This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32001R1287
Commission Regulation (EC) No 1287/2001 of 28 June 2001 on the issuing of system B export licences for fruit and vegetables
Regolamento (CE) n. 1287/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1287/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
GU L 176 del 29.6.2001, p. 32–33
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Regolamento (CE) n. 1287/2001 della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli
Gazzetta ufficiale n. L 176 del 29/06/2001 pag. 0032 - 0033
Regolamento (CE) n. 1287/2001 della Commissione del 28 giugno 2001 relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione, del 14 novembre 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2000(2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 862/2001 della Commissione(3), ha fissato i quantitativi indicativi previsti per il rilascio dei titoli di esportazione, diversi da quelli richiesti nell'ambito dell'aiuto alimentare. (2) Sulla base delle informazioni di cui la Commissione attualmente dispone, tali quantitativi indicativi risultano superati per i limoni e le mele. (3) Tali superamenti non compromettono il rispetto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi in conformità dell'articolo 300 del trattato. Per i titoli del sistema B richiesti dal 14 maggio al 13 giugno 2001 occorre fissare, per tutti i prodotti, il tasso di restituzione applicabile al livello del tasso indicativo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le percentuali di rilascio da applicare ai quantitativi richiesti e i tassi delle restituzioni applicabili per i titoli di esportazione del sistema B di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 chiesti dal 14 maggio al 13 giugno 2001, sono fissati nell'allegato del presente regolamento. Il disposto del comma precedente non si applica ai titoli richiesti nel quadro dell'aiuto alimentare di cui all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 2001. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 2001. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (2) GU L 34 del 9.2.2000, pag. 16. (3) GU L 122 del 3.5.2001, pag. 8. ALLEGATO del regolamento della Commissione, del 28 giugno 2001, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema B nel settore degli ortofrutticoli Percentuali di rilascio dei quantitativi richiesti e tassi delle restituzioni applicabili ai titoli del sistema B richiesti dal 14 maggio al 13 giugno 2001 >SPAZIO PER TABELLA>