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Document 32002D0063

2002/63/CE: Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

GU L 27 del 30.1.2002, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/11/2009; abrogato da 32009R1139

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/63(1)/oj

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32002D0063

2002/63/CE: Decisione del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2002 pag. 0001 - 0002


Decisione del Consiglio

del 23 ottobre 2001

relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente

(2002/63/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando che è opportuno approvare il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, in prosieguo denominato "protocollo", per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente;

considerando che la Commissione dovrebbe essere autorizzata a adottare le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione del protocollo, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli di base e i prodotti agricoli trasformati;

considerando che con i regolamenti (CE) n. 1595/97(1) e (CE) n. 656/98(2) la Comunità ha deciso l'applicazione anticipata delle misure previste dal protocollo, rispettivamente per i prodotti agricoli di base e per i prodotti agricoli trasformati; che è opportuno quindi prevedere le disposizioni necessarie per garantire una transizione armoniosa tra i regimi preferenziali applicati a norma di questi regolamenti e quelli del protocollo;

considerando che il protocollo addizionale dell'accordo europeo sui prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Polonia è stato modificato da ultimo con decisione n. 96/224/CE(3),

HA DECISO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Polonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati dei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. Le modalità di applicazione della presente decisione vengono adottate dalla Commissione secondo la procedura indicata nell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92(4) oppure, a seconda dei casi, nelle disposizioni pertinenti degli altri regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, nel regolamento (CE) n. 3448/93(5) o nel regolamento (CE) n. 3066/95(6).

2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente decisione, si considera che i regolamenti adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 3066/95 per l'applicazione delle concessioni relative ai prodotti di cui al presente protocollo sono basati sul paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 8 del protocollo.

Fatto a Lussemburgo, addi 23 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

A. Neyts-Uyttebroeck

(1) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 1.

(2) GU L 90 del 25.3.1998, pag. 1.

(3) GU L 81 del 30.3.1996, pag. 264.

(4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 (GU L 93 del 29.7.2000, pag. 1).

(5) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(6) GU L 328 del 30.12.1995, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2435/98 (GU L 303 del 13.11.1998, pag. 1).

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