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Document 32001R1556

    Regolamento (CE) n. 1556/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    GU L 205 del 31.7.2001, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2001; abrog. impl. da 32001R2135

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1556/oj

    32001R1556

    Regolamento (CE) n. 1556/2001 della Commissione, del 30 luglio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 205 del 31/07/2001 pag. 0023 - 0024


    Regolamento (CE) n. 1556/2001 della Commissione

    del 30 luglio 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1273/2001(4), prevede la sorveglianza dell'importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all'articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione per la sorveglianza delle importazioni preferenziali(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001(6).

    (2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura(7) concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali del ciclo Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 1997, il 1998 e il 1999, è opportuno modificare i livelli limite per l'applicazione dei dazi addizionali per le mele.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso è applicabile a partire dal 1o settembre 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Frederik Bolkestein

    Membro della Commissione

    (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

    (2) GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

    (3) GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1.

    (4) GU L 175 del 28.6.2001, pag. 12.

    (5) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (6) GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

    (7) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.

    ALLEGATO

    "ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nel quadro del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione ex, il campo d'applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    >SPAZIO PER TABELLA>"

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