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Document 32001R1641

Regolamento (CE) n. 1641/2001 della Commissione, del 10 agosto 2001, recante apertura di gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 3446/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine

GU L 217 del 11.8.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1641/oj

32001R1641

Regolamento (CE) n. 1641/2001 della Commissione, del 10 agosto 2001, recante apertura di gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 3446/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine

Gazzetta ufficiale n. L 217 del 11/08/2001 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 1641/2001 della Commissione

del 10 agosto 2001

recante apertura di gare per la fissazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Gran Bretagna e che deroga al regolamento (CEE) n. 3446/90 recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune di mercati nel settore delle carni ovine e caprine(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93(4), stabilisce tra l'altro norme dettagliate sulle procedure di gara.

(2) Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96(6), fissa in particolare i quantitativi minimi per i quali si può aprire una procedura di gara.

(3) Il regolamento (CEE) n. 2137/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di ovini e alla qualità tipo comunitaria delle carcasse di ovini fresche e refrigerate, che proroga il regolamento (CEE) n. 338/91(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2536/97(8), definisce la presentazione tipo delle carcasse e delle mezzene.

(4) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98 prevede la possibilità di avviare una procedura di gara per l'aiuto all'ammasso privato. Secondo l'articolo citato, tale misura viene applicata in funzione della situazione di ciascuna zona di quotazione.

(5) A causa della situazione di mercato particolarmente difficile creatasi in seguito all'insorgenza di focolai di afta epizootica e considerato che ricorrono le condizioni stabilite all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2467/98, si ritiene opportuno avviare una tale procedura in Gran Bretagna. Al fine di assicurare che le carcasse conferite all'ammasso siano di qualità adeguata, è necessario fissare un peso minimo. Occorre inoltre limitare le regioni di provenienza degli agnelli a quelle temporaneamente indenni dall'afta epizootica e derogare alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 per quanto riguarda la bollatura delle carcasse.

(6) Vanno presi provvedimenti atti a consentire il disossamelo durante il periodo di conferimento. Tuttavia, a fini di semplificazione, i contratti devono essere basati sul peso delle carcasse conferite all'ammasso. È pertanto necessario derogare al regolamento (CEE) n. 3446/90.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperte in Gran Bretagna procedure di gara per l'aiuto all'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello del peso minimo di 15 chilogrammi. Le carcasse e le mezzene sono presentate conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2137/92 e provengono da agnelli che sono stati allevati in aziende situate in regioni dove non è stato denunciato alcun focolaio di afta epizootica negli scorsi 90 giorni e che sono stati macellati in tali regioni.

2. Sulla base delle disposizioni di cui ai regolamenti (CEE) n. 3446/90 e (CEE) n. 3447/90, le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento dello Stato membro entro le ore 14.00 del 27 agosto 2001 e all'organismo d'intervento competente entro le ore 14.00 del 17 settembre 2001.

Articolo 2

In deroga al disposto dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3446/90, le carcasse e le mezzene sono bollate conformemente alle disposizioni contenute nella decisione 2001/304/CE della Commissione(9), relativa alla bollatura e a taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito.

Articolo 3

In deroga al disposto dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3446/90, si applica quanto segue:

1) Durante le operazioni di conferimento il contraente può tagliare o disossare, in tutto o in parte, i prodotti di cui trattasi, a condizione che sia messo in lavorazione solo il quantitativo oggetto del contratto e che tutti i prodotti ottenuti dalle operazioni di taglio o disossamento vengano immagazzinati. L'organismo d'intervento può chiedere al contraente di manifestare l'intenzione di avvalersi di tale facoltà almeno due giorni lavorativi prima del magazzinaggio di ogni singola partita. I grossi tendini, le cartilagini, i pezzi di grasso ed altre rifilature ottenute dal taglio o dal disossamento non possono essere immagazzinati.

2) Le operazioni di conferimento all'ammasso iniziano, per ogni singola partita del quantitativo oggetto del contratto, il giorno in cui la partita stessa è sottoposta al controllo dell'organismo d'intervento. Questa data corrisponde al momento dell'accertamento del peso netto del prodotto fresco o refrigerato:

a) nel luogo di ammasso, quando le carni sono congelate sul posto;

b) nel luogo di congelazione, quando le carni sono congelate in impianti idonei fuori del luogo di ammasso;

c) nel luogo di disossamento o di taglio, quando le carni sono conferite all'ammasso dopo il disossamento o il taglio.

3) L'importo dell'aiuto è fissato per tonnellata ed è in funzione del peso determinato conformemente al paragrafo 2.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

(3) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.

(4) GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

(5) GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46.

(6) GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6.

(7) GU L 214 del 30.7.1992, pag. 1.

(8) GU L 347 del 18.12.1997, pag. 6.

(9) GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6.

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