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Document 32002D0232

    2002/232/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2002, recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie tra l'altro, dell'India [notificata con il numero C(2002) 620]

    GU L 78 del 21.3.2002, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogato da 32014D0109

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/232/oj

    32002D0232

    2002/232/CE: Decisione della Commissione, del 27 febbraio 2002, recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie tra l'altro, dell'India [notificata con il numero C(2002) 620]

    Gazzetta ufficiale n. L 078 del 21/03/2002 pag. 0012 - 0013


    Decisione della Commissione

    del 27 febbraio 2002

    recante modifica della decisione 2000/745/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di un determinato tipo di polietilentereftalato originarie tra l'altro, dell'India

    [notificata con il numero C(2002) 620]

    (2002/232/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000(2) (di seguito denominato "il regolamento antidumping di base"), in particolare gli articoli 8 e 9,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(3) (di seguito denominato "il regolamento antisovvenzioni di base"), in particolare gli articoli 13 e 15,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    (1) Con il regolamento (CE) n. 2603/2000(4), il Consiglio ha istituito un dazio compensativo definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 41,3 EUR sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, ad eccezione delle importazioni provenienti da diverse aziende specificamente menzionate, a cui è stata applicata un'aliquota di dazio inferiore. Alcuni tipi di polietilentereftalato, esportati da società i cui impegni sono stati accettati, sono stati esentati dal dazio conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (2) Con il regolamento (CE) n. 2604/2000(5), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sotto forma di un importo specifico per tonnellata pari a 181,7 EUR, sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, ad eccezione delle importazioni provenienti da diverse società indiane specificamente menzionate, a cui è stata applicata un'aliquota di dazio diversa. Alcuni tipi di polietilentereftalato, esportati da società i cui impegni sono stati accettati, sono stati esentati dal dazio conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

    (3) Il 29 novembre 2000, la Commissione ha adottato la decisione 2000/745/CE(6), che accetta gli impegni offerti in relazione ai due procedimenti summenzionati dagli esportatori indicati nell'articolo 1 della decisione e ha concluso le inchieste iniziate nei loro confronti.

    (4) Il 26 giugno 2001, con il regolamento (CE) n. 1240/2001(7), la Commissione ha annunciato l'apertura di un riesame relativo ad un nuovo esportatore del regolamento (CE) n. 2604/2000 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di polietilentereftalato originarie, tra l'altro, dell'India, che abroga il dazio in vigore nei confronti delle importazioni provenienti da un produttore esportatore e stabilisce che tali importazioni sono soggette a registrazione.

    (5) Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 496/2002 del Consiglio(8), recante modifica del regolamento (CE) n. 2604/2000.

    B. IMPEGNI

    (6) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni in base ai quali è stato deciso di istituire il dazio antidumping definitivo modificato sulle sue importazioni nella Comunità, la Futura Polymers Ltd (di seguito denominata "la società interessata") ha offerto un impegno conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento antidumping di base. In base all'impegno, il produttore esportatore in questione si è dichiarato disposto a non praticare ai propri clienti indipendenti prezzi di vendita inferiori ad una determinata soglia.

    (7) La Commissione ritiene che l'impegno offerto dalla società interessata possa essere accettato perché elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping. Inoltre, le particolareggiate relazioni periodiche che la società interessata si è impegnata a presentare alla Commissione consentiranno un monitoraggio efficace. Occorre aggiungere che il livello di collaborazione della società interessata nel corso dell'inchiesta, la sua struttura e la sua organizzazione delle vendite, insieme alle peculiarità del prodotto in esame, inducono la Commissione a ritenere limitato il rischio di elusione dell'impegno.

    (8) Affinché la Commissione possa controllare efficacemente il rispetto dell'impegno da parte della società, quando all'autorità doganale competente è presentata la domanda di immissione in libera pratica nel quadro dell'impegno, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale. Tale fattura deve essere rilasciata dalla società i cui impegni sono stati accettati e deve contenere le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2604/2000. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corrisponda al prodotto presentato in dogana, sarà applicata l'appropriata aliquota di dazio antidumping.

    (9) In caso di violazione o revoca degli impegni, o qualora vi siano motivi per ritenere che gli impegni siano stati violati, può essere istituito un dazio antidumping, conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento antidumping di base,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 1 della decisione 2000/745/CE la tabella viene modificata aggiungendo il testo seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2002.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

    (2) GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

    (3) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (4) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 1.

    (5) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 21.

    (6) GU L 301 del 30.11.2000, pag. 88.

    (7) GU L 171 del 26.6.2001, pag. 3.

    (8) Vedi pagina 4 della presente Gazzetta ufficiale.

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