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Document 32001R2371
Commission Regulation (EC) No 2371/2001 of 4 December 2001 opening tendering procedure No 42/2001 EC for the sale of wine alcohol for new industrial uses
Regolamento (CE) n. 2371/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 42/2001 CE
Regolamento (CE) n. 2371/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 42/2001 CE
GU L 320 del 5.12.2001, p. 7–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 2371/2001 della Commissione, del 4 dicembre 2001, recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 42/2001 CE
Gazzetta ufficiale n. L 320 del 05/12/2001 pag. 0007 - 0008
Regolamento (CE) n. 2371/2001 della Commissione del 4 dicembre 2001 recante apertura di una gara per la vendita di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali, n. 42/2001 CE LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), modificato dal regolamento (CE) n. 2826/2000(2), visto il regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2047/2001(4), in particolare l'articolo 80, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1623/2000 stabilisce le modalità d'applicazione relative allo smaltimento delle scorte di alcole costituite a seguito delle distillazioni di cui agli articoli 27, 28 e 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e detenute dagli organismi d'intervento. (2) È opportuno indire gare per la vendita di alcole di origine vinica destinato a nuove utilizzazioni industriali per ridurre le scorte di alcole vinico comunitario e consentire la realizzazione, nella Comunità, di progetti industriali di dimensioni limitate o la trasformazione di tali scorte in merci destinati all'esportazione a scopi industriali. L'alcole vinico comunitario in giacenza negli Stati membri è costituito da quantitativi provenienti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/1999(6), e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999. (3) In base al regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro(7), i prezzi delle offerte e le cauzioni devono essere espressi in euro e i pagamenti devono essere effettuati in euro. (4) È opportuno fissare i prezzi minimi per la presentazione delle offerte, differenziati in base alla categoria di utilizzazione finale. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si procede alla vendita mediante gara n. 42/2001 CE di alcole di origine vinica per nuove utilizzazioni industriali. L'alcole proviene dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e agli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ed è detenuto dall'organismo d'intervento francese. La vendita verte su un quantitativo di 100000 ettolitri di alcole a 100 % vol. I numeri delle cisterne, la loro ubicazione e la rispettiva capacità sono indicati nell'allegato. Articolo 2 La vendita avviene conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 79, 81, 82, 83, 84, 85, 95, 96, 97, 100 e 101 del regolamento (CE) n. 1623/2000 e all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2799/98. Articolo 3 Le offerte sono presentate presso la sede dell'organismo d'intervento interessato, detentore dell'alcole oggetto dell'offerta, al seguente indirizzo: Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex [tel. (0033-5) 57 55 20 00; telex: 57 20 25; fax (0033-5) 57 55 20 59] oppure spedite all'indirizzo suddetto per raccomandata. Le offerte sono inserite in una busta chiusa, recante la dicitura "Offerta gara n. 42/2001 CE per nuove utilizzazioni industriali", contenuta a sua volta nella busta indirizzata all'organismo d'intervento. Le offerte devono pervenire all'organismo d'intervento interessato entro le ore 12 del 20 dicembre 2001 (ora di Bruxelles). Ogni offerta è corredata della prova della costituzione, presso l'organismo d'intervento detentore dell'alcole, di una cauzione di partecipazione di 4 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. Articolo 4 I prezzi minimi per la presentazione delle offerte sono fissati a: 7,5 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di lieviti da panificazione, 26 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di prodotti chimici quali ammine e del cloralio destinati all'esportazione, 32 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato alla fabbricazione di acqua di Colonia da esportazione e 7,5 EUR per ettolitro d'alcole a 100 % vol. destinato ad altre utilizzazioni industriali. Articolo 5 Le formalità relative al prelievo di campioni sono definite all'articolo 98 del regolamento (CE) n. 1623/2000. Il prezzo dei campioni è fissato a 10 EUR al litro. L'organismo d'intervento fornisce tutte le informazioni complementari sulle caratteristiche degli alcoli messi in vendita. Articolo 6 La cauzione di buona esecuzione è fissata a 30 EUR per ettolitro di alcole a 100 % vol. Articolo 7 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. (2) GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2. (3) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. (4) GU L 276 del 19.10.2001, pag. 15. (5) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. (6) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 8. (7) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1. ALLEGATO GARA PER LA VENDITA DI ALCOLE PER NUOVE UTILIZZAZIONI INDUSTRIALI N. 42/2001 CE Luogo di magazzinaggio, volume e caratteristiche dell'alcole posto in vendita >SPAZIO PER TABELLA>