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Document 32001R0895

Regolamento (CE) n. 895/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, che stabilisce, per il mese di aprile 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

GU L 126 del 8.5.2001, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/895/oj

32001R0895

Regolamento (CE) n. 895/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, che stabilisce, per il mese di aprile 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 126 del 08/05/2001 pag. 0004 - 0005


Regolamento (CE) n. 895/2001 della Commissione

del 7 maggio 2001

che stabilisce, per il mese di aprile 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2),

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro(3),

visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/1999(5), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio. Tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente. Tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1o gennaio 1999, a seguito dell'introduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica.

(2) In applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di aprile 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2038/1999 per il mese di aprile 2001 figura in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'8 maggio 2001.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

(3) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(4) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

(5) GU L 195 del 28.7.1999, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 7 maggio 2001, che stabilisce, per il mese di aprile 2001, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

Tassi di cambio specifici

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