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Document 32002B0444

2002/444/CE,CECA,Euratom: Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione) - Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)

GU L 158 del 17.6.2002, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2002

32002B0444

2002/444/CE,CECA,Euratom: Decisione del Parlamento Europeo, del 10 aprile 2002, sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione) - Risoluzione del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 17/06/2002 pag. 0001 - 0022


Decisione del Parlamento Europeo

del 10 aprile 2002

sulla concessione del discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)

(2002/444/CE, CECA, Euratom)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visti il conto di gestione, l'analisi di gestione finanziaria e il bilancio finanziario dell'Unione europea relativi all'esercizio 2000 [SEC(2001) 528 - C5-0234/2001, SEC(2001) 529 - C5-0235/2001, SEC(2001) 531 - C5-0236/2001],

- viste la relazione della Corte dei conti sull'esercizio finanziario 2000, nonché le relazioni speciali, corredate delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001)(1),

- vista la dichiarazione sull'affidabilità dei conti nonché sulla legalità e la regolarità delle operazioni a monte dei pagamenti effettuati, fornita dalla Corte dei conti ai sensi dell'articolo 248 del trattato CE (C5-0617/2001),

- vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),

- visto l'articolo 276 del trattato CE, l'articolo 78 ottavo del trattato CECA e l'articolo 180 ter del trattato Euratom,

- visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, in particolare l'articolo 89,

- visti l'articolo 93 e l'allegato V del regolamento,

- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),

A. considerando che, a norma dell'articolo 275 del trattato CE, l'elaborazione del bilancio di chiusura compete alla Commissione,

1. concede il discarico alla Commissione per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000;

2. esprime le proprie osservazioni nella risoluzione che costituisce parte integrante della presente decisione;

3. incarica il suo presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione recante le sue osservazioni alla Commissione, al Consiglio, alla Corte di giustizia, alla Corte dei conti e alla Banca europea per gli investimenti e di provvedere alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (serie L).

Il Segretario generale

Julian Priestley

Il Presidente

Pat Cox

(1) GU C 359 del 15.12.2001.

Risoluzione

del Parlamento europeo recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione concernente il discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2000 (Commissione)

IL PARLAMENTO EUROPEO,

- visto l'articolo 276 del trattato CE,

- visto l'articolo 87, paragrafo 7, del regolamento finanziario, del 21 dicembre 1977, in base al quale le istituzioni della Comunità sono tenute ad adottare ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di discarico,

- viste la relazione annuale della Corte dei conti relativa all'esercizio 2000, corredata delle risposte delle istituzioni controllate (C5-0617/2001)(1), nonché le relazioni speciali della Corte dei conti,

- vista la raccomandazione del Consiglio del 5 marzo 2002 (C5-0124/2002),

- visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e i pareri delle altre commissioni competenti (A5-0103/2002),

A. considerando che la decisione di discarico si basa sulle modalità con cui la Commissione ha dato esecuzione al bilancio nel corso di un esercizio determinato, compresa la misura in cui la Commissione ha effettivamente dato seguito alle priorità di bilancio e agli orientamenti politici del Parlamento europeo per quanto riguarda l'esecuzione di bilancio, nonché alle sue raccomandazioni precedenti approvate nel quadro della procedura di concessione del discarico e ai precedenti audit esterni della Corte dei conti, incluse le sue relazioni speciali, agli audit interni del controllore finanziario e alle valutazioni e controlli delle direzioni generali operative, nonché alle denunce di cattiva amministrazione da parte di personale della Commissione e alle relazioni dell'Ufficio per la lotta antifrode in cui vengono constatate irregolarità gravi,

B. considerando che la valutazione dipende ugualmente dalla misura in cui la politica di "tolleranza zero" nei confronti delle frodi e delle irregolarità sia autenticamente realizzata dalla Commissione, i cui membri sono responsabili dinanzi al Parlamento e i cui direttori generali, secondo il programma di riforma, sono responsabili della realizzazione di controlli interni adeguati nei rispettivi servizi,

C. constata che il bilancio ha registrato un surplus di 11,6 miliardi di EUR,

D. considerando che la Corte dei conti, visti i risultati dell'audit svolto, ritiene che le operazioni relative ai bilanci finanziari sono nel complesso legittime e regolari rispetto alle entrate, agli impegni e alle spese amministrative, ma declina la dichiarazione di affidabilità rispetto agli altri pagamenti, come già avvenuto nel 1999 e negli anni precedenti,

E. considerando che la Corte dei conti non è ancora in grado di esprimere una dichiarazione di affidabilità (DAS) in senso positivo per l'intero bilancio e che detto rifiuto riflette l'incapacità della Corte e del Parlamento di garantire la regolarità delle operazioni effettuate dalla Commissione e soprattutto dagli Stati membri,

F. considerando che si deve manifestare apprezzamento per il fatto che i servizi della Commissione hanno sollecitamente risposto entro il termine del 21 dicembre 2001 alle domande comunicate il 5 dicembre 2001 dai membri della commissione per il controllo dei bilanci nell'ambito della procedura di discarico,

G. considerando che l'esercizio finanziario 2000 è stato particolarmente caratterizzato dall'eccezionale eccedenza di bilancio (11,6 miliardi di EUR, pari al 14 % del bilancio), il che rivela una grave carenza nelle previsioni di bilancio (le entrate hanno ecceduto le proiezioni) nonché l'incapacità della riforma delle azioni strutturali del 1999 di fornire meccanismi puntuali ed efficienti per il buon funzionamento dei Fondi strutturali,

H. considerando che la gestione del bilancio per l'esercizio 2000 rientra a pieno titolo nella responsabilità della nuova Commissione, nominata nel 1999,

I. considerando che l'esercizio 2000 segna l'inizio, sia per i Fondi strutturali sia per gli aiuti di preadesione, di un nuovo periodo di programmazione che va fino al 2006, nonché l'applicazione di una nuova regolamentazione [regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio(2) e regolamentazione Sapard e Ispa],

J. considerando che l'esercizio 2000 è stato caratterizzato dalle proposte di riforma della Commissione, secondo le raccomandazioni del Libro bianco, in particolare per quanto riguarda il regolamento finanziario, il settore delle azioni esterne (comunicazione del 16 maggio 2000), nonché per quanto concerne il miglioramento della gestione e del controllo finanziario nei servizi [strategia globale per la riforma amministrativa del 1o marzo 2000 - COM(2000) 200],

K. considerando che, malgrado la gestione dell'85 % del bilancio sia condivisa con gli Stati membri, è la Commissione, a norma degli articoli 274 e 275 del trattato CE, ad avere responsabilità esclusiva di controllare e supervisionare l'utilizzazione del bilancio e di conseguenza di assicurare che gli Stati membri si assumano la piena responsabilità in caso di cattiva gestione al livello di loro competenza, e che essa deve pertanto darsi i mezzi per accertare le inadempienze degli Stati membri ai loro obblighi senza esitare a sanzionarli e ad informare l'autorità preposta al discarico delle loro esatte responsabilità,

L. considerando che l'anno 2000 è stato caratterizzato da un aumento rilevante del volume delle frodi e delle irregolarità identificate dagli Stati membri e dall'OLAF per un importo pari a 2 miliardi di EUR, di cui 1,4 miliardi riguardavano le risorse proprie tradizionali, 885 milioni le spese (580 milioni le spese agricole), e 156 milioni le azioni esterne, e che il loro aumento, riflesso di una situazione preoccupante, può in parte essere il risultato di sforzi accresciuti nel settore della lotta contro le frodi e del miglioramento dei controlli(3),

M. considerando che tre Stati membri, ossia il Belgio, l'Irlanda e il Lussemburgo, non hanno ancora ratificato la convenzione del 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità,

N. considerando che nella sua risoluzione del 28 febbraio 2002(4) questo Parlamento ha criticato il seguito dato al discarico per l'esercizio 1999, in particolare l'assenza di un seguito adeguato dell'audit da parte della Commissione; considerando le seguenti raccomandazioni espresse da questo Parlamento relativamente al seguito del discarico del 1999, in particolare:

- la revisione dell'accordo quadro sull'accesso a documenti riservati,

- un'informazione sull'esecuzione del bilancio di più facile lettura,

- la presentazione regolare dei risultati di valutazione,

- la classificazione di ciascuna direzione generale sulla base dei risultati conseguiti,

- l'adozione delle pratiche di organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale e la pubblicazione nel sito web della Commissione di un elenco di persone condannate per frode nei confronti dell'Unione europea,

- la necessità urgente di una riforma della procedura disciplinare,

O. considerando che, nella sua relazione di seguito relativa alla precitata risoluzione sul discarico 1999, la Commissione ha affermato che "sarà lieta di presentare i risultati delle valutazioni eseguite" [COM(2001) 696], questo Parlamento sollecita ora la Commissione a presentare con scadenza trimestrale le valutazioni alla sua commissione per il controllo dei bilanci e a comunicare quali relazioni di valutazione prevede vengano concluse nel corso del trimestre successivo,

P. considerando che la questione di fondo che si presenta nell'esame dell'esecuzione del bilancio nel 2000 è, da un lato, quali sono gli elementi della gestione comunitaria sui quali dovrebbe fondarsi l'efficacia ma che presentano tuttavia punti deboli, dall'altro, quali sono le componenti del sistema che favoriscono la frode e le irregolarità,

Q. considerando che il presente discarico non si concentra eccessivamente su dettagli in singoli settori, anche se i dettagli possono illustrare problemi sistematici, ma cerca di esaminare in una prospettiva più orizzontale e globale le pratiche che hanno posto problemi in passato, nonché di identificare le soluzioni,

R. considerando che è importante esaminare le difficoltà create dalla cattiva qualità della legislazione e prendere nota delle soluzioni proposte dalla Corte, ma che è anche necessario distinguere tra cattivi regolamenti, da un lato, e amministrazione scarsamente efficace, per la quale è responsabile la sola Commissione; che è anche necessario identificare il più chiaramente possibile i casi di frode o di errore causati da autorità nazionali o locali, e sostenere la Commissione nel dare attuazione a migliori pratiche gestionali laddove siano coinvolte risorse comunitarie,

S. considerando che la natura multinazionale intracomunitaria di numerose irregolarità e frodi comunitarie negli ambiti della sofisticazione alimentare, delle restituzioni all'esportazione e dei pagamenti controllati col Sistema Integrato di gestione e controllo (SIGC) richiede un rafforzamento del ruolo delle istituzioni dell'Unione europea nella prevenzione delle frodi e irregolarità e che questo ruolo non può essere delegato agli Stati membri o a qualsiasi altra autorità di livello inferiore a quello comunitario,

I. Efficacia

1. constata che l'efficacia della Commissione dev'essere misurata in relazione sia a tre criteri ed al rispetto degli obiettivi stabiliti dall'autorità politica, sia alla rapidità ed allo snellimento delle misure amministrative E di bilancio adottate per conseguire detti obiettivi ivi compreso l'utilizzo ottimale delle risorse di bilancio mobilitate;

2. ritiene che debbano essere esaminati, in quanto sostegno prioritario di tale efficacia: lo strumentario amministrativo della Commissione, le diverse procedure regolamentari e il sistema dei controlli, nonché il rispetto da parte della Commissione delle priorità politiche e degli orientamenti di bilancio definiti dal Parlamento europeo;

Lo strumentario amministrativo della Commissione

3. considera che i servizi della Commissione debbano essere strutturati in modo da assicurare una gestione del più alto livello di integrità ed efficacia; prende atto della riforma amministrativa in corso, alcuni aspetti fondamentali della quale sono stati lanciati nel corso dell'esercizio 2000, e incoraggia la Commissione a proseguire nei suoi sforzi, affinché i risultati che concernono, in particolare, la riforma del servizio esterno - in conformità degli orientamenti politici approvati da questo Parlamento - e la riforma della gestione e del controllo finanziario nei servizi siano più rapidamente visibili;

4. constata tuttavia un ritardo nell'applicazione di alcune azioni del Libro bianco, come risulta dalla tabella di applicazione trasmessa dalla Commissione (allegato 5 alle risposte al questionario), a causa delle procedure interistituzionali in corso, per quanto riguarda sia il regolamento finanziario sia lo statuto dei funzionari; nota, per quanto concerne l'azione 96 (recupero dei pagamenti non dovuti), che la Commissione, nella sua comunicazione del dicembre 2000, ha istituito una nuova struttura organizzativa per il trattamento dei recuperi; nota anche che procedure interne riguardanti il recupero forzato sono in preparazione, e vuole essere informato sull'efficacia di questo nuovo sistema di controllo, in un'area che è prioritaria per la commissione per il controllo dei bilanci;

5. chiede che le commissioni competenti di questo Parlamento siano informate regolarmente sull'attuazione di alcune azioni della riforma e decisioni gestionali, in particolare:

- sollecita un bilancio preciso corredato da un calendario effettivo e preventivo delle soppressioni, proroghe e nuove creazione degli Uffici di assistenza tecnica (UAT) e organismi assimilati, in particolare per quanto riguarda il programma comunitario per le pari opportunità tra uomini e donne (voce B3-4 0 1 2), la cui gestione è ampiamente criticata dalla Corte (relazione annuale, punto 3.95),

- nel quadro delle agenzie esecutive incaricate di determinati compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari [COM(2000) 788], compiti specifici identificati dalle diverse direzioni generali come idonei a essere esternalizzati,

- gli strumenti normativi alla base dei programmi comunitari in cui il metodo di gestione comporta l'uso di una rete di agenzie nazionali; chiede di essere consultato in merito a tali strumenti normativi,

- la politica gestionale della Commissione per quanto riguarda l'assistenza finanziaria dell'Unione europea alle varie regioni del mondo, compresi il decentramento verso le delegazioni e la decentralizzazione a favore delle agenzie esterne come pure il loro impatto sul miglioramento dell'aiuto esterno dell'Unione europea,

- l'istituzione di una scuola di amministrazione europea e dell'Ufficio europeo per le assunzioni,

- il programma pluriennale di conversione di posti temporanei in posti permanenti e i settori interessati,

- il rafforzamento dell'elemento esterno nella procedura disciplinare,

- una riforma del regime di pensioni di invalidità, in particolare del sistema dei coefficienti correttori;

6. chiede alla Commissione, alla luce della recente proliferazione di organi decentrati, di proporre un meccanismo di revisione delle agenzie basato sul rapporto costo-efficacia e sul valore aggiunto rispetto ad altre alternative;

7. sottolinea che ogni azione che comporti una modifica dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti (RAA), quali il nuovo sistema che disciplina le carriere, l'incompetenza professionale, il pensionamento flessibile, le regole che disciplinano le segnalazioni ("whistleblowing"), deve avvenire nel rispetto delle norme moderne di amministrazione e in particolare dello spirito di servizio e trasparenza nei confronti dei cittadini;

8. si aspetta che il livello di assegnazione delle risorse umane ai diversi aspetti della riforma sia sufficiente ad assicurarne un'attuazione rapida ed efficace, ad esempio, l'entità del personale assegnato alla riforma del servizio esterno e di quello interessato da tale riforma; si pone la stessa questione per quanto riguarda la riforma della gestione e il controllo finanziario in seno ai servizi e alle delegazioni della Commissione; esprime l'auspicio di essere informato dei problemi di assunzione del personale cui la Commissione dovrà eventualmente far fronte;

9. ritiene che un personale motivato sia indispensabile al successo delle politiche messe in atto dalla Commissione e chiede a quest'ultima di assicurare la massima consultazione del personale a tutti i livelli; accoglie con favore il conseguimento dell'accordo tra la Commissione e le organizzazioni sindacali rappresentanti la grande maggioranza dei funzionari comunitari sulle modifiche proposte allo statuto dei funzionari, ritenendo che ciò costituisca parte essenziale del processo di riforma della Commissione, e invita tutte le parti interessate a cooperare costruttivamente nel processo di riforma;

10. invita la Commissione ad assicurarsi che la riforma non produca alcuna ripercussione negativa, ad esempio per quanto riguarda la diminuzione dei controlli in loco effettuati dalla Commissione (cfr. punto 3.72 della relazione annuale della Corte dei conti);

11. chiede alla Commissione di svolgere una valutazione costi-benefici dell'attuazione della riforma fino ad oggi, compreso il costo della formazione professionale (in particolare nel settore della gestione finanziaria), i costi di assunzione e degli accordi di fine servizio (in merito all'articolo 50 dello statuto del personale) e di informarlo dei risultati;

12. ritiene che le "dichiarazioni di gestione" di ogni direttore generale attuate con il nuovo sistema di gestione interna (e valide a decorrere dal maggio 2002) costituiranno un nuovo e valido strumento per la valutazione dei risultati conseguiti dalle direzioni generali della Commissione e agevoleranno l'identificazione dei settori che necessitano di ulteriori miglioramenti; sottolinea che le dichiarazioni di gestione non riducono in alcun modo la responsabilità individuale o collegiale dei membri della Commissione;

13. attende di essere informato dalla Commissione nel caso di altre eventuali riforme in corso;

Le procedure

14. constata, come sottolinea la relazione annuale della Corte dei conti, l'inadeguatezza delle procedure rispetto agli obiettivi perseguiti; in particolare:

a) deplora una debole articolazione tra Commissione e Stati membri: mancanza di omogeneità delle informazioni trasmesse alla Commissione dagli Stati membri nel quadro, ad esempio, delle risorse proprie in relazione alle frodi, alle irregolarità constatate o ai controlli attuati per prevenirle (cfr. punto 1.61 della relazione annuale della Corte dei conti); l'assenza di trasmissione dei dati da parte degli Stati membri nel quadro della liquidazione dei conti (cfr. FEAOG - garanzia, punto 2.59 della relazione annuale); la stessa lacuna per quanto riguarda i fondi strutturali; la mancanza di informazioni statistiche alla Commissione, concernenti l'applicazione dei premi nei settori OCM delle carni ovine e caprine (cfr. punto 2.117 - relazione annuale della Corte dei conti);

b) constata che la Commissione ammette questo stato di fatto (nella sua risposta al punto 2.117); non accetta tuttavia che le carenze emerse in un settore servano da scusa per altri settori, chiede pertanto alla Commissione di spiegare tutti gli sforzi necessari presso gli Stati membri, affinché si conformino in tempo utile per la prossima procedura di discarico agli obblighi loro incombenti e affinché le informazioni trasmesse corrispondano in tutti gli Stati membri a definizioni omogenee (in particolare quando si tratta di frodi o di irregolarità);

c) deplora la resistenza di taluni Stati membri ad applicare determinate strategie, come si è verificato per le misure adottate dalla Commissione per identificare ed eliminare l'ESB, come denuncia la Corte dei conti [relazione speciale 14/2001(5)], e l'assenza di una regolamentazione di emergenza che permetta di rimediare rapidamente a tali situazioni (non essendo le procedure dinanzi alla Corte di giustizia idonee ad affrontare l'emergenza);

d) rileva che alcuni degli errori individuati dalla Corte (cfr. punti 2.26-2.41 della relazione annuale 2000 della Corte dei conti) sono risultati sistematici; il tipo principale di errore sistemico osservato riguardava deduzioni ingiustificate dai pagamenti di aiuti (punto 2.36); rileva che la Corte menziona esempi di deduzioni ingiustificate dai pagamenti di aiuti in Svezia, Grecia e Spagna; nota che la Commissione sta esaminando attualmente gli oneri amministrativi introdotti in Danimarca sulle richieste di restituzioni all'esportazione; chiede alla Commissione di venire pienamente informato sugli sviluppi del caso;

e) deplora che, nel settore degli aiuti esterni, il programma Tacis per la cooperazione transfrontaliera abbia mancato, dopo quattro anni di attuazione, uno dei suoi obiettivi principali, ossia il miglioramento delle condizioni di vita nelle zone di frontiera [cfr. relazione speciale della Corte dei conti 11/2001(6)]; chiede alla Commissione di rafforzare la cooperazione tra i diversi programmi (Tacis, Interreg, Phare) e di dare priorità ai progetti intesi a un migliore ambiente di vita; chiede di essere informato entro il luglio 2002 sui risultati concreti del programma, che la Commissione attendeva per il 2001;

f) nota che la Commissione ha adeguato le procedure amministrative di Echo, per essere in grado di far fronte in modo migliore alle emergenze [cfr. relazione speciale 2/2001(7) - aiuti umanitari per le vittime del Kosovo]; chiede che sia elaborata una relazione di valutazione sulla gestione delle recenti crisi umanitarie (tempi di erogazione, capacità decisionale, cooperazione con le ONG e valutazione degli aiuti);

g) considera che, nel quadro della PESC, come rilevato nella relazione speciale 13/2001(8) della Corte dei conti, l'assetto presente è insoddisfacente; chiede al Consiglio e alla Commissione di presentare immediatamente, come indicato dalla Commissione (cfr. risposta al questionario 5.1), una definizione concordata delle spese amministrative e operative per i rappresentanti speciali dell'Unione europea (RSUE); chiede l'istituzione di regole chiare sulla retribuzione e sui costi correlati agli stipendi del personale in forza presso gli uffici dei RSUE e che siano presi accordi chiari sulla base di resoconti, revisioni contabili e valutazioni adeguati;

h) raccomanda che il Consiglio e la Commissione presentino a questo Parlamento, nel marzo prossimo, una proposta concernente i criteri per la definizione della spesa operativa e amministrativa nel quadro della PESC, e una proposta relativa ad un accordo interistituzionale che chiarisca il ruolo della Commissione nel determinare il quadro finanziario e operativo dell'esecuzione del bilancio e che illustri i sistemi di revisione dei conti e valutazione istituiti in questo ambito;

15. chiede alla Commissione di effettuare controlli speciali delle rappresentanze negli Stati membri alla luce delle accuse di irregolarità presso la rappresentanza di Stoccolma; chiede di essere informato pienamente ed adeguatamente in merito all'esito dei procedimenti disciplinari relativi alla rappresentanza di Stoccolma;

16. chiede alla Commissione di perfezionare le previsioni di bilancio e di ridurre le divergenze tra previsioni ed esecuzione reale nonché di migliorare la comunicazione tra Commissione e Stati membri, specialmente nel quadro della rete di bilancio avente ad oggetto lo scambio di informazioni;

17. ritiene che la Commissione debba dotarsi di strumenti per migliorare le previsioni di bilancio e utilizzare maggiormente la rete esistente per il bilancio, in modo da evitare il ripetersi di eccedenze di bilancio anormalmente elevate;

18. è convinto che la modalità di gestione dell'Unione attuale, e domani di un'Unione ampliata, debba continuare a basarsi sul principio del decentramento, che richiede dalle diverse amministrazioni nazionali capacità di gestione comparabili e ugualmente efficaci, come previsto dalle nuove regolamentazioni sui fondi strutturali [regolamento (CE) n. 1260/1999] emanate nel 2000, che comportano inoltre un chiarimento dei ruoli rispettivi della Commissione, degli Stati membri e dei vari interlocutori di cui all'articolo 8 di detto regolamento; constata tuttavia che quando un'azione di bilancio interessa numerosi Stati membri in diverse operazioni nel quadro della PAC, può rendersi necessario un intervento maggiore da parte della Commissione; insiste sul fatto che il successo della gestione decentrata di Sapard e Ispa nei paesi candidati e dell'attività delle loro amministrazioni nazionali dipenderà dall'impegno della UE a sostenere questi paesi nel migliorare la loro capacità amministrativa; incoraggia la Commissione a proseguire nei propri sforzi a livello di formazione professionale (ad esempio mediante gemellaggi con i paesi candidati) e di campagne di informazione (per esempio tramite tavole rotonde con le competenti autorità negli Stati membri);

Le procedure di gestione contrattuale e le sovvenzioni comunitarie

19. chiede alla Corte dei conti di valutare in che misura le procedure di gestione contrattuale degli stanziamenti comunitari (procedure di gara, appalti pubblici) rispettino i principi della trasparenza, sia a livello degli obiettivi, sia della composizione delle commissioni giudicatrici, della selezione dei candidati, del rispetto delle procedure e dei motivi della decisione, e si interroga in particolare sulle procedure di gara applicate al settore della ricerca; nota che la Corte dei conti, nella sua relazione annuale, è pervenuta a conclusioni positive sulle procedure di aggiudicazione utilizzate dalle istituzioni per acquisire servizi, forniture e opere e sottolinea l'esigenza di ricorrere maggiormente nelle procedure di selezione a criteri basati sui benefici ambientali e sociali a lungo termine; chiede in particolare alla Corte dei conti di valutare la trasparenza delle presenti disposizioni della Commissione riguardanti gli aiuti esterni, quali l'istituzione di una rosa di imprese candidate che si suppone rappresentino sempre la soluzione più efficace per l'applicazione in ogni angolo del mondo di sovvenzioni comunitarie ammontanti a un massimo di 200000 EUR;

20. invita la Commissione a ricorrere sempre alla procedura più adeguata, considerate le difficoltà incontrate dagli offerenti, in particolare per quanto riguarda progetti di ricerca, da un lato, e i costi incorsi, dall'altro; sottolinea tuttavia che la ricerca costituisce un settore ad alto rischio che richiede un controllo oltremodo intensivo;

21. chiede alla Commissione di spiegare, nel quadro della procedura di selezione delle proposte Media e Media plus, quale sia la natura dell'UAT che fornisce alla Commissione i lavori preparatori sulla base dei quali essa assicura la selezione definitiva dei beneficiari dei programmi e decide dei sostegni da accordare [cfr. decisione 2000/821/CE del Consiglio(9)]; chiede alla Commissione di indicare la ripartizione geografica dei beneficiari dei programmi per il 2000;

22. ritiene, per quanto concerne le procedure attuali di attribuzione a organizzazioni specifiche delle sovvenzioni comunitarie, in particolare nel contesto delle linee A-3 0 2, che un sistema consistente sia nell'earmarking che nell'invito a presentare proposte sia insoddisfacente, e chiede alla Commissione di suggerire all'autorità di bilancio altre formule più trasparenti che consentano anche di evitare la precarietà permanente di talune organizzazioni, senza creare dipendenza dai fondi comunitari per la loro sopravvivenza; fa riferimento al fatto che il Bilancio per attività (ABB) può contribuire a porre fine al sistema attuale; invita la Commissione ad assicurare che ad organizzazioni nuove che desiderano richiedere fondi non venga preclusa la possibilità di farlo; chiede alla Commissione di cooperare con l'OLAF e la Corte dei conti nella conduzione di audit presso istituti o centri finanziati quasi esclusivamente dal bilancio dell'Unione;

23. constata che nel 2000 erano stati destinati 800000 euro sulla linea di bilancio A-3 0 4 0 per i costi operativi e il programma di lavoro del Foro europeo dei migranti; rileva che l'OLAF ha avviato un'indagine in seguito ad accuse di frode e cattiva gestione in suddetta organizzazione e che nel giugno 2001 l'OLAF ha rinviato il giudizio alle autorità giudiziarie belghe; attende di venire pienamente informato in merito alle conclusioni delle autorità belghe; chiede alla Commissione di assicurare che detto organismo e altri finanziati a titolo dei sussidi comunitari A-3 operino con efficacia nel conseguimento dei loro obiettivi;

La complessità delle procedure e la legislazione

24. condivide l'opinione della Corte dei conti, secondo la quale la regolamentazione comunitaria è sovente troppo complessa, e che ciò è causa di problemi per i beneficiari, e chiede alla Commissione di sviluppare una valutazione permanente dell'efficacia dei vari strumenti normativi nel conseguimento degli obiettivi delle politiche quali definiti nel trattato o altrimenti approvati dalle istituzioni europee;

25. rileva che nel nuovo regolamento (CE) n. 1260/1999 sui Fondi strutturali, la Commissione ha dichiarato l'intenzione di semplificare le norme; si augura che ciò si verifichi per il 2001, ma deplora tuttavia la sottoutilizzazione dei Fondi strutturali dovuta a ritardi nella programmazione (che ha ampiamente contribuito all'eccedenza di bilancio); rammenta che le stesse difficoltà si erano prodotte per lo stesso anno della vecchia programmazione (1994); si chiede peraltro se il sistema attuale sia il migliore per pianificare il futuro delle misure strutturali dopo il 2006; chiede alla Commissione e agli Stati membri di razionalizzare e semplificare le procedure di applicazione delle misure strutturali, al fine di evitare che le stesse difficoltà si riproducano al momento di stabilire i nuovi programmi;

26. ritiene che la mancata adozione dei programmi di iniziative comunitarie nel 2000 sia dovuta all'approvazione tardiva dei regolamenti del Consiglio, ai ritardi nella stesura e pubblicazione del manuale per gli utenti da parte della Commissione, ai lunghi tempi di formulazione dei pareri da parte delle altre istituzioni nonché alla reazione tardiva degli Stati membri;

27. constata con rincrescimento che, a causa di tali ritardi, gli storni, i riporti e le nuove imputazioni in bilancio sono diventati la norma piuttosto che l'eccezione; ribadisce le sue critiche nei confronti dello storno 40/2000 che ha dato luogo a una riduzione di 164 milioni di euro e della nuova imputazione in bilancio che ha comportato un'ulteriore riduzione di 30 milioni di euro per le misure innovative;

28. si dichiara in particolare preoccupato per i pesanti ritardi nell'avvio dell'iniziativa comunitaria Equal e invita la Commissione e gli Stati membri a fornire assistenza ai fini della costituzione dei partenariati di sviluppo e dei collegamenti transnazionali;

29. constata ugualmente che la complessità delle regolamentazioni, nonché la sovrapposizione di azioni dai diversi Fondi e di politiche comunitarie, possono condurre a una situazione di incoerenza, che riduce l'efficacia dei fondi e programmi, come critica la Corte nelle sue relazioni speciali n. 1/2001(10) e 12/2001(11), nonché nella relazione annuale (punto 3.121);

30. fa la stessa constatazione per quanto riguarda i regolamenti Sapard e Ispa, la cui complessità per quanto riguarda l'attuazione è stata sottovalutata dalla Commissione, e costituisce un'autentica sfida per i paesi candidati; riconosce ugualmente gli sforzi impiegati dalla Commissione per l'"institution building" nel quadro del sistema Sapard e per un migliore coordinamento interno dei programmi di aiuto preadesione; deplora che soltanto metà dei paesi candidati sarà in grado di attuare i programmi entro il 2002;

31. chiede alla Commissione di porre come priorità la semplificazione delle procedure e la definizione di regole chiare e obiettivi precisi, trasparenti e comprensibili ai cittadini; invita la Commissione a rendere la semplificazione della legislazione, delle norme e delle procedure parte intrinseca della revisione intermedia delle politiche agricole e strutturali; riconosce tuttavia le difficoltà incontrate dalla Commissione nel conseguire tale obiettivo nel caso specifico dell'adozione di norme di attuazione per certi programmi, quali le procedure di controllo per i Fondi strutturali, ove viene applicata la "procedura di comitatologia"; rileva come spesso siano questi comitati, che rappresentano gli interessi amministrativi degli Stati membri, a contribuire alla complessità di tali norme;

32. indica che esaminerà attentamente, in occasione del prossimo discarico, tutte le misure presentate dalla Commissione in risposta alle critiche della Corte dei conti (cfr. punto 3.122 della relazione annuale), così come esaminerà attentamente se la Commissione avrà adeguatamente rispettato le priorità politiche e gli orientamenti di bilancio definiti da questo Parlamento;

I controlli

33. constata che la complessità della regolamentazione rende difficile procedere a controlli efficaci;

34. invita la Commissione ad aumentare sensibilmente nella legislazione il numero delle "clausole di decadenza" e delle valutazioni dettagliate dell'impatto sulle imprese;

35. constata che il sistema dei controlli presenta punti deboli quali:

a) insufficienza o mancanza totale di controlli effettuati dalla Commissione (cfr. sentenza 10 maggio 2001 del Tribunale di prima istanza nella causa "televisioni turche", che ha sottolineato le gravi mancanze della Commissione nel quadro del suo controllo di applicazione dell'accordo di associazione e del protocollo aggiuntivo CE-Turchia);

b) insufficienza o mancanza totale di controlli da parte degli Stati membri nel settore delle spese agricole (restituzioni alle esportazioni) e delle azioni strutturali [applicazione del regolamento (CE) n. 2064/97(12) per quanto concerne i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali];

36. esprime preoccupazione per quanto constatato dalla Corte dei conti (relazione speciale n. 10/2001)(13), secondo la quale l'applicazione del regolamento (CE) n. 2064/97 poneva difficoltà sia per la Commissione sia per gli Stati membri a causa dell'insufficiente coordinamento tra DG responsabili alla Commissione, e autorità degli Stati membri che non hanno dimestichezza con il nuovo manuale di audit presentato, in ogni caso, tardivamente dalla Commissione;

37. chiede, alla luce di quanto sopra, che ogni Stato membro incarichi un singolo ministero nazionale di sorvegliare i progressi in sede di conseguimento della quota di controllo del 5 %, per ogni singolo programma inerente ai fondi strutturali, di cui ai regolamenti della Commissione (CE) n. 2064/97 e (CE) n. 438/2001(14); sollecita altresì il varo di provvedimenti finalizzati al coordinamento uniforme dei controlli negli Stati membri con le autorità regionali autonome; ritiene infine che detto coordinamento possa essere conseguito in maniera ottimale tramite gli esistenti centri di coordinamento, essendo inteso che essi possono fungere anche da base sia per lo scambio di informazioni fra le regioni sia per il coordinamento e l'inoltro di tutte le informazioni alla Commissione;

38. esorta pressantemente la Commissione e gli Stati membri, alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 10/2001 della Corte dei conti, a migliorare il controllo finanziario dei Fondi strutturali; chiede in particolare:

- il potenziamento delle risorse destinate ai servizi preposti al controllo finanziario,

- l'aumento dei controlli in loco,

- un maggior coordinamento, a livello degli Stati membri così come a livello dei servizi della Commissione,

- la messa a punto di procedure uniformi per le irregolarità e lo scambio di informazioni in merito;

39. chiede alla Corte dei conti di valutare il costo globale attuale dei controlli esterni ed interni dei fondi comunitari, distinguendo tra i costi a carico del bilancio comunitario e i costi a carico dei bilanci nazionali e mettendo in relazione il costo delle varie categorie di controlli effettuati in ciascuno dei settori di spese con l'ammontare delle frodi e irregolarità accertate, nonché le informazioni corrispondenti sulle irregolarità rilevate e i recuperi effettuati in ogni capitolo;

40. ritiene che la Commissione debba preoccuparsi di un'efficacia economica del controllo e prende atto, a tale effetto, delle riforme interne della Commissione concernenti "la dichiarazione di gestione" dei direttori generali che impegnerà la loro responsabilità, nonché l'istituzione del sistema di audit interno della Commissione; ritiene che l'impatto di tali cambiamenti sull'efficacia del controllo dovrà essere misurata in occasione dei prossimi esercizi di discarico;

41. invita a Commissione a cercare di trovare il perfetto equilibrio tra il costo del numero di controlli e i benefici della riduzione del livello di errore generata da detti controlli;

42. considera che la gestione riuscita dell'Agenzia per la ricostruzione in Kosovo sia stata dovuta alla vicinanza delle operazioni ai beneficiari, alla concentrazione su un numero limitato di settori e a una struttura preposta a compiti che andavano dall'identificazione dei progetti alla valutazione nonché, in larga misura, al fatto che il controllo ex ante è stato condotto dai servizi finanziari interni dell'Agenzia, consentendo una rapida esecuzione delle azioni; constata che la proposta modificata della Commissione di un nuovo regolamento finanziario [COM(2001) 691] prevede il decentramento del controllo finanziario ex ante in tutti i servizi della Commissione; invita il Consiglio ad operare più celermente sulla proposta modificata della Commissione;

43. raccomanda peraltro che la Commissione si orienti ulteriormente verso una buona cooperazione interistituzionale con la Corte dei conti e i suoi organismi di audit, nonché con gli Stati membri e le Corti dei conti nazionali; formula l'auspicio di essere informato dei risultati conseguiti;

44. ritiene che un coordinamento della programmazione dei controlli consentirebbe di evitare doppioni non necessari e permetterebbe una migliore ripartizione tra i controlli interni ed esterni, tra gli audit di sistemi e i controlli di progetti, in funzione dei rischi e degli importi finanziari in questione;

45. tiene conto del fatto che il metodo effettivamente utilizzato dalla Corte dei conti non consente di indicare un tasso di errore per ogni settore della spesa comunitaria e condivide l'opinione secondo la quale la DAS dovrebbe mirare a fornire tali informazioni, come ripetutamente chiesto dalla sua commissione per il controllo dei bilanci, operando una distinzione tra frode ed errore; tiene altresì conto delle differenze relative al rischio inerente tra diversi settori e delle correzioni apportate dalla Commissione, inclusa la comparazione tra esercizi, per far sì che tale strumento risulti utile non solo per l'autorità di discarico ma anche per la Commissione, che dovrebbe pervenire quanto prima possibile ad una DAS positiva; ritiene tuttavia improbabile che, sulla base della sua attuale metodologia, la Corte dei conti sia in grado di fornire a breve termine alla Commissione una DAS positiva;

46. si interroga sull'utilità della dichiarazione globale di affidabilità per il 2000 fintanto che non verranno forniti gli importi; rileva che la Corte dei conti negli ultimi anni non ha pubblicato tassi di errore concreti e formali; rammenta che il Commissario preposto al settore agricolo aveva fornito le cifre relative al periodo 1995-1999 nel corso di un'audizione presso la commissione per il controllo dei bilanci il 7 febbraio 2001; chiede alla Corte dei conti e alla Commissione di mettere a disposizione le cifre relative al 2000;

47. invita la Corte dei conti a pronunciare una dichiarazione sull'affidabilità e sul tasso di errore per ogni singola DG al fine di evidenziarne gli ambiti problematici e di aumentare in modo sostanziale la responsabilità della Commissione e degli Stati membri;

48. constata che le attività di controllo e audit legate al bilancio dell'Unione europea sono caratterizzate da un numero elevato di revisori e servizi di audit, ognuno dei quali effettua visite ed elabora relazioni in maniera quasi indipendente ma spesso sulla base di standard diversi; chiede alla Commissione di elaborare una relazione sull'attuabilità dell'introduzione di un singolo modello di audit relativamente al bilancio UE, in cui ogni livello di controllo poggi sul precedente, al fine di ridurre il carico sull'oggetto dell'audit e di migliorare la qualità delle attività di controllo, ma senza pregiudicare l'indipendenza degli organismi di controllo interessati; invita la Corte dei conti ad elaborare un parere sullo stesso tema; richiede altresì alla Commissione di esaminare in quale misura si possano organizzare i controlli, e in particolare quelli in loco, in modo più razionale;

49. chiede alla Commissione, a seguito della risoluzione di questo Parlamento del 17 maggio 2001(15), in particolare il paragrafo 22, concernente l'adulterazione dell'olio d'oliva, della risoluzione del 4 aprile 2001(16), in particolare il paragrafo 9 iii) riguardante l'adulterazione dei prodotti lattiero-caseari, e della relazione speciale della Corte dei conti 7/2001 sulle restituzioni all'esportazione(17), di riferire a questo Parlamento sullo stato attuale in materia di lotta contro l'adulterazione dei prodotti agricoli suscettibile di avere un impatto diretto o indiretto sul bilancio comunitario, esaminando il quadro regolamentare, la percentuale minima di analisi fisica per settore, i metodi tecnici atti a rilevare l'adulterazione e le future azioni previste dalla Commissione per far fronte alla situazione;

Risorse proprie

50. prende atto della tendenza a una maggior dipendenza dai contributi basati sul PNL al bilancio comunitario e del corrispondente declino dell'importanza delle risorse proprie tradizionali; osserva che ciò è in parte dovuto alla riduzione della terza risorsa (IVA) e agli impegni internazionali della Comunità di riduzione dei dazi doganali; indica tuttavia le difficoltà che comporta la realizzazione di previsioni accurate in materia di entrate basate in gran misura sull'ammontare del PNL negli Stati membri e chiede alla Commissione di valutare gli effetti dell'ampliamento a tal riguardo;

51. rileva con inquietudine che la Corte dei conti e la Commissione si dichiarano preoccupate per il fatto che il sistema IVA è gravemente interessato dalla frode, malgrado ciò non comporti necessariamente perdite per il bilancio della Comunità; indica che gli Stati membri hanno quantificato a 534 milioni di EUR il volume relativo alle frodi e alle irregolarità nel 2000, corrispondente al 3,5 % delle risorse proprie dell'anno in questione, anche se ciò si spiega principalmente col caso del burro neozelandese nel Regno Unito, che rappresenta la metà del totale; rileva che la Grecia è stata l'unica a non informare la Commissione in merito ad irregolarità nell'ambito delle risorse proprie e si domanda se ciò sia dovuto ad un'assenza totale di irregolarità, alla trasmissione tardiva dei dati o semplicemente al fatto che le irregolarità non sono state scoperte;

52. sottolinea le critiche mosse dalla Corte dei conti, secondo le quali le misure di recupero prese dagli Stati membri non sono né efficaci né applicate uniformemente, il che indica una riluttanza o una difficoltà nell'affrontare il problema; constata a tale riguardo che l'OLAF ha aperto 120 fascicoli relativi a presunte frodi nella riscossione delle risorse proprie nel 2000, per un importo totale di 608,7 milioni di EUR; sollecita la Commissione a presentare le proposte necessarie per modificare la decisione 97/245/CE della Commissione(18) sulla trasmissione dei dati da parte degli Stati membri, al fine di creare norme di notificazione equivalenti in tutti gli Stati membri;

53. rammenta che gli Stati membri hanno ratificato ora la nuova decisione sulle risorse proprie, aumentando i costi di riscossione dal 10 % al 25 %; invita gli Stati membri ad assicurare che ciò conduca ad una severa repressione della frode doganale e ad una migliore individuazione delle irregolarità finora rilevate nell'ambito delle risorse proprie;

II. La regolarità, la lotta contro le frodi e la protezione degli interessi finanziari

54. riconosce che il sistema attuale di tutela degli interessi finanziari delle Comunità e di prevenzione delle frodi dev'essere rafforzato;

55. ritiene che, nell'ambito della lotta contro la frode e altre irregolarità, la Commissione sia tenuta ad applicare regole e norme identiche per tutti i settori della spesa comunitaria, onde rispettare lo spirito dell'articolo 280 del trattato CE e garantire un livello equivalente di tutela degli interessi finanziari della Comunità;

56. considera che alcune politiche comuni favoriscono di per sé le frodi, in particolare, per i sistemi che introducono prezzi amministrati e le restituzioni alle esportazioni vengono utilizzate per sostenere l'esportazione di eccedenze, principalmente per prodotti lattiero-caseari, zucchero, cereali, e carni bovine;

57. ritiene che uno degli obiettivi principali della politica agricola comune quale stabilita dal trattato sia di assicurare "un tenore di vita equo alla popolazione agricola" e che tale obiettivo obblighi la Commissione a controllare attentamente gli schemi di ripartizione del bilancio agricolo comune tra gli agricoltori e gli altri beneficiari;

58. ritiene che le norme relative alla trasparenza, che obbligano la Commissione a rivelare i nomi dei destinatari delle sue sovvenzioni in ambiti quali le scienze, la tecnologia o il Fondo di coesione, andrebbero altresì applicate ad altre linee di bilancio e in particolare alla Politica agricola comune;

Restituzioni all'esportazione

- nota che la spesa per le restituzioni all'esportazione è aumentata da 5695 milioni di euro nel 1980 (50,3 % del bilancio FEAOG-garanzia)(19) a 10159 milioni di EUR nel 1993 (29 % del bilancio FEAOG-garanzia), per poi ricadere a 5646 milioni di EUR (pari al 14 % del bilancio FEAOG-Garanzia) nel 2000(20); rileva, tuttavia, la relatività di queste cifre a causa dell'evoluzione del cambio del dollaro,

- constata che il sistema delle restituzioni all'esportazione resta un elemento importante nella politica agricola comune e che esso ha un impatto considerevole, benché non chiaro, sui mercati agricolo ed alimentare dell'Unione europea e dei paesi terzi,

- constata che, secondo la Commissione, l'eliminazione graduale del sistema delle restituzioni all'esportazione dipende dagli imminenti negoziati OMC; sollecita la Commissione ad esplicare nel frattempo uno sforzo radicale volto a semplificare la legislazione e le procedure ai fini di una maggiore trasparenza,

- nota che dal 1990 la Corte dei conti ha presentato non meno di otto relazioni speciali che riguardavano direttamente o indirettamente il controllo delle restituzioni all'esportazione, il che mostra come la Corte consideri questo un settore che necessita di essere osservato molto da vicino; nota inoltre che la Corte dei conti, nella relazione speciale 2/1990, ha dichiarato che "le restituzioni all'esportazione costituiscono un settore ad alto rischio", a causa della "complessità della legislazione relativa e dell'ammontare degli importi che possono essere coinvolti nelle transazioni individuali" (punto 3.5),

- deplora che la Commissione non abbia seguito, su molti punti, le precedenti raccomandazioni della Corte dei conti per quanto riguarda i controlli materiali delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (relazione annuale 2000, punto 2.104),

- chiede alla Commissione, alla luce delle conclusioni della relazione speciale n. 7/2001 della Corte dei conti, di esaminare l'eventuale necessità di rafforzamento dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 4045/89(21) e (CEE) n. 386/90(22),

- rammenta la posizione espressa nella sua risoluzione del 13 novembre 2001(23), sulla protezione degli animali durante il trasporto, relativamente alle ripetute violazioni delle direttive sul benessere degli animali durante il trasporto e all'inadeguatezza delle politiche di monitoraggio condotte dagli Stati membri; insiste affinché la Commissione effettui un controllo sistematico dell'applicazione negli Stati membri della legislazione UE in materia di benessere degli animali e chiede che si proceda quanto prima possibile allo smantellamento graduale delle restituzioni all'esportazione sugli animali da macello,

- sollecita la Commissione ad applicare alle restituzioni all'esportazione la stessa politica di trasparenza già utilizzata in altri ambiti, quali le scienze e la tecnologia, rendendo pubblici, in formato elettronico, i nomi di tutte le imprese che beneficiano di tale schema e gli importi relativi,

- chiede alla Commissione, conformemente alle considerazioni di cui sopra e al paragrafo 24 della presente risoluzione, di intraprendere una valutazione globale degli strumenti alternativi alle restituzioni all'esportazione in grado di conseguire in modo più efficace gli obiettivi politici fissati nel trattato, nel rispetto degli impegni presi dall'Unione europea nel quadro degli accordi dell'OMC,

- accoglie con favore il piano di azione presentato dalla Commissione, a seguito della relazione speciale della Corte dei conti 7/2001 e delle discussioni in seno alla commissione per il controllo dei bilanci su questa relazione nel quadro del discarico 2000, che ha i seguenti obiettivi:

1) modifica del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(24) entro il primo semestre 2002, secondo i seguenti orientamenti:

a) qualora l'approvazione venga ritirata da una società di sorveglianza, la sospensione dell'approvazione verrà applicata in tutti gli Stati membri alle altre aziende dello stesso gruppo, fino al completamento delle indagini necessarie per ogni azienda,

b) gli Stati membri prevedono sanzioni efficaci per prove irregolari di arrivo rilasciate da società di sorveglianza,

c) le disposizioni del documento di lavoro della Commissione VI/2705 del 26 ottobre 1999, relativo alle norme sull'approvazione delle società di sorveglianza devono essere incorporate nel regolamento orizzontale,

d) le norme che le ambasciate degli Stati membri sono tenute ad osservare nel rilasciare certificati di scarico,

e) raddoppio delle soglie minime per le quali le richieste di pagamento relative a piccoli importi di restituzione possono essere esonerate dalla produzione di prove di importazione,

2) inclusione di visite di audit presso le maggiori società di sorveglianza nell'ambito dell'indagine sulle restituzioni differenziate entro la fine del 2002,

3) creazione, entro il prossimo anno e mezzo, di un catalogo di formulari e timbri doganali utilizzati in alcuni paesi terzi,

4) visita a imprese di trasporto per valutare l'uso potenziale delle banche dati sul movimento di container a scopi di controllo entro la fine del 2002,

- esprime i seguenti commenti sul piano d'azione:

ad 1 b) ritiene che la Commissione debba presentare le sanzioni e assicurare mediante controlli sistematici che gli Stati membri le applichino;

ad 1 e) concorda sul fatto che la Commissione, nelle presenti circostanze, risponda solo parzialmente alla raccomandazione della Corte dei conti secondo cui le prove di arrivo devono essere richieste solo in caso di dubbio o di destinazioni ad alto rischio; ritiene tuttavia che la Commissione debba seriamente esplorare modalità di miglioramento del sistema attuale, che è evidentemente insoddisfacente;

ad 3) accoglierebbe con favore maggiori informazioni su questa misura, inclusa un'analisi costi/benefici alla luce della necessità che un simile catalogo sia costantemente aggiornato,

- deplora che il piano d'azione non dia seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti sotto i seguenti profili:

i documenti di trasporto e le fatture commerciali dovrebbero essere presentate agli organismi o uffici pagatori per tutte le richieste che eccedano la soglia minima,

controlli a posteriori sull'immissione nel mercato dovrebbero essere intensificati,

le restituzioni non dovrebbero essere pagate sui prodotti che sono soggetti a dazi doganali ridotti in paesi terzi, laddove ciò crei meccanismi di "giostra";

59. chiede alla Commissione di assicurare che il calcolo dei tassi di restituzione applicabili alla fecola di patate e agli amidi di cereali segua criteri prevedibili e trasparenti, come raccomandato al paragrafo 40, lettera a), della relazione speciale n. 8/2001 della Corte dei conti;

60. prende atto di tutte le misure annunciate dalla Commissione nella sua risposta al questionario della commissione per il controllo dei bilanci al fine di pubblicare i dati sulla concentrazione dei fondi PAC per coltivatore e/o per unità di produzione, e chiede alla Commissione di iniziare a presentare tali dati quanto prima possibile;

61. nota che, secondo il punto 2.145 della Relazione annuale della Corte dei conti, la recente riforma nel settore degli ortofrutticoli freschi ha concentrato i fondi comunitari sui Paesi e le regioni più sviluppati;

62. constata che determinate regolamentazioni non introducono meccanismi di verifica, né sanzioni, il che può invitare alla frode, o comportare semplicemente rischi per la salute dei cittadini;

63. chiede, ad esempio per quanto concerne l'OCM delle carni ovine e caprine, l'istituzione di un sistema di identificazione elettronico obbligatorio degli animali, affinché sia possibile la raccolta di informazioni sull'importo dei premi e il controllo di questi ultimi;

64. chiede, per quanto concerne il regime delle quote latte, un'applicazione armonizzata delle norme relative alle sanzioni ai produttori di latte che non rispettino le quote, che, a 17 anni dalla loro istituzione, non sono ancora correttamente applicate in tutti gli Stati membri (cfr. punto 2.193 della relazione annuale della Corte dei conti); deplora che l'Italia abbia pagato per conto dei suoi produttori un prelievo supplementare per il mancato rispetto delle quote latte, provocando in tal modo una distorsione della competizione in tutta l'Unione;

65. chiede, per quanto riguarda l'applicazione della normativa relativa all'ESB (cfr. relazione speciale 14/2001 della Corte dei conti) da parte degli Stati membri e le misure relative alla prevenzione dell'afta epizootica, l'instaurazione di procedure che consentano correzioni finanziarie o ammende e sanzioni relative alle spese veterinarie o alle misure relative al mercato finanziate dall'Unione europea, qualora gli Stati membri non rispettino la normativa veterinaria;

66. chiede alla Commissione di esaminare se essa non debba disporre di poteri supplementari in particolari situazioni d'urgenza che comportino rischi per la salute umana e animale;

67. constata che determinate regolamentazioni hanno ingenerato derive, e che la Commissione ha reagito tardivamente agli allarmi lanciati dalla Corte dei conti; rammenta ad esempio il caso degli aiuti alla coltivazione del lino, in relazione alla quale già nel 1992(25) la Corte dei conti aveva raccomandato alla Commissione di evitare qualsiasi stimolo aggiuntivo alla produzione tessile, poiché, già in quest'epoca, vi era "una produzione eccedentaria che non trovava mercato"(26); deplora il modo e il ritardo con cui la Commissione e gli Stati membri hanno reagito alla situazione; rileva che in alcuni casi il Consiglio e il Parlamento hanno ostacolato le proposte della Commissione volte a migliorare la legislazione relativa alla PAC;

68. denuncia pertanto le regolamentazioni che ingenerano la "caccia al premio", con effetti perversi nocivi per il bilancio comunitario; ribadisce la richiesta già formulata nella sua risoluzione del 19 gennaio 2000 sul discarico 1997(27) affinché sia dato un seguito sistematico e serio alle raccomandazioni della Corte dei conti;

69. chiede alla Corte dei conti di valutare in quale misura il sistema dei regimi preferenziali commerciali sia anche fonte di irregolarità a detrimento delle risorse comunitarie (cfr. sentenza sui televisori turchi) e chiede alla Commissione di elaborare al più presto alternative al sistema attuale;

70. deplora la situazione in cui un traffico di burro adulterato, messo in atto dalla criminalità organizzata, avrebbe potuto rappresentare un rischio per la salute, costituendo peraltro un pregiudizio potenziale per il bilancio, e chiede che vi siano sanzioni adeguate nei confronti dei sofisticatori e delle imprese europee coinvolte nel traffico, e che tutte le informazioni sul caso siano trasmesse al più presto possibile a questo Parlamento; deplora che la Commissione non abbia avvisato i consumatori in merito a eventuali rischi sanitari quando il caso è diventato pubblicamente noto nel luglio 2000; auspica che in futuro la Commissione assicuri che le esigenze in materia di sanità pubblica abbiano la priorità rispetto a ogni altra indagine; nota che, quasi due anni dopo che l'OLAF ha reso pubblico lo scandalo, non si è ancora proceduto da parte della Comunità ad alcuna correzione finanziaria a carico delle imprese coinvolte nel caso, in flagrante contrasto con quanto accade per violazioni molto meno gravi (quali la produzione di latte in esubero rispetto alla quota assegnata);

- ritiene che la presente situazione sia contraria al principio della legittima protezione degli interessi finanziari della Comunità, e chiede alla Commissione di vigilare a che i reati penali non siano trattati più favorevolemente dei reati amministrativi,

- chiede alla Commissione di seguire rigorosamente tale caso e di riferirne i principali sviluppi a questo Parlamento;

71. rileva che l'identificazione delle irregolarità e delle frodi spetta agli Stati membri (che hanno l'obbligo di comunicarle alla Commissione), ai servizi della Commissione, all'OLAF e alla Corte dei conti, ma che gli Stati membri, come risulta dalla relazione speciale 10/2001 della Corte dei conti, sono ben lungi dal soddisfare totalmente al loro obbligo di comunicare le irregolarità in materia di fondi strutturali, e che le cifre accertate sono probabilmente in realtà assai più elevate;

72. invita la Commissione a valutare e riformare l'attuale regime di importazione dai Paesi terzi - a un prezzo inferiore a quello UE - di prodotti agricoli destinati ad essere trasformati nell'Unione europea e ad essere riesportati verso i Paesi terzi;

73. chiede che gli Stati membri siano maggiormente sensibilizzati, anche a livello delle amministrazioni regionali, alla lotta contro le irregolarità, sapendo, in particolare nel settore delle azioni strutturali, che un utilizzo negligente o irregolare degli stanziamenti del bilancio comunitario si accompagna a un utilizzo altrettanto negligente dei fondi messi a disposizione dai bilanci nazionali ai fini del cofinanziamento;

74. esorta la Commissione ad applicare le correzioni finanziarie, conformemente al regolamento (CE) n. 448/2001 della Commissione(28), nel quadro delle azioni strutturali in caso di irregolarità;

75. prende atto delle cifre trasmesse, su propria richiesta, dalla Commissione relativamente all'incidenza delle irregolarità per Stato membro e all'entità dei recuperi per i Fondi strutturali dopo l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione(29); nota le forti somme dovute da alcuni Stati membri (Italia, Spagna, Regno Unito e Germania) e chiede di essere informato sui motivi che giustificano la modesta entità dei recuperi a carico di questi Paesi;

Correzioni

76. per quanto riguarda la chiusura dei conti FEAOG, raccomanda nuovamente (cfr. la precitata risoluzione sul discarico 1999 approvata da questo Parlamento il 4 aprile 2001) che la procedura sia migliorata, specialmente mediante un aumento delle correzioni finanziarie per gli Stati membri laddove si presentino lacune ripetute nel sistema di controllo, incluso il termine per l'istituzione del SIGC, e mediante una proroga dagli attuali 24 a 36 mesi del termine per le decisioni di conformità, come già proposto nella precitata risoluzione sul discarico 1999; chiede inoltre alla Commissione di presentare le opportune proposte;

77. chiede alla Commissione di presentare proposte prima del prossimo discarico, in modo che il mancato rispetto dei criteri da parte degli organismi e uffici pagatori negli Stati membri possa essere adeguatamente sanzionato (con la riduzione degli anticipi o le correzioni finanziarie);

78. si chiede ancora una volta se il sistema attuale di correzioni finanziarie sia sufficiente a incoraggiare gli Stati membri a combattere le frodi e le irregolarità; invita nuovamente la Commissione a proporre una semplificazione della procedura di infrazione, prevedendo la possibilità di imporre allo Stato membro il pagamento di una cifra forfetaria o di una penalità, previa sentenza della Corte di giustizia, qualora l'esecutivo ritenga che lo Stato membro in questione abbia mancato a un obbligo sancito dal trattato (articolo 228);

79. chiede alla Commissione di informare più compiutamente questo Parlamento dei progressi verso una forma di gestione più efficace del recupero degli indebiti (azione 96 della riforma interna della Commissione); si rammarica ancora una volta (cfr. la sua precitata risoluzione del 28 febbraio 2002) che la Commissione non abbia seguito le raccomandazioni di questo Parlamento ed abbia invece introdotto la norma secondo cui la procedura di recupero deve essere avviata entro tre mesi dal ricevimento della segnalazione di irregolarità da parte della Corte dei conti;

80. si felicita con la Commissione delle linee direttrici sull'applicazione del principio di proporzionalità in relazione alla rinuncia al recupero di debiti; è lieto di constatare che le linee direttrici introducono procedure chiare e trasparenti per l'estinzione del debito, in linea con gli auspici formulati da questo Parlamento;

81. chiede che, una volta adottata la sua decisione, la Commissione informi questo Parlamento della base del calcolo della correzione finanziaria applicata, da un lato, all'Olanda, nel quadro del FSE, dall'altro, alla Spagna, nell'ambito del caso del lino;

82. si attende che le procedure decisionali messe in atto dalla Commissione per le correzioni finanziarie siano aperte e trasparenti; rammenta l'articolo 213 del trattato, il quale stabilisce che i membri della Commissione "esercitano le loro funzioni in piena indipendenza" e che "si astengono da ogni atto incompatibile con il carattere delle loro funzioni"; rammenta il codice di condotta dei commissari secondo cui l'eliminazione del rischio di qualsiasi conflitto d'interesse contribuisce a garantire l'indipendenza dei commissari; rileva che, secondo il codice di condotta, il ruolo dei gabinetti dei commissari è di fungere, ove necessario, da interfaccia tra i commissari e i servizi di loro competenza senza interferire nella gestione di questi ultimi; si attende che i commissari e i loro gabinetti continuino ad osservare queste disposizioni; rammenta alla Commissione il suo impegno di riferire dettagliatamente in merito a correzioni finanziarie particolari e alle procedure seguite, su richiesta di questo Parlamento;

Per quanto concerne l'organo della lotta antifrode:

83. constata i limiti dell'azione dell'OLAF, come risulta dalla relazione di attività del comitato di sorveglianza (capitolo III, punto 3.2) dello stesso, non avendo esso potuto fornire indicazioni precise sulle misure adottate dalle autorità nazionali competenti nei diversi casi, né sull'eventuale imposizione di sanzioni amministrative o penali o sul recupero dei fondi, e constata ugualmente limiti all'ambito della sua azione (ad es., i settori dell'IVA citati dalla Corte dei conti al punto 1.90 della relazione annuale, "un altro elemento atto ad aumentare il rischio di frodi è costituito dall'assenza di una chiara base di coordinamento internazionale delle indagini dell'OLAF/Commissione relative all'IVA");

84. prende atto con preoccupazione della constatazione contenuta nella stessa relazione del Comitato di sorveglianza dell'OLAF (capitolo IV, punto 3.1.1), secondo la quale, sebbene una gran parte dei fascicoli dell'OLAF implichi elementi di natura penale, l'Ufficio non ha trasmesso le relazioni alle autorità giudiziarie nazionali competenti se non in un numero ridottissimo di casi;

85. chiede di essere informato sul ruolo specifico dell'OLAF nel quadro degli sforzi volti a proteggere la normativa dalle frodi;

86. è gravemente preoccupato per quanto concerne l'applicazione effettiva dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio(30) sulle inchieste dell'OLAF, per quanto riguarda la trasmissione delle informazioni tra gli organi e le istituzioni dell'Unione;

87. ritiene che la revisione del regolamento sopra menzionato dovrà necessariamente disciplinare la questione del "riconoscimento" da parte delle autorità nazionali delle indagini del'OLAF e del seguito da darvi;

88. deplora il fatto che l'istituzione di un procuratore europeo [COM(2000) 608], non sia stata ripresa dal Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000; accoglie con grande favore il Libro verde presentato nel dicembre 2001 [COM(2001) 715], come richiesto in ripetute occasioni da questo Parlamento, e considera che l'istituzione del procuratore europeo sia indispensabile per contrastare efficacemente le frodi al bilancio comunitario; sollecita l'inclusione dell'istituzione di un procuratore europeo nella convenzione onde consentirne l'inclusione nel trattato in tempo utile prima dell'ampliamento;

89. chiede di essere pienamente ed adeguatamente informato sugli sviluppi relativi a: traffici illeciti su prodotti derivati dal burro; "Foro europeo dei migranti"; "FSE", "Berlaymont", "ACEAL" e "IRELA"; si rammarica che non siano ancora disponibili i risultati definitivi dell'inchiesta interna dell'OLAF volta ad accertare se sussistano gli elementi per un'azione disciplinare;

Ampliamento

90. ritiene che la lotta contro le frodi e la tutela effettiva degli interessi finanziari delle Comunità debbano costituire una priorità assoluta nei paesi candidati e invita la Commissione a intraprendere sforzi particolari per fare in modo che, prima dell'adesione, tutti i paesi candidati abbiano instaurato autentici sistemi di contabilità, revisione dei conti e controllo conformi agli standard dell'Unione europea nei settori che beneficiano dell'assistenza finanziaria dell'Unione europea e, in particolare, che rientrano nella gestione condivisa degli stanziamenti comunitari; insiste sul fatto che le relazioni annuali sui progressi compiuti dai vari paesi debbano contenere informazioni chiare e dettagliate sull'esecuzione dell'aiuto finanziario di preadesione, sulle misure adottate per verificarla e sull'esito delle revisioni contabili e dei controlli in loco nonché sul capitolo 28 (controllo finanziario); rileva a tale riguardo l'importanza di una più intensa assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione europea al fine di migliorare la capacità amministrativa dei paesi candidati;

91. esprime profonda preoccupazione nel notare i ridotti progressi in direzione dell'informatizzazione del sistema di transito comunitario dopo la commissione d'inchiesta parlamentare; si attende che la Commissione presenti concrete proposte migliorative nel quadro del seguito dato al discarico 2000; chiede che siano prese tutte le misure necessarie possibili prima che qualsiasi paese candidato aderisca al'Unione europea e invita la commissione per il controllo dei bilanci a rivedere la situazione come una questione prioritaria e si richiama alla raccomandazione della commissione d'inchiesta del Parlamento europeo del 13 marzo 1997 sul sistema di transito comunitario;

Coinvolgimento del Parlamento

92. incarica sin d'ora il suo presidente di difendere i diritti di questo Parlamento dinnanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, qualora il Consiglio dovesse inserire nel nuovo regolamento finanziario disposizioni tali da mettere in qualche modo in discussione il diritto della nostra istituzione di ottenere informazioni ai sensi dell'articolo 276 del trattato CE, limitando di conseguenza i suoi poteri di controllo;

Settori di spesa

Settore "Giustizia e affari interni" (GAI)

93. a) chiede alla Corte dei conti di riconoscere esplicitamente, nell'inventario delle azioni di politica interna, il titolo B5-8 (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia), dedicandovi la necessaria attenzione;

b) constata che il tasso di esecuzione del bilancio 2000 per il titolo B5-8 (Spazio di libertà, sicurezza e giustizia), analizzato tenendo conto degli elementi obiettivi che hanno ritardato l'attuazione di alcune azioni e dell'assenza di una situazione d'urgenza, presenta un livello solo accettabile;

c) prende atto con soddisfazione dell'aumento rilevante del numero di audit effettuati dalla Commissione sui contratti gestiti dalla DG GAI;

d) constata che nel settore GAI gli importi recuperabili o le riduzioni dell'importo da versare a seguito degli audit ammontano a più del 10 % dell'importo totale dei contratti esaminati, mentre il tasso medio per il complesso degli audit svolti dalla Commissione è dell'ordine del 2 %;

e) chiede alla Commissione di intensificare i suoi sforzi, se necessario mediante sanzioni contrattuali, al fine di lottare contro l'utilizzo improprio di sovvenzioni e/o dichiarazioni superiori alle spese effettivamente sostenute;

f) nota con soddisfazione che al termine della sua relazione sugli stati finanziari dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) per l'esercizio 2000, la Corte dei conti conclude che i conti annuali sono affidabili e che le operazioni relative sono complessivamente legittime e regolari;

g) chiede agli organi dell'OEDT responsabili della gestione di dare seguito alle osservazioni specifiche della Corte, in particolare per quanto concerne:

- la gestione contabile degli immobilizzi e la tenuta dell'inventario,

- la tenuta dei fascicoli del personale: descrizione dei compiti, scheda della carriera, valutazione e informazione del personale;

h) nota con soddisfazione che al termine della sua relazione sugli stati finanziari dell'Osservatorio europeo per i fenomeni di razzismo e xenofobia per l'esercizio 2000, la Corte dei conti conclude che i conti annui sono affidabili e che le operazioni relative sono complessivamente legittime e regolari; questa conclusione dimostra la serietà degli sforzi compiuti dall'Osservatorio nell'anno 2000 per migliorare il proprio sistema di controllo interno;

i) chiede agli organi dell'Osservatorio europeo per i fenomeni di razzismo e xenofobia responsabili della gestione di dare seguito alle osservazioni specifiche della Corte, in particolare per quanto concerne:

- la gestione contabile degli immobilizzi, la tenuta dell'inventario e il controllo dei recuperi,

- il ravvicinamento sistematico tra i dati di contabilità di bilancio e la contabilità generale, al fine di garantire un miglior seguito della gestione finanziaria nel corso dell'anno;

94. ritiene che il modesto livello di esecuzione della linea di bilancio B5-5 0 3 sia sostanzialmente dovuto ai rigorosi requisiti fissati nell'invito a presentare proposte; reputa che, in linea generale, il requisito del carattere transnazionale quale presupposto per l'ammissibilità a beneficiare di contributi non debba andare al di là della richiesta dell'esistenza di un partenariato transnazionale che implichi operatori di tre Stati membri;

Agenzie

95. a) ritiene che, ai fini di un'efficace valutazione del fabbisogno finanziario delle agenzie nel quadro della procedura di bilancio e del controllo della loro gestione finanziaria in sede di discarico, è necessario che le commissioni competenti cooperino strettamente fra loro;

b) valuta positivamente, in questo contesto, la nomina, in seno alla commissione per i bilanci, di un relatore permanente per le agenzie e sollecita una revisione degli attuali orientamenti per la cooperazione tra le commissioni competenti per le agenzie specializzate;

c) ritiene che la revisione degli orientamenti dovrebbe concentrarsi sugli aspetti seguenti:

- garanzia di adeguati meccanismi di controllo in seno alle commissioni competenti,

- garanzia della trasparenza della procedura di bilancio,

- rafforzamento degli obblighi reciproci di informazione,

- maggiore chiarezza nella delimitazione delle competenze delle singole commissioni competenti;

Programma Daphne

96. chiede alla Commissione di presentare senza ritardo una relazione di valutazione sul programma Daphne, come previsto nella decisione n. 293/2000/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(31); attende che la Commissione incorpori nella relazione i risultati della valutazione, nonché informazioni sul finanziamento comunitario nei diversi settori d'azione cui è stata data esecuzione in base al programma; invita la Commissione a riferire particolarmente in merito alla bassa percentuale di utilizzo degli stanziamenti di pagamento nell'anno finanziario 2000;

Rete transeuropea di trasporto

97. rileva che il tasso di esecuzione del bilancio 2000 per la linea relativa alla rete transeuropea dei trasporti è soddisfacente; raccomanda che sia ulteriormente ridotto il numero dei progetti e che ci si concentri su quelli riguardanti l'eliminazione di importanti strozzature nella rete transeuropea dei trasporti e per i quali è immediatamente evidente il valore aggiunto europeo;

Cooperazione

98. a) constata che la riduzione della povertà è l'obiettivo fondamentale della politica comunitaria per lo sviluppo e che per conseguirlo occorre adeguare tale politica alle scadenze e ai calendari approvati in occasione del Vertice del millennio;

b) osserva che la Commissione ha sollevato le sue riserve rispetto agli obiettivi settoriali introdotti nel bilancio 2002, e ha iniziato ad adempiere ai suoi impegni per quanto riguarda il sistema di classificazione del comitato per l'assistenza allo sviluppo (CAD);

c) constata tuttavia che l'informazione permane imprecisa; auspica che nei prossimi esercizi di bilancio le cifre fornite siano totalmente affidabili e chiede, in particolare, che vengano chiariti i termini e i risultati dell'applicazione della condizionalità sociale in relazione agli aiuti all'adeguamento strutturale;

d) segnala che l'informazione sui risultati della partecipazione comunitaria alla strategia HIPC per la riduzione del debito è scadente; chiede alla Commissione di insistere presso la Banca africana per lo sviluppo affinché vengano accelerati i negoziati per le convenzioni con i paesi beneficiari; chiede alla Commissione chiarimenti per paese e risultati per quanto riguarda l'esecuzione della sua partecipazione alla strategia dei paesi poveri fortemente indebitati (HIPC);

e) deplora che i finanziamenti destinati alle infrastrutture e servizi sociali per l'esercizio 2000, secondo le stime preliminari della Commissione, siano inaccettabilmente bassi; ricorda i risultati della procedura di bilancio per l'esercizio 2002, attraverso i quali la Commissione si è impegnata a modificare questa situazione conformemente agli obiettivi prefissati;

f) sottolinea che un sistema di informazione trasparente conforme agli standard del CAD costituisce un primo passo verso un approccio maggiormente orientato ai risultati e insiste sul fatto che gli indicatori di risultato dello sviluppo in relazione con gli obiettivi rappresentano una priorità per la Commissione; chiede di essere tenuto esaustivamente informato e consultato su questo processo;

g) ritiene che la complementarità delle politiche di sviluppo degli Stati membri e il coordinamento con altri donatori costituiscano un elemento fondamentale per raggiungere gli obiettivi citati; chiede in questo senso che per le prossime procedure di discarico la Commissione presenti a questo Parlamento informazioni concrete sulle azioni svolte congiuntamente con altri donatori, nonché sui risultati delle stesse;

h) constata i ritardi nell'attuazione di progetti cofinanziati con le ONG; chiede alla Commissione informazioni sulla semplificazione e l'armonizzazione delle procedure;

i) prende atto della continua tendenza secondo cui la cooperazione tradizionale sotto forma di progetti viene sostituita da un sistema a norma del quale una proporzione crescente dei fondi detti "strumenti di esborso rapido", principalmente gli aiuti all'adeguamento strutturale, è destinato al sostegno diretto dei bilanci; ritiene che la Commissione e questo Parlamento debbano avviare un'analisi minuziosa dei vantaggi e degli svantaggi di questo approccio ed esorta la Commissione a presentare una comunicazione su questo tema;

Accesso ai documenti

99. a) afferma che a questo Parlamento, in quanto autorità di discarico, deve essere riconosciuto il medesimo accesso ai documenti della Commissione concesso alla Corte dei conti;

b) ribadisce che le regole dell'accordo quadro vigente concernenti l'accesso a documenti riservati si sono dimostrate insoddisfacenti per questo Parlamento in quanto autorità di discarico; incarica il suo presidente di aprire senza indugio negoziati sulla revisione dell'accordo quadro assicurando che il nuovo accordo sia conforme ai principi approvati dal Parlamento nell'aprile 2001 nella sua precitata risoluzione, del 4 aprile 2001, sul discarico 1999;

c) diffida il Consiglio dall'approvare nuovi regolamenti finanziari che limitino il diritto di accesso senza ostacoli di questo Parlamento alle informazioni necessarie all'esercizio dei suoi compiti relativi al discarico;

d) incarica il suo presidente di adire la Corte di giustizia qualora il Consiglio approvi regolamentazioni finanziarie che limitino i poteri di controllo di bilancio di questo Parlamento.

(1) GU C 359 del 15.12.2001.

(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(3) Protezione degli interessi finanziari della Comunità - Commissione, cfr. relazione annuale 2000 [COM(2001) 255, paragrafo 12].

(4) P5_TA(2002) 0084.

(5) GU C 324 del 20.11.2001.

(6) GU C 329 del 23.11.2001.

(7) GU C 168 del 12.6.2001.

(8) GU C 338 del 30.11.2001.

(9) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 82.

(10) GU C 124 del 25.4.2001.

(11) GU C 334 del 28.11.2001.

(12) GU L 290 del 23.10.1997, pag. 1.

(13) GU C 314 dell'8.11.2001, pag. 26.

(14) GU L 63 del 3.3.2001, pag. 21.

(15) GU C 34 E del 7.2.2002, pag. 367.

(16) GU L 160 del 15.6.2001, pag. 2.

(17) GU C 314 dell'8.11.2001, pag. 1.

(18) GU L 97 del 12.4.1997, pag. 12.

(19) Dato comunicato dalla Commissione il 7 febbraio 2002.

(20) Relazione speciale della Corte dei conti 2/1990 e nota della DG IV: "Restituzioni all'esportazione", pag. 6.

(21) GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

(22) GU L 42 del 16.2.1990, pag. 6.

(23) "Testi approvati" in tale data, punto 11.

(24) GU L 180 del 15.7.1999, pag. 53.

(25) GU C 309 del 16.11.1993.

(26) Relazione annuale della Corte dei conti, punto 2.77.

(27) GU L 45 del 17.2.2000, pag. 33.

(28) GU L 64 del 6.3.2001, pag. 13.

(29) GU L 178 del 12.7.1994, pag. 43.

(30) GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

(31) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 1.

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