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Document 32001R1828
Commission Regulation (EC) No 1828/2001 of 17 September 2001 on issuing A2 export licences for fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1828/2001 della Commissione, del 17 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1828/2001 della Commissione, del 17 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli
GU L 248 del 18.9.2001, p. 39–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1828/2001 della Commissione, del 17 settembre 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 248 del 18/09/2001 pag. 0039 - 0040
Regolamento (CE) n. 1828/2001 della Commissione del 17 settembre 2001 relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000(2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1705/2001 della Commissione(3), ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare. (2) Per i pomodori, le arance, i limoni, le uve da tavola e le mele, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dai tassi indicativi. I tassi definitivi non possono essere superiori ai tassi indicativi maggiorati del 50 %. (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1705/2001, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2190/96 è fissata al 18 settembre 2001. 2. Nell'allegato del presente regolamento sono fissati i tassi definitivi delle restituzioni e le percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1. 3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2190/96, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori ai corrispondenti tassi definitivi indicati nell'allegato sono considerate nulle. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (2) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16. (3) GU L 232 del 30.8.2001, pag. 10. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>