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Document 32001R1558

Regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

GU L 205 del 31.7.2001, p. 33–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1558/oj

32001R1558

Regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

Gazzetta ufficiale n. L 205 del 31/07/2001 pag. 0033 - 0035


Regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione

del 30 luglio 2001

che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001(4), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) Data la situazione attuale sui mercati dei cereali, è opportuno indire, per l'orzo, una gara per la restituzione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

(2) Le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95. Fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione. L'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta.

(3) È neccessario stabilire un periodo di validità specifico per i titoli rilasciati nel quadro della presente gara. Tale validità deve corrispondere al fabbisogno del mercato mondiale per la campagna 2001/2002.

(4) Per assicurare un eguale trattamento a tutti gli interessati, è necessario che la durata di validità del titolo rilasciato sia identica.

(5) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti.

(6) Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.

2. L'aggiudicazione riguarda l'orzo destinato ad essere esportato verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada.

3. La gara è aperta fino al 30 maggio 2002. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1501/95, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 2 agosto 2001.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1000 t.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. In deroga al disposto dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli(5), i titoli d'esportazione rilasciati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1501/95 si considerano rilasciati, ai fini della determinazione della durata di validità, il giorno di presentazione dell'offerta.

2. I titoli d'esportazione rilasciati nell'ambito della presente gara sono validi dalla data del loro rilascio, ai sensi del paragrafo 1, sino alla fine del quarto mese seguente.

Articolo 5

In deroga alle disposizioni dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione(6), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 90/2001(7), la prova dell'avvenuto espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo non è richiesta per il pagamento della restituzione fissata nell'ambito della presente gara, purché l'operatore comprovi che un quantitativo di prodotti cerealicoli pari ad almeno 1500 tonnellate ha lasciato il territorio doganale della Comunità su una nave idonea alla navigazione marittima.

Articolo 6

1. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92:

- di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, oppure

- di non dar seguito alla gara.

2. Ove venga fissata una restituzione massima all'esportazione, sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

Articolo 7

Le offerte devono pervenire alla Commissione, per il tramite degli Stati membri, al più tardi un'ora e mezza dopo la scadenza del termine settimanale di presentazione delle offerte specificato nel bando di gara. Esse devono essere trasmesse conformemente allo schema riprodotto nell'allegato I, rivolgendosi ai numeri menzionati nell'allegato II.

In mancanza di offerte, gli Stati membri ne informano la Commissione nello stesso termine massimo di cui al comma precedente.

Articolo 8

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono le ore del Belgio.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

Per la Commissione

Frederik Bolkestein

Membro della Commissione

(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

(4) GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

(5) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

(6) GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11.

(7) GU L 14 del 18.1.2001, pag. 22.

ALLEGATO I

Gara settimanale per la restituzione all'esportazione di orzo verso qualsiasi paese terzo, esclusi gli Stati Uniti d'America e il Canada

[Regolamento (CE) n. 1558/2001]

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ALLEGATO II

>SPAZIO PER TABELLA>

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