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Document 32002D0166

    2002/166/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare

    GU L 55 del 26.2.2002, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogato da 32007D0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/166(1)/oj

    32002D0166

    2002/166/CE: Decisione del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare

    Gazzetta ufficiale n. L 055 del 26/02/2002 pag. 0033 - 0035


    Decisione del Consiglio

    del 18 febbraio 2002

    che autorizza la Francia a prorogare l'applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare

    (2002/166/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 299, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Con decisione del Consiglio del 30 ottobre 1995, la Francia è stata autorizzata ad applicare al rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare (DOM) un'aliquota d'accisa inferiore a quella applicabile all'alcole etilico.

    (2) Tale decisione è stata presa in attesa dell'effetto delle attuali misure volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei dipartimenti in questione, nonché per tener conto delle conseguenze della soppressione dei contingenti tariffari all'importazione del rum originario degli Stati ACP. Essa scade il 31 dicembre 2002.

    (3) Nel suo memorandum sulle misure da prendere nel quadro dell'articolo 299, paragrafo 2 del trattato relativo alle regioni ultraperiferiche, la Francia ritiene indispensabile mantenere il dispositivo fiscale applicabile al rum tradizionale commercializzato sul mercato metropolitano.

    (4) Considerati la revisione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero e lo smantellamento delle protezioni doganali per le bevande alcoliche, previsti rispettivamente nel 2001 e nel 2003, le misure comunitarie e nazionali volte a migliorare la competitività del comparto canna-zucchero-rum nei DOM non bastano comunque a garantire un livello di competitività che consenta alla Francia di adeguare gli oneri fiscali sul rum tradizionale prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare.

    (5) Vista l'esiguità del mercato locale, per mantenersi in attività le distillerie dei DOM devono assolutamente conservare la loro quota del mercato metropolitano, principale sbocco della loro produzione di rum (oltre il 50 % del totale). Analizzando l'andamento del mercato comunitario si osserva infatti che la concorrenza dei rum non comunitari ha ridotto considerevolmente il volume di rum dei DOM commercializzato sul mercato comunitario. Su un mercato dove il tasso di crescita è pari al 28 % (media 1986-1999), la quota dei paesi ACP e quella dei paesi terzi sono aumentate rispettivamente del 64,3 % e del 64,5 %, mentre quella dei DOM ha subito un calo del 22,4 %. Nel 1999 le quote di mercato di rum commercializzate sul mercato comunitario erano ripartite nel modo seguente: 64,7 % per il rum degli ACP (cioè 346084 hl di alcole puro, 15,5 % per il rum degli altri paesi terzi (cioè 82706 hl di alcole puro) e 19,8 % per il rum dei DOM (cioè 105950 hl di alcole puro, di cui 85000 hl per il mercato francese metropolitano). Questo disavanzo concorrenziale sul mercato comunitario, dovuto essenzialmente a prezzi di commercializzazione più elevati, deriva dalla disparità dei prezzi di costo fra i rum prodotti nei DOM e quelli prodotti al di fuori del territorio della Comunità. Nella fattispecie, per i rum dei DOM, è opportuno mettere in evidenza il costo di acquisto della canna da zucchero sul mercato locale (da 4 a 6 volte più alto dei prezzi in vigore al di fuori del territorio comunitario) nonché il costo della manodopera (da 3 a 3,5 volte più elevato di quello dei paesi terzi). In futuro, questo disavanzo concorrenziale dovrebbe essere ulteriormente accentuato dal fatto che nel prezzo di costo del rum dovranno essere presi in considerazione i costi derivanti dall'adeguamento alle norme ambientali, in applicazione della normativa comunitaria, delle unità di produzione del rum nei DOM. Nei dipartimenti d'oltremare, quindi, l'attività collegata al rum si è mantenuta solo grazie al mercato metropolitano, dove il rum dei DOM è oggetto di un regime fiscale specifico che consente di compensare l'handicap concorrenziale commerciale risultante dal prezzo di costo più elevato.

    (6) Considerati l'entità del fatturato e il numero di posti di lavoro del comparto canna-zucchero-rum nei dipartimenti d'oltremare, la sua sopravvivenza è indispensabile al mantenimento dell'equilibrio economico e sociale. Nei tre dipartimenti più direttamente interessati (Riunione, Guadalupa e Martinica), detto comparto genera infatti un fatturato annuale di oltre 228673526 EUR e rappresenta circa 40000 posti di lavoro, di cui 22000 diretti.

    (7) Il mantenimento da parte della Francia, in deroga all'articolo 90 del trattato, di un'aliquota d'accisa ridotta sul rum "tradizionale" prodotto nei suoi dipartimenti d'oltremare è pertanto necessario e giustificato dalla necessità di non comprometterne lo sviluppo.

    (8) Affinché l'integrità del mercato interno non sia minacciata, i quantitativi di rum originari dei DOM che beneficiano di questa misura non possono superare, come in passato, un livello equivalente ai flussi commerciali tradizionali registrati negli ultimi anni.

    (9) Considerati la necessità di garantire la certezza del diritto agli operatori economici del comparto canna-zucchero-rum e i tempi di ammortamento delle attrezzature e degli edifici, è opportuno mantenere tale deroga per sette anni.

    (10) È necessario tuttavia associare una proroga di tale durata all'obbligo di presentare una relazione intermedia che consenta alla Commissione di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la deroga fiscale.

    (11) La presente decisione lascia impregiudicata l'eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    In deroga all'articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l'applicazione, sul suo territorio metropolitano, di un'aliquota d'accisa inferiore all'aliquota normale applicabile all'alcole, fissata all'articolo 3 della direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e nelle bevande alcoliche(3), al rum "tradizionale" prodotto nei suoi DOM.

    Articolo 2

    La deroga di cui all'articolo 1 è limitata al rum definito all'articolo 1, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(4), prodotto nei DOM utilizzando canna da zucchero raccolta sul luogo di fabbricazione, avente un tenore di sostanze volatili diverse dall'alcole etilico e metilico uguale o superiore a 225 g/hl di alcole puro e un titolo alcolometrico acquisito uguale o superiore a 40 % vol.

    Articolo 3

    1. L'aliquota d'accisa ridotta applicabile al prodotto di cui all'articolo 2 è limitata ad un contingente annuo di 90000 hl di alcole puro.

    2. L'aliquota ridotta può essere inferiore all'aliquota minima dell'accisa sull'alcole fissata dalla direttiva 92/84/CEE, ma non può essere inferiore al 50 % dell'aliquota nazionale standard sull'alcole.

    Articolo 4

    Entro e non oltre il 30 giugno 2006, la Francia trasmette alla Commissione una relazione che le consenta di valutare la persistenza dei motivi che hanno giustificato la concessione dell'aliquota ridotta.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2003 al 31 dicembre 2009.

    Articolo 6

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2002.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Piqué i Camps

    (1) GU C 270 E del 25.9.2001, pag. 148.

    (2) Parere espresso il 7 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

    (4) GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3378/94 (GU L 366 del 31.12.1994, pag. 1).

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