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Document 32001R1677

    Regolamento (CE) n. 1677/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

    GU L 227 del 23.8.2001, p. 15–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/02/2002; abrog. impl. da 32002R0322

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1677/oj

    32001R1677

    Regolamento (CE) n. 1677/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

    Gazzetta ufficiale n. L 227 del 23/08/2001 pag. 0015 - 0021


    Regolamento (CE) n. 1677/2001 del Consiglio

    del 13 agosto 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 772/1999 che istituisce un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi sulle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1), in particolare l'articolo 8,

    visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea(2), in particolare l'articolo 13,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

    (1) Il 31 agosto 1996 la Commissione ha annunciato, con due distinti avvisi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, l'apertura di un procedimento antidumping(3) e di un procedimento antisovvenzioni(4) relativi alle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia.

    (2) Al termine dei procedimenti suddetti, nel settembre 1997 sono stati istituiti, con i regolamenti (CE) n. 1890/97(5) e (CE) n. 1891/97(6) del Consiglio, dazi antidumping e dazi compensativi per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

    (3) Contemporaneamente, la Commissione ha accettato, con decisione 97/634/CE(7), gli impegni di 190 esportatori norvegesi. Le importazioni nella Comunità del salmone d'allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia (in seguito denominato "il prodotto in esame") esportato da queste società sono state pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi summenzionati.

    (4) I regolamenti (CE) n. 1890/97 e (CE) n. 1891/97 sono poi stati sostituiti dal regolamento (CE) n. 772/1999(8) in seguito alla modifica della forma del dazio.

    B. MANCATO RISPETTO DELL'IMPEGNO

    (5) Gli impegni offerti dalle società norvegesi impongono loro, tra l'altro, di inviare alla Commissione relazioni trimestrali dettagliate sulle loro vendite nella Comunità del prodotto in esame. Le relazioni devono pervenire alla Commissione entro 30 giorni dalla fine del trimestre in questione.

    (6) Per il quarto trimestre del 2000, due società norvegesi, Marstein Seafood AS (impegno n. 1/93, codice addizionale TARIC 8197 ) e Westmarine AS (impegno n. 1/192, codice addizionale TARIC 8625 ), non hanno adempiuto all'obbligo di presentare le relazioni sulle vendite entro il termine prescritto, senza peraltro offrire alcuna spiegazione in merito al mancato rispetto dell'impegno. Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/644/CE della Commissione, del 20 luglio 2001, recante modifica della decisione 97/634/CE che accetta gli impegni offerti in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di salmone di allevamento dell'Atlantico originario della Norvegia(9).

    (7) Dal momento che sono state constatate violazioni degli impegni, la Commissione ha ritirato l'accettazione di detti impegni. Pertanto, nei confronti delle due società interessate occorre istituire senza indugio un dazio antidumping e un dazio compensativo definitivi.

    C. NUOVO ESPORTATORE E CAMBIAMENTO DI NOME

    (8) Due società norvegesi, Atlantis AS e Cape Fish AS, hanno affermato di essere "nuovi esportatori" ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 772/1999 in combinato disposto con l'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96 e con l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 2026/97, e hanno offerto impegni. Dopo aver esaminato la questione, si è stabilito che i richiedenti soddisfacevano le condizioni necessarie per essere considerati nuovi esportatori e, di conseguenza, la Commissione ha accettato gli impegni offerti. L'esenzione dal pagamento dei dazi antidumping e compensativi dovrebbe pertanto essere estesa a queste società.

    (9) Un esportatore norvegese che ha assunto impegni ha informato la Commissione che il gruppo di società a cui appartiene è stato riorganizzato e che un'altra società del gruppo si occupa ora delle esportazioni nella Comunità. L'esportatore in questione ha chiesto pertanto che il suo nome venga sostituito nell'elenco delle società i cui impegni sono stati accettati allegato alla decisione 97/634/CE, come pure nell'elenco delle società che beneficiano di un'esenzione dai dazi antidumping e compensativi allegato al regolamento (CE) n. 772/1999.

    (10) Altri due esportatori hanno comunicato alla Commissione di aver cambiato ragione sociale e hanno chiesto che fossero modificati gli elenchi delle società di cui al precedente considerando.

    (11) Avendo esaminato la natura delle richieste, la Commissione ritiene che siano tutte accettabili poiché non comportano modifiche sostanziali tali da rendere necessaria una nuova valutazione del dumping o delle sovvenzioni, né influiscono in alcun modo sulle considerazioni che hanno determinato l'accettazione dell'impegno. Le conclusioni della Commissione a questo proposito sono illustrate più diffusamente nella decisione 2001/644/CE.

    D. MODIFICA DELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO (CE) N. 772/1999

    (12) In considerazione di quanto precede, occorre modificare l'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999, in cui figura l'elenco delle società esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 772/1999 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    1. a) Sono istituiti dazi antidumping e dazi compensativi definitivi sulle importazioni di salmone d'allevamento dell'Atlantico (non allo stato libero) di cui ai codici NC ex 0302 12 00 (codici TARIC: 0302 12 00*21, 0302 12 00*22, 0302 12 00*23 e 0302 12 00*29 ), ex 0303 22 00 (codici TARIC: 0303 22 00*21, 0303 22 00*22, 0303 22 00*23 e 0303 22 00*29 ), ex 0304 10 13 (codici TARIC: 0304 10 13*21 e 0304 10 13*29 ) ed ex 0304 20 13 (codici TARIC: 0304 20 13*21 e 0304 20 13*29 ) originario della Norvegia ed esportato dalla Marstein Seafood AS o dalla Westmarine AS.

    b) I dazi non si applicano al salmone d'allevamento dell'Atlantico allo stato libero (codici TARIC: 0302 12 00*11, 0304 10 13*11, 0303 22 00*11 e 0304 20 13*11 ). Ai fini del presente regolamento, per salmone allo stato libero s'intende quello catturato in mare, per il quale le parti interessate abbiano fornito prove soddisfacenti alle autorità competenti degli Stati membri di sbarco mediante tutti i documenti doganali e di trasporto necessari.

    2. a) L'aliquota del dazio compensativo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 3,8 %.

    b) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari a 0,32 EUR/kg di peso netto del prodotto. Se tuttavia il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo dei dazi compensativi e antidumping, risulta inferiore al prezzo minimo corrispondente di cui al paragrafo 3, il dazio antidumping da riscuotere equivale alla differenza tra detto prezzo minimo e il prezzo franco frontiera comunitaria, al lordo del dazio compensativo.

    3. Ai fini del paragrafo 2, si applicano i seguenti prezzi minimi per chilogrammo di peso netto del prodotto:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 agosto 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    L. Michel

    (1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

    (2) GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

    (3) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 18.

    (4) GU C 253 del 31.8.1996, pag. 20.

    (5) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 1. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 772/1999 (GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1).

    (6) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 19. Regolamento abrogato dal regolamento (CE) n. 772/1999.

    (7) GU L 267 del 30.9.1997, pag. 81. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/544/CE (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 50).

    (8) GU L 101 del 16.4.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1469/2001 (GU L 195 del 19.7.2001, pag. 1).

    (9) Vedi pagina 49 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    Elenco delle società i cui impegni sono stati accettati e che sono pertanto esentate dai dazi antidumping e dai dazi compensativi definitivi

    >SPAZIO PER TABELLA>

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