EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2200

Regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

GU L 299 del 15.11.2001, p. 1–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2200/oj

32001R2200

Regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione, del 17 ottobre 2001, relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Gazzetta ufficiale n. L 299 del 15/11/2001 pag. 0001 - 0082


Regolamento (CE) n. 2200/2001 della Commissione

del 17 ottobre 2001

relativo all'autorizzazione provvisoria di additivi nell'alimentazione degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista, in particolare, la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare gli articoli 3, 9 e 9 I,

considerando quanto segue:

(1) Gli articoli 9 E, paragrafo 1, e 9 I, paragrafo 1, della direttiva prevedono che possa essere concessa un'autorizzazione provvisoria di nuovi additivi o di nuove utilizzazioni di additivi per un determinato periodo.

(2) L'articolo 4 della direttiva definisce la procedura per tale autorizzazione.

(3) Le autorizzazioni provvisorie attuali di molti additivi scadono il 30 settembre, ed è opportuno prorogarle per la durata massima concessa dalle disposizioni della direttiva 70/524/CEE, vale a dire fino al quarto anniversario della prima autorizzazione provvisoria nel caso di sostanze autorizzate a titolo provvisorio ai sensi dell'articolo 9e(1) della direttiva 70/524/CEE e fino al quinto anniversario nel caso di sostanze che figurano nell'allegato II della direttiva 70/524/CEE entro il 1o aprile 1998.

(4) Le autorizzazioni provvisorie concesse ai sensi del presente regolamento durano un periodo specifico, fatta salva la possibilità di ritirarle in qualunque momento, ai sensi degli articoli 9 M e 11 della direttiva.

(5) Inoltre, le autorizzazioni per l'uso di antibiotici in qualità di additivi negli alimenti per animali sono attualmente sottoposte a riesame alla luce dell'emergenza di gravi problemi relativi agli effetti potenziali dell'uso di antibiotici quali additivi nell'alimentazione degli animali relativamente all'efficacia degli antibiotici stessi al momento dell'uso terapeutico negli esseri umani, preoccupazioni evidenziate dal fatto che la Svezia ne ha proibito l'uso sul proprio territorio sulla base dell'articolo 11 della direttiva, nonché in considerazione dei pareri sulla resistenza antimicrobica adottati dal comitato scientifico direttivo il 28 maggio 1999 e il 10 e 11 maggio 2001. La Commissione esamina inoltre l'aspetto più generale dell'uso degli antibiotici quali additivi nell'alimentazione animale.

(6) La proroga del periodo di validità delle autorizzazioni provvisorie dev'essere considerata soltanto un provvedimento amministrativo, che non implica una nuova valutazione degli additivi interessati.

(7) Per ragioni di coerenza e leggibilità, tutte le autorizzazioni provvisorie di additivi negli alimenti per animali, la cui durata non supera 4 o 5 anni, devono essere riunite nel presente regolamento.

(8) Il presente regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 2697/2000 della Commissione, del 27 novembre 2000, relativo alle autorizzazioni provvisorie di additivi nell'alimentazione degli animali(3). Pertanto si abroga il regolamento (CE) n. 2697/2000.

(9) Le autorizzazioni provvisorie per la maggior parte degli additivi scadono il 30 settembre 2001. Pertanto il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o ottobre 2001.

(10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per l'alimentazione animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli additivi di cui all'allegato del presente regolamento sono autorizzati a titolo provvisorio conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE, conformemente alle condizioni indicate nell'allegato.

Il regolamento (CE) n. 2697/2000 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o ottobre 2001, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 2001.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

(2) GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20.

(3) GU L 319 del 16.12.2000, pag. 1.

ALLEGATO

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

Top