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Document 32001R1768

    Regolamento (CE) n. 1768/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per il riso e le rotture di riso

    GU L 239 del 7.9.2001, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1768/oj

    32001R1768

    Regolamento (CE) n. 1768/2001 della Commissione, del 6 settembre 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per il riso e le rotture di riso

    Gazzetta ufficiale n. L 239 del 07/09/2001 pag. 0024 - 0024


    Regolamento (CE) n. 1768/2001 della Commissione

    del 6 settembre 2001

    relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per il riso e le rotture di riso

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per il riso e le rotture di riso sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 4, 5 e 6 settembre 2001.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1006 20 11 90/00, 1006 20 13 90/00, 1006 20 15 90/00, 1006 20 17 90/00, 1006 20 92 90/00, 1006 20 94 90/00, 1006 20 96 90/00, 1006 20 98 90/00, 1006 30 21 90/00, 1006 30 23 90/00, 1006 30 25 90/00, 1006 30 27 90/00, 1006 30 42 90/00, 1006 30 44 90/00, 1006 30 46 90/00, 1006 30 48 90/00, 1006 30 61 91/00, 1006 30 61 99/00, 1006 30 63 91/00, 1006 30 63 99/00 presentate il 4, 5 e 6 settembre 2001.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

    (3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (4) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

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