Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2045

    Regolamento (CE) n. 2045/2001 della Commissione, del 18 ottobre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001

    GU L 276 del 19.10.2001, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2045/oj

    32001R2045

    Regolamento (CE) n. 2045/2001 della Commissione, del 18 ottobre 2001, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001

    Gazzetta ufficiale n. L 276 del 19/10/2001 pag. 0013 - 0013


    Regolamento (CE) n. 2045/2001 della Commissione

    del 18 ottobre 2001

    che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), e in particolare l'articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione(5).

    (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

    (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le offerte comunicate dal 12 al 18 ottobre 2001, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 19 ottobre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

    (4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

    (5) GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

    Top