Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2488

    Regolamento (CE) n. 2488/2001 della Commissione, del 18 dicembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 335 del 19.12.2001, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2488/oj

    32001R2488

    Regolamento (CE) n. 2488/2001 della Commissione, del 18 dicembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 335 del 19/12/2001 pag. 0014 - 0014


    Regolamento (CE) n. 2488/2001 della Commissione

    del 18 dicembre 2001

    relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 2102/2001 della Commissione(2), ha fissato i quantitativi per i quali possono essere rilasciati i titoli di esportazione del sistema B diversi da quelli chiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.

    (2) Tenendo conto delle informazioni attualmente a disposizione della Commissione, per le arance, i quantitativi indicativi previsti per il periodo di esportazione in corso rischiano di essere ben presto superati. Tale superamento pregiudicherebbe il corretto funzionamento del regime delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

    (3) Per ovviare a tale situazione, è necessario respingere, fino alla fine del periodo di esportazione in corso, le domande di titoli del sistema B per le arance esportate dopo il 19 dicembre 2001,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le domande di titoli di esportazione del sistema B, presentate a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2102/2001 per le arance la cui dichiarazione di esportazione sia stata accettata dopo il 19 dicembre 2001 e prima del 15 gennaio 2002, sono respinte.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 19 dicembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.

    (2) GU L 283 del 27.10.2001, pag. 3.

    Top