficiari allo sforzo di ristrutturazione, qualora i proventi di tali tasse e vendite siano destinati al processo di ristrutturazione. Il livello di tali contributi consentirebbe alla Commissione di giudicare se essi sono "significativi" ai sensi degli orientamenti comunitari. Occorre tuttavia notare che né l'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 né le disposizioni di applicazione stabiliscono un livello minimo al quale i contributi dei beneficiari si possono considerare significativi.

(189) Per quanto riguarda la quarta condizione (piena attuazione del piano di ristrutturazione), la Commissione osserva che il controllo dell'attuazione del piano commerciale è stato effettuato dalla BAG. Le autorità greche hanno fatto notare che almeno in un caso le misure di ristrutturazione inizialmente previste non erano sufficienti per ripristinare la redditività della cooperativa. Altre due serie di misure aggiuntive sono state pertanto imposte e la BAG ha assunto direttamente il controllo della cooperativa. Mentre non si conoscono i particolari dell'assunzione diretta del controllo da parte della BAG, tali azioni indicano che non in tutti i casi i programmi di instrutturazione sono stati pienamente attuati. D'altro canto, l'assunzione diretta del controllo da parte della BAG è in contraddizione con le disposizioni della legge pertinente, secondo cui se il pagamento delle rate è in ritardo di più di sei mesi il ripianamento dei debiti viene cancellato e si ritorna alla situazione precedente. Inoltre, la mancata piena applicazione dei piani di ristrutturazione e l'assunzione del controllo della cooperativa da parte della BAG possono comportare ulteriori aiuti alle cooperative stesse(34). La Commissione non può pertanto essere certa che le misure di ripristino della redditività siano state pienamente applicate in tutti i casi di ripianamento dei debiti accordati ai sensi dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94.

(190) Per quanto concerne la quinta condizione, la Commissione nota che le norme di attuazione approvate prevedevano il controllo delle operazioni di ripianamento ad intervalli regolari. La Grecia, tuttavia, non ha trasmesso una relazione circostanziata sull'applicazione globale di queste misure, come richiesto dalla Commissione all'atto dell'avvio della procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

(191) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conclude che le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 non sono conformi agli orientamenti comunitari generali. La Commissione non può pertanto autorizzare detto regime, anche nel caso in cui esso avesse interessato soltanto le PMI rispondenti alla definizione contenuta negli orientamenti comunitari.

Caso particolare degli aiuti accordati alla cooperativa lattiero-casearia AGNO a titolo dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 e della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia

(192) L'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 istituisce un regime per la ristrutturazione delle cooperative agricole in difficoltà, di cui la AGNO è soltanto una delle beneficiarie. In linea di principio, la Commissione ritiene che la valutazione dei singoli casi di applicazione di un regime ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato non incida sulla compatibilità del regime con il mercato comune. Tuttavia, tenendo conto del fatto che sia la denuncia, sia le osservazioni delle autorità greche e della BAG riguardano la cooperativa AGNO, la Commissione ha ritenuto pertinente, a titolo esplicativo, considerare l'aiuto concesso alla cooperativa nel contesto dei criteri generali per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà.

(193) Poiché inoltre l'aiuto a favore della AGNO a titolo dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 è stato accordato in concomitanza con quello concesso ai sensi della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia e dal momento che entrambi gli aiuti presentano simili strumenti e obiettivi, la presente valutazione riguarda tutti e due.

(194) La presente valutazione non pregiudica la posizione della Commissione in relazione alla compatibilità dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 con le norme sugli aiuti di Stato.

(195) Per quanto riguarda il rispetto della prima condizione (ripristino della redditività), la Commissione ha osservato che le autorità greche hanno indicato una serie di misure da attuare per riportare la cooperativa all'equilibrio finanziario. Tali misure prevedono riduzioni del personale (150 posti di lavoro in tre anni), degli straordinari e dei pagamenti supplementari ai dipendenti, delle spese di marketing e di pubblicità (2 %) e di quelle generali (50 milioni di GRD). Le misure contemplano anche il reperimento di nuove risorse, come il recupero del capitale sociale, l'aumento delle quote di 50000 GRD, l'imposizione di una tassa speciale sul latte consegnato (1,5 GRD/kg i primi tre anni e 3 GRD/kg dopo il 1996), l'aumento del capitale netto e la vendita di beni immobiliari. La AGNO doveva inoltre introdurre moderne strategie di marketing, estendere la gamma di prodotti e migliorame la qualità, nonché annullare tutti gli investimenti previsti non connessi agli impianti lattiero-caseari. Le misure descritte possono essere considerate un piano di ristrutturazione ai sensi degli orientamenti succitati.

(196) Per approvare il piano di ristrutturazione la BAG ha limitato il controllo finanziario al flusso di cassa netto della cooperativa, ottenuto sommando gli effetti netti dell'applicazione del piano di ristrutturazione e sottraendo le rate del prestito durante l'intero periodo della durata di quest'ultimo. Secondo la Commissione, questo metodo di valutazione consente di misurare la capacità della cooperativa di rimborsare i prestiti ai nuovi tassi, ma non può essere considerato equivalente alla valutazione di redditività della cooperativa prevista negli orientamenti, che richiede invece un'analisi della redditività della cooperativa come impresa privata.

(197) Ciò riveste particolare importanza in quanto, secondo il piano di ristrutturazione, i flussi di cassa netti sono inferiori a 100 milioni di GRD tra il 1998 e il 2004, pari cioè allo 0,5 % del fatturato della cooperativa.

(198) Quanto al rispetto della seconda condizione (riduzione della capacità), la cooperativa opera nel settore lattiero-caseario, caratterizzato da una sovraccapacità strutturale nel mercato comunitario. Sono applicabili limitazioni settoriali agli investimenti sia a livello della produzione primaria [articolo 6 del regolamento (CE) n. 950/97], sia a livello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari [punto 2.2 dell'allegato alla decisione 94/173/CE]. Invece, e nonostante la loro portata, le misure di ristrutturazione imposte alla AGNO non prevedevano alcun tipo di riduzione della capacità.

(199) Per quanto concerne la terza condizione (proporzionalità), la Commissione ritiene che le disposizioni favorevoli dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 non erano di per sé sufficienti a consentire il ripristino della redditività della AGNO. Ciò è dimostrato dal fatto che, in aggiunta alle disposizioni della legge citata, la BAG ha destinato a questa operazione un ulteriore importo di 1,899 miliardi di GRD.

(200) La Commissione deve inoltre accertarsi che il contributo della cooperativa beneficiaria all'operazione di ristrutturazione sia significativo. Secondo il metodo di calcolo normalmente utilizzato dalla Commissione, il prestito di consolidamento ha un equivalente sovvenzione di almeno il 64,7 % (cfr. considerando 119). Considerando il fatto che il prestito complessivo ammonta a 12,044 miliardi di GRD (10,145 miliardi di GRD + 1,899 miliardi di GRD), l'aiuto globale è di 7,79 miliardi di GRD. Complessivamente, la tassa speciale imposta su ogni kg di latte consegnato, l'aumento del patrimonio netto e la vendita di beni corrisponderebbero ad un contributo del beneficiario di 3,025 miliardi di GRD per tutto il periodo della ristrutturazione, equivalente al 38 % del totale dell'aiuto alla ristrutturazione. La Commissione può considerare significativo tale contributo di risorse proprie.

(201) Per quanto concerne la quarta condizione (piena attuazione del piano di ristrutturazione), dalle osservazioni delle autorità greche risulta chiaramente che le misure imposte inizialmente alla cooperativa non erano sufficienti ad assicurarne il ripristino della redditività. Furono di conseguenza imposte altre due serie di misure aggiuntive e la AGNO ricevette un ulteriore aiuto dallo Stato con il ripianamento di 570 milioni di GRD di debiti nei confronti della BAG a titolo della legge greca n. 2538/97. La BAG assunse infine il controllo della cooperativa nel maggio del 1998.

(202) Sulla base di quanto esposto sono possibili due alternative. Se le misure della prima serie erano realistiche e in grado di ripristinare la redditività della AGNO, esse non sono state pienamente attuate. Se invece le misure di ristrutturazione inizialmente previste sono state pienamente attuate, la necessità di ulteriori provvedimenti e aiuti per la AGNO mette in dubbio la validità dei calcoli iniziali.

(203) La valutazione degli aiuti individuali accordati alla cooperativa lattierocasearia AGNO conferma la conclusione secondo cui il regime globale attuato ai sensi dell'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 e l'aiuto concesso a titolo della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia non sono conformi agli orientamenti comunitari.

(204) Inoltre, l'assunzione del controllo della AGNO da parte della BAG deve essere esaminata dalla Commissione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato. Per motivi procedurali, tale aspetto non può essere valutato nel contesto della presente decisione.

VI. CONCLUSION

(205) La Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali a favore delle cooperative previste dalle leggi greche n. 2238/94 e n. 2169/93 e le disposizioni concernenti il ripianamento dei debiti di cui alla legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia non costituiscano di per sé aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, nel caso particolare del ripianamento dei debiti della AGNO a titolo della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia, la Commissione ritiene che sussista aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(206) D'altro lato, la Commissione ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92 (compreso l'aiuto alla cooperativa AGNO a titolo dell'articolo 19 della legge greca n. 2198/94) e le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge greca n. 2237/94 costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

(207) La Commissione constata che la Grecia ha illegalmente dato esecuzione agli aiuti in oggetto in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(208) Per i motivi sopra esposti gli aiuti in questione, che rispondono ai criteri di cui all'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, non possono beneficiare di nessuna delle deroghe di cui ai paragrafi 2 e 3 del citato articolo. Essi sono pertanto incompatibili con il mercato comune.

(209) Trattandosi di aiuti non notificati e posti in essere senza attendere la decisione finale della Commissione, è opportuno ricordare che, dato il carattere imperativo delle norme di procedura definite all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, l'effetto diretto delle quali e stato riconosciuto dalla Corte di giustizia nelle sentenze pronunciate il 19 giugno 1973 (causa 77/72, Carmine Capolongo contro Azienda agricola Maya)(35), l'11 dicembre 1973 (causa 120/73, Gebr. Lorenz GmbH contro Repubblica federale di Germania)(36) e il'22 marzo 1977 (causa 78/76, Steinicke und Weinlig contro Repubblica federale di Germania)(37), non si può rimediare a posteriori all'illegalità degli aiuti considerati (sentenza del 21 novembre 1991 nella causa C-354/90, Federazione nazionale del commercio esterno dei prodotti alimentari ed altri contro Francia(38).

(210) L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE(39), dispone che, nel caso di decisioni negative concernenti aiuti illegali, la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di prendere tutti i provvedimenti necessari per recuperare l'aiuto dal beneficiario. Detto rimborso è necessario per consentire il ripristino della situazione anteriore, sopprimendo tutti i vantaggi finanziari di cui i beneficiari dell'aiuto abusivamente concesso avrebbero indebitamente goduto successivamente alla data di concessione dell'aiuto stesso.

(211) Conformemente all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999, all'aiuto da recuperare si aggiungono gli interessi calcolati in base ad un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Tali interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è stato messo a disposizione dei beneficiari fino alla data del recupero.

(212) Gli aiuti vanno rimborsati secondo le procedure del diritto interno. Gli aiuti comprendono gli interessi calcolati dalla data di concessione dell'aiuto alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di mercato, con riferimento al tasso utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale(40).

(213) La presente decisione non pregiudica un'eventuale indagine della Commissione sulle ripercussioni, in termini di concorrenza, del comportamento della BAG nel settore agricolo greco.

(214) La presente decisione non pregiudica le conclusioni cui la Commissione potrà giungere, se del caso, sul piano del finanziamento della politica agricola comune attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Le disposizioni fiscali a favore delle cooperative a titolo delle leggi greche n. 2238/94 e n. 2169/93 e i ripianamenti dei debiti previsti dalla legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia non costituiscono in se stessi aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

2. I seguenti aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato comune:

a) articolo 32, paragrafo 2, della legge greca n. 2008/92;

b) articolo 5 della legge greca n. 2237/94;

c) la concessione alla cooperativa lattiero-casearia AGNO di un importo di 529,89 milioni di GRD a titolo dell'articolo 19 della legge greca n. 2198/94;

d) il ripianamento dei debiti della cooperativa AGNO nei confronti della Banca agricola di Grecia per un importo di 1,899 miliardi di GRD a titolo della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia.

Articolo 2

1. La Grecia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dai beneficiari gli aiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, posti illegalmente a loro disposizione, entro due mesi dalla notifica della presente decisione.

2. Il recupero viene eseguito secondo le procedure del diritto interno. L'aiuto da recuperare comprende gli interessi, che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per i beneficiari fino alla data del recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 3

1. Entro due mesi dalla notifica della presente decisione la Grecia informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

2. Entro lo stesso periodo di tempo la Grecia è tenuta a fornire alla Commissione:

a) un elenco completo dei beneficiari di tutti i regimi, degli importi da recuperare e degli interessi dovuti;

b) tutte le informazioni disponibili sull'acquisizione del controllo della AGNO da parte della Banca agricola di Grecia, corredate della documentazione atta a dimostrare che tale operazione non ha comportato ulteriori aiuti di Stato a favore della AGNO;

c) tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di avviare un'indagine, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato, sulle relazioni tra lo Stato greco e la Banca agricola di Grecia e sulle relative ripercussioni nel settore agricolo in termini di concorrenza. A tal fine la Grecia trasmette alla Commissione tutta la normativa pertinente, i bilanci patrimoniali della banca degli ultimi dieci anni e le eventuali osservazioni al riguardo;

d) una relazione che riporti tutti i ripianamenti di debiti accordati dalla BAG alle cooperative agricole ai sensi della legge n. 1620 del 5 ottobre 1989 del governatore della Banca di Grecia, nonché una valutazione della loro conformità con le norme di cui agli articoli 87 e 88 del trattato.

Articolo 4

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2000.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU C 100 del 2.4.1998, pag. 7 e GU C 107 del 7.4.1998, pag. 19.

(2) GU C 376 del 4.12.1998, pag. 2.

(3) GU C 120 dell'1.5.1999, pag. 16.

(4) Cfr. nota 1.

(5) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 91.

(6) GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).

(7) GU C 368 del 23.12.1994, pag. 12.

(8) SEC(89) 343/2 del 7 marzo 1989.

(9) Aiuto N 54/87 - Lettera della Commissione SG(87) D/5035 del 15 aprile 1987.

(10) GU L 79 del 23.3.1994, pag. 29. Decisione abrogata dal regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commission a decorrere dall'1.1.2000.

(11) Cfr. nota 6.

(12) Fonte: Eurostat.

(13) Sentenza della Corte di giustizia del 29 giugno 1999 nella causa C 256/97 - DMT. Non ancora pubblicata.

(14) GU C 307 del 13.11.1993, pag. 3.

(15) Bollettino CE 9-1984; cfr. fn. 14, punto 3.2, terzo trattino, mutatis mutandis (per quanto riguarda il contributo privato).

(16) Cfr. aiuto C 47/95, nel quale l'Italia ha ottenuto dal Consiglio, ai sensi del procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, terzo comma, del trattato, l'autorizzazione a concedere un aiuto per evitare che le banche rivendicassero il patrimonio personale dei soci delle cooperative in caso di fallimento di queste ultime.

(17) GU C 384 del 10.12.1998, pag. 3.

(18) Cfr. il precedente C 51/96.

(19) GU C 28 dell'1.2.2000, pag. 2.

(20) Sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 1989 nella causa C 730/79, Philip Morris, Racc. 1980, pagg. 2671-2693.

(21) Si veda in particolare la sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nel caso T-459/93, Siemens contro Commissione, Racc. 1995, pag. II-1675, e la giurisprudenza in essa citata.

(22) GU C 212 del 12.8.1988, pag. 2. Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale - punto 2 (GU C 74 del 10.3.1998, pag. 10).

(23) Sentenza della Corte di giustizia del 14 gennaio 1997 nella causa C-165/97 - Spagna contro Commissione (Piezas y Rodajes SA), Racc. 1997, pag. I-35.

(24) Sentenza della Corte di giustizia del 12 giugno 1990 nella causa 35/88, KYDEP, Racc. 1990, pag. I-3125.

(25) Sentenza della Corte di giustizia nella causa 177/78, Pigs and Bacon Commission contro McCarren, Racc. 1979, pag. 2161.

(26) Cfr. nota 7.

(27) GU C 283 del 19.9.1997, pag. 2.

(28) GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(29) Cfr. nota 8 e i casi precedenti N 864/97 e C 65/97.

(30) GU L 142 del 2.6.1997, pag. 1.

(31) GU C 29 del 2.2.1996, pag. 4.

(32) GU C 213 del 19.8.1992, pag. 10, attualmente GU C 213 del 23.7.1996, pag. 4.

(33) Cfr. nota 10.

(34) Sentenza della Corte di giustizia del 17 giugno 1999 nella causa C-295/97, Piaggio. Non ancora pubblicata.

(35) Racc. 1973, pag. 611.

(36) Racc. 1973, pag. 1471.

(37) Racc. 1977, pag. 595.

(38) Racc. 1991, pag. I-5505.

(39) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(40) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

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