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Document 32001S0244

    Decisione n. 244/2001/CECA della Commissione, del 5 febbraio 2001, che modifica la decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa

    GU L 35 del 6.2.2001, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/244(1)/oj

    32001S0244

    Decisione n. 244/2001/CECA della Commissione, del 5 febbraio 2001, che modifica la decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/2001 pag. 0016 - 0017


    Decisione n. 244/2001/CECA della Commissione

    del 5 febbraio 2001

    che modifica la decisione n. 2136/97/CECA relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, primo comma,

    sentito il comitato consultivo e previo parere conforme del Consiglio deliberante all'unanimità,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione n. 2136/97/CECA della Commissione, del 12 settembre 1997, relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di taluni prodotti di acciaio dalla Federazione russa(1), modificata da ultimo dalla decisione n. 659/2000/CECA(2), recepisce nel diritto comunitario le disposizioni dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti siderurgici(3), in appresso denominato "accordo siderurgico". Questo accordo rientra nel quadro più generale dell'accordo di partenariato e di cooperazione (APC) che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra ed è previsto all'articolo 21 dello stesso(4).

    (2) L'accordo siderurgico riporta in allegato alcune dichiarazioni che ne costituiscono parte integrante. In particolare, la dichiarazione n. 3 precisa che "nel quadro dell'accordo [...], le parti contraenti decidono di non applicare fra di esse restrizioni quantitative, dazi doganali, oneri o altre misure analoghe all'esportazione di cascami ed avanzi di metalli ferrosi della voce 7204 della nomenclatura combinata [...]".

    (3) Per quanto riguarda la composizione delle controversie e le sanzioni commerciali nei settori contemplati dall'accordo siderurgico, si applicano le procedure pertinenti dell'APC. A norma dell'articolo 107, paragrafo 2, dell'APC "Se una delle parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo può prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le parti".

    (4) In data 16 aprile 1999, il governo russo ha adottato un decreto(5) che istituiva per un periodo di 6 mesi un dazio doganale del 15 % (con un importo minimo di 15 EUR/t) sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici. Tale decreto veniva giustificato quale azione volta a prevenire la sottrazione delle materie prime necessarie alla produzione dell'acciaio e a mantenere un livello minimo di attività delle aziende siderurgiche nazionali. In data 28 ottobre 1999(6), il governo russo ha prorogato per altri 6 mesi il primo decreto che istituiva il dazio doganale sulle esportazioni di rottami di ferro e di residui siderurgici.

    (5) I summenzionati decreti hanno per obiettivo e per risultato la riduzione delle esportazioni dalla Federazione russa dei prodotti interessati e sono pertanto indirettamente pregiudizievoli per l'industria siderurgica comunitaria.

    (6) In più occasioni la Comunità, ha formalmente richiamato l'attenzione delle autorità russe, nei consessi istituiti dall'accordo siderurgico e dall'APC, sull'incompatibilità del decreto in questione con le disposizioni dell'accordo siderurgico e ha chiesto l'immediata abolizione delle tasse sulle esportazioni di rottami di ferro russi.

    (7) Non essendosi trovata una soluzione accettabile per le parti nell'ambito di dette consultazioni, la Comunità ha ritenuto necessaria l'applicazione di contromisure commerciali appropriate per tutta la durata della violazione delle disposizioni dell'accordo siderurgico da parte della Federazione russa. Nel quadro della procedura di cui all'articolo 107, paragrafo 2, dell'APC, la Comunità ha ridotto del 12 % i limiti quantitativi applicabili nel 2000 alle importazioni comunitarie di taluni prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione russa(7) rispetto ai quantitativi indicati nell'allegato IV della decisione n. 2136/97/CECA. Detta riduzione rappresenta una reazione commisurata alla violazione.

    (8) Il 15 aprile 2000, il governo della Federazione russa ha prorogato sine die la misura contestata dalla Comunità(8).

    (9) Visto che non si profila ancora una soluzione della controversia, è opportuno che la Comunità rinnovi la sua contromisura riducendo del 12 %, per il 2001, i limiti quantitativi applicabili alle importazioni comunitarie di taluni prodotti siderurgici provenienti dalla Federazione russa rispetto ai livelli inizialmente previsti nell'accordo siderurgico,

    DECIDE:

    Articolo 1

    I limiti quantitativi corrispondenti al 2001 dell'allegato IV della decisione n. 2136/97/CECA sono sostituiti da quelli indicati nell'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La Commissione adotterà le opportune misure volte all'abrogazione della presente decisione dopo che la Federazione russa avrà messo in atto le misure necessarie per adempiere gli obblighi derivanti dalla dichiarazione n. 3 allegata all'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Federazione russa sul commercio di alcuni prodotti siderurgici.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2001.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 300 del 4.11.1997, pag. 15.

    (2) GU L 80 del 31.3.2000, pag. 13.

    (3) GU L 300 del 4.11.1997, pag. 52.

    (4) GU L 327 del 28.11.1997, pag. 3.

    (5) Decreto n. 441 del 16.4.1999 del governo della Federazione russa.

    (6) Decreto n. 1198 del 28.11.1999 del governo della Federazione russa.

    (7) Decisione n. 659/2000/CECA della Commissione (GU L 80 del 31.3.2000, pag. 13).

    (8) Decisione n. 351 del 15.4.2000 del governo della Federazione russa.

    ALLEGATO

    >SPAZIO PER TABELLA>

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