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Document 32001Y0112(02)

    Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite

    GU C 10 del 12.1.2001, p. 4–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/05/2001

    32001Y0112(02)

    Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite

    Gazzetta ufficiale n. C 010 del 12/01/2001 pag. 0004 - 0007


    Iniziativa del Regno di Svezia in vista dell'adozione di una decisione GAI del Consiglio relativa alla trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite

    (2001/C 10/02)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30 e 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

    vista l'iniziativa del Regno di Svezia(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) La possibilità di trasmettere in modo lecito tra le autorità degli Stati membri campioni di sostanze stupefacenti illecite sequestrate ai fini di prevenzione, di individuazione, investigativi e di perseguimento dei reati accrescerebbe l'efficacia della lotta antidroga.

    (2) La lotta contro le droghe è una preoccupazione comune delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

    (3) Non esistono attualmente norme giuridiche vincolanti che disciplinino la trasmissione lecita di campioni di sostanze stupefacenti illecite sequestrate tra le autorità degli Stati membri. Sarebbe pertanto opportuno creare un sistema a livello dell'Unione europea per consentire la trasmissione lecita di detti campioni.

    (4) Tale sistema dovrebbe applicarsi a tutte le forme di trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite tra Stati membri. La trasmissione dovrebbe essere basata su un accordo tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro ricevente, unitamente all'informazione degli altri Stati membri il cui territorio fosse interessato.

    (5) L'accordo tra gli Stati membri interessati dovrebbe essere concluso da punti di contatto centralizzati sulla base di un formulario tipo di trasmissione dei campioni. Una volta debitamente compilato detto formulario, l'effettuazione del trasporto dovrebbe essere considerata lecita.

    (6) La trasmissione dovrebbe essere effettuata in modo che sia sufficientemente protetta e atta ad evitare utilizzazioni abusive dei campioni,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Istituzione di un sistema di trasmissione dei campioni

    1. La presente decisione istituisce un sistema per la trasmissione lecita tra Stati membri di campioni di sostanze stupefacenti illecite.

    2. La trasmissione di campioni di sostanze stupefacenti illecite (in seguito denominati: "campioni") è considerata lecita in tutti gli Stati membri quando è effettuata ai sensi della presente decisione.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione, per "sostanze stupefacenti" si intende:

    a) qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, menzionata negli elenchi I o II della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, nonché da detta convenzione come modificata dal protocollo del 1972;

    b) qualsiasi sostanza menzionata negli elenchi riveduti I, II, III e IV della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

    c) qualsiasi sostanza che rientri nell'ambito di applicazione delle decisioni adottate o che saranno adottate ai sensi dell'articolo 5 dell'azione comune 97/396/GAI del Consiglio, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche(3).

    Articolo 3

    Punti di contatto nazionali

    1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale competente ai fini dell'attuazione della presente decisione.

    2. Le informazioni relative ai punti di contatto nazionali designati, comprese eventuali successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio, che provvede a fare pubblicare dette informazioni nella Gazzetta ufficiale.

    3. I punti di contatto nazionali sono gli unici organi competenti ad autorizzare la trasmissione di campioni ai sensi della presente decisione.

    Articolo 4

    Accordo in merito alla trasmissione di campioni

    1. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro che intende spedire un campione e il punto di contatto nazionale dello Stato membro al quale detto campione è destinato concordano le modalità del trasporto. A tal fine, essi utilizzano il formulario per la trasmissione dei campioni di cui all'allegato.

    2. Quando la trasmissione di un campione implica il trasporto attraverso il territorio di un altro Stato membro ("Stato membro interessato"), il punto di contatto nazionale di tale Stato membro interessato è informato del trasporto previsto dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di spedizione. A tal fine, ogni Stato membro interessato riceve una copia del formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato.

    Articolo 5

    Mezzi di trasporto

    1. Lo Stato membro che spedisce il campione e lo Stato membro che lo riceve concordano le modalità del trasporto. Il trasporto di campioni è effettuato in maniera sufficientemente protetta.

    2. Le seguenti modalità di trasporto sono considerate sufficientemente protette:

    a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente;

    b) trasporto per corriere;

    c) trasporto in valigia diplomatica;

    d) trasporto per posta raccomandata (espresso).

    3. Il formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato di cui all'articolo 4 accompagna il campione per l'intera durata del trasporto.

    4. Le autorità degli Stati membri non ostacolano né trattengono alcun trasporto corredato di formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato, a meno che essi abbiano dubbi quanto al fatto che il formulario di trasmissione dei campioni sia stato rilasciato legalmente. In caso di dubbi sulla legalità di detto formulario, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che trattiene il trasporto prende quanto prima contatto con i punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili della compilazione del formulario di trasmissione dei campioni al fine di chiarire la questione.

    5. Se la modalità prescelta per la spedizione è il trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente, a tale funzionario, che non esercita alcun potere operativo, non è consentito indossare un'uniforme né svolgere eventuali altre missioni durante il trasporto.

    Articolo 6

    Natura e utilizzazione del campione

    1. La quantità del campione non eccede quella necessaria ai fini dell'attività delle autorità di polizia o delle autorità giudiziarie.

    2. L'utilizzazione del campione all'interno dello Stato membro ricevente è concordata tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro ricevente, fermo restando che i campioni possono essere utilizzati esclusivamente a fini di prevenzione, individuazione, investigativi e di perseguimento di reati.

    Articolo 7

    Valutazione

    1. La presente decisione è soggetta a valutazione in sede di Consiglio dell'Unione europea entro ...(4).

    2. Ai fini di detta valutazione, il punto di contatto nazionale di ogni Stato membro di spedizione archivia copia di tutti i formulari di trasmissione dei campioni rilasciati durante almeno gli ultimi cinque anni.

    Articolo 8

    Entrata in vigore

    La presente decisione ha effetto a decorrere dal [1o settembre 2001].

    Fatto a ...

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    (1) GU C ...

    (2) GU C ...

    (3) GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

    (4) Cinque anni dalla data in cui ha effetto la presente decisione.

    ALLEGATO

    FORMULARIO DI TRASMISSIONE DEI CAMPIONI

    A. Punto di contatto nazionale responsabile della spedizione del campione

    A.1. Nome: ...

    A.2. Recapito: ...

    A.3. Timbro

    A.4. Firma e data: ...

    B. Autorità di spedizione, autorità ricevente e utilizzazione prevista del campione nello Stato membro ricevente

    B.1. Il campione proviene da

    B.1.1. Nome: ...

    B.1.2. Recapito: ...

    B.2. Il campione è destinato a

    B.2.1. Nome: ...

    B.2.2. Recapito: ...

    B.3. Il campione è destinato ad essere utilizzato ai fini di:

    a) prevenzione di reati;

    b) individuazione di reati;

    c) indagini relative ad illeciti penali;

    d) perseguimento di illeciti penali;

    e) altro.

    C. Natura e quantità del campione

    C.1. Natura del campione (indicarne l'esatta composizione): ...

    C.2. Quantità del campione (indicarne la quantità esatta, vale a dire grammi, numero di pasticche, ecc.): ...

    D. Modalità della spedizione e itinerario previsti

    D.1. Per la spedizione sarà utilizzata la seguente modalità:

    a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente;

    b) trasporto per corriere;

    c) trasporto in valigia diplomatica;

    d) trasporto per posta raccomandata (espresso);

    e) altro.

    D.2. Itinerario previsto (indicare luogo di partenza, destinazione e itinerario generale tra detti due punti): ...

    D.3. Quando il trasporto dev'essere effettuato da un funzionario dello Stato membro di spedizione o dello Stato membro ricevente, indicare il mezzo di trasporto previsto (treno, automobile, ecc.): ...

    D.4. Punti di contatto nazionali degli Stati membri da informare a norma dell'articolo 4, paragrafo 2: ...

    E. Punto di contatto nazionale che prende in consegna il campione

    E.1. Nome: ...

    E.2. Recapito: ...

    E.3. Timbro

    E.4. Firma e data: ...

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