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Document 32001R1125

Regolamento (CE) n. 1125/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

GU L 153 del 8.6.2001, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1125/oj

32001R1125

Regolamento (CE) n. 1125/2001 della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

Gazzetta ufficiale n. L 153 del 08/06/2001 pag. 0016 - 0017


Regolamento (CE) n. 1125/2001 della Commissione

del 7 giugno 2001

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1ο giugno 2001, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1069/2001 della Commissione(3).

(2) L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 1069/2001 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 1069/2001 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

(3) GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 giugno 2001, che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

>SPAZIO PER TABELLA>

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