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Document 32001R0907

Regolamento (CE) n. 907/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

GU L 127 del 9.5.2001, p. 30–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/05/2001; abrogato da 32001R0924

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/907/oj

32001R0907

Regolamento (CE) n. 907/2001 della Commissione, dell'8 maggio 2001, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 09/05/2001 pag. 0030 - 0032


Regolamento (CE) n. 907/2001 della Commissione

dell'8 maggio 2001

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2),

visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98(4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

(3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.

(4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.

(5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.

(6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

(3) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

(4) GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

>SPAZIO PER TABELLA>

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