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Document 32002D0080
2002/80/EC: Commission Decision of 4 February 2002 imposing special conditions on the import of figs, hazelnuts and pistachios and certain products derived thereof originating in or consigned from Turkey (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2002) 386)
2002/80/CE: Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 386]
2002/80/CE: Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 386]
GU L 34 del 5.2.2002, p. 26–30
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2006; abrogato da 32006D0504
2002/80/CE: Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2002, che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 386]
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 05/02/2002 pag. 0026 - 0030
Decisione della Commissione del 4 febbraio 2002 che impone speciali condizioni all'importazione di fichi, nocciole e pistacchi e di taluni prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia [notificata con il numero C(2002) 386] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2002/80/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 93/43/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, sull'igiene dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) In numerosi casi, è stato riscontrato che fichi secchi e pistacchi ed in minor misura nocciole originari o provenienti dalla Turchia erano contaminati da tenori eccessivi di aflatossina B1 e aflatossina totale. (2) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana ha osservato che l'aflatossina B1, anche a dosi estremamente basse, causa tumori del fegato e ha un effetto genotossico. (3) Il regolamento (CE) n. 194/97 della Commissione, del 31 gennaio 1997, che stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti presenti in prodotti alimentari(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/1999(3), stabilisce tenori massimi ammissibili per alcuni contaminanti e in particolare per le aflatossine nei prodotti alimentari. Tali tenori sono stati notevolmente superati, in particolare in campioni di fichi secchi originari o provenienti dalla Turchia. (4) Ciò costituisce una grave minaccia per la sanità pubblica nella Comunità e pertanto si impongono provvedimenti di tutela a livello comunitario. (5) Dal 4 all'8 settembre 2000, si è svolta in Turchia una missione dell'Ufficio alimentare e veterinario (UAV) della Commissione europea volta ad accertare i locali sistemi di controllo intesi ad impedire la contaminazione da aflatossine di nocciole, pistacchi e fichi secchi destinati all'esportazione nella Comunità europea. La missione ha rivelato tra l'altro che le procedure di controllo in loco per quanto riguarda partite di nocciole, pistacchi e fichi secchi destinate all'esportazione nella Comunità europea non garantiscono che le partite siano conformi ai tenori massimi stabiliti dalla legislazione della Comunità europea. È stato possibile riscontrare insufficiente formazione dei funzionari responsabili, procedure di campionamento e controllo insufficienti, come pure prove insufficienti che i certificati di esportazione fossero in correlazione con le partite interessate. Per queste merci originarie o provenienti dalla Turchia, viene constatata in permanenza, e segnalata mediante il sistema di allarme rapido per i prodotti alimentari, la mancata conformità con i tenori massimi di aflatossine. È quindi opportuno sottoporre nocciole, pistacchi e fichi secchi e prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia a speciali condizioni al fine di produrre un livello elevato di tutela della sanità pubblica. (6) È necessario che fichi secchi, nocciole e pistacchi e prodotti da essi derivati siano prodotti, selezionati, manipolati, trattati, confezionati e trasportati conformemente a pratiche igieniche corrette. È necessario definire i livelli di aflatossina B1 e aflatossine totali presenti nei campioni prelevati dalle partite subito prima della spedizione dalla Turchia. (7) È opportuno che le autorità turche forniscano prove documentali che accompagnino ciascuna partita di fichi secchi, nocciole e pistacchi originaria o proveniente dalla Turchia per quanto riguarda le condizioni di produzione, selezione, manipolazione, lavorazione, confezione e trasporto e i risultati delle analisi di laboratorio della partita relative ai livelli di aflatossina B1 e alle aflatossine totali. (8) È necessario che per tutelare la sanità pubblica partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi originarie o provenienti dalla Turchia importate nella Comunità europea siano sottoposte campionamento e analisi aleatori per accertarne il tenore di aflatossine da parte delle autorità competenti dello Stato membro di importazione. (9) Il comitato permanente per i prodotti alimentari è stato consultato il 2 aprile 2001, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 1. Gli Stati membri non possono importare prodotti che rientrano nelle seguenti categorie originari o provenienti dalla Turchia, destinati al consumo umano o all'impiego come ingredienti di prodotti alimentari, a meno che la partita sia corredata dei risultati del campionamento e delle analisi ufficiali e del certificato sanitario di cui all'allegato 1, debitamente compilato, firmato e verificato da un rappresentante della direzione generale tutela e controllo del ministero dell'Agricoltura e degli affari rurali della Repubblica di Turchia: - fichi e fichi secchi ai sensi del codice NC 0804 20 10 o 0804 20 90, - nocciole (Corylus sp) in guscio o sgusciate ai sensi del codice NC 0802 21 00 o 0802 22 00, - i pistacchi ai sensi del codice NC 0802 50 00, - miscugli di noci o frutta secca ai sensi del codice NC 0813 50 e contenenti fichi, nocciole o pistacchi, - nocciole, fichi e pistacchi, preparati o conservati, compresi i miscugli ai sensi del codice NC 2008 19. 2. Le partite possono essere importate nella Comunità europea soltanto attraverso i punti di entrata elencati nell'allegato 2. 3. Ogni partita è individuata da un codice che corrisponde al codice indicato sul certificato sanitario e sulla relazione allegata contenente i risultati del campionamento e delle analisi ufficiali di cui al paragrafo 1. 4. Le competenti autorità di ciascuno Stato membro garantiscono che i fichi secchi, le nocciole e i pistacchi di cui al paragrafo 1, originari o importati dalla Turchia, siano sottoposti al controllo dei documenti che garantiscono il rispetto dei requisiti relativi al certificato sanitario e ai risultati del campionamento di cui al paragrafo 1. 5. Gli Stati membri svolgono campionamenti e analisi aleatori delle partite di fichi secchi, nocciole e pistacchi originarie o provenienti dalla Turchia per accertare i tenori di aflatossina B1 e aflatossina totale e informano la Commissione dei risultati. Articolo 2 La presente decisione viene riesaminata entro il 1o luglio 2002 per appurare se le condizioni particolari di cui all'articolo 1 tutelano in misura sufficiente la sanità pubblica nella Comunità. Il riesame accerta inoltre se continui a sussistere le necessità delle condizioni particolari. Articolo 3 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e ne informano la Commissione. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2002. Per la Commissione David Byrne Membro della Commissione (1) GU L 175 del 19.7.1993, pag. 1. (2) GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 48. (3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 17. ALLEGATO I >PIC FILE= "L_2002034IT.002802.TIF"> ALLEGATO II Elenco dei punti di entrata attraverso i quali fichi, nocciole e pistacchi e prodotti da essi derivati originari o provenienti dalla Turchia possono essere importati nella Comunità europea >SPAZIO PER TABELLA>