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Document 32001R0610

Regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

GU L 90 del 30.3.2001, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2005; abrog. impl. da 32005R0489

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/610/oj

32001R0610

Regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione, del 29 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 30/03/2001 pag. 0017 - 0019


Regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione

del 29 marzo 2001

che modifica il regolamento (CE) n. 708/98 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000(2), in particolare l'articolo 8, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni per la presa in consegna del risone da parte degli organismi d'intervento sono fissate dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione(3), modificato dal regolamento (CE) n. 691/1999(4). L'articolo 2 di detto regolamento determina le condizioni per l'accettazione del riso all'intervento e l'articolo 3 stabilisce i criteri per l'applicazione delle maggiorazioni e delle detrazioni, in particolare per quanto concerne la resa alla lavorazione.

(2) L'esperienza effettuata nelle ultime campagne mostra che per il riso conferito all'intervento le rese alla lavorazione sono nella maggior parte dei casi superiori alle rese di base, previste all'allegato II.B del regolamento (CE) n. 708/98.

(3) Al fine di rafforzare il ruolo di rete di sicurezza svolto dall'intervento e di incoraggiare la produzione di riso di buona qualità, è necessario perfezionare i criteri d'intervento.

(4) Una rettifica delle rese alla lavorazione stabilite nell'allegato II.B del regolamento (CE) n. 708/98, unitamente ad una riduzione degli attuali importi dele maggiorazioni e delle detrazioni e ad una minore tolleranza per le rese che si discostano dalla resa di base sembrano costituire le misure più efficaci per promuovere la produzione di riso di qualità e, nel contempo, assicurare la qualità del riso ammassato dagli organismi d'intervento.

(5) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 708/98 è modificato come segue:

1) Il testo del secondo trattino dell'articolo 2, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"- la resa alla lavorazione non è inferiore di 7 punti alle rese di base di cui all'allegato II.B,".

2) L'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

(3) GU L 98 del 31.3.1998, pag. 21.

(4) GU L 87 del 31.3.1999, pag. 8.

ALLEGATO

"ALLEGATO II

A. Maggiorazioni e detrazioni relative alla resa alla lavorazione

>SPAZIO PER TABELLA>

>SPAZIO PER TABELLA>

B. Resa di base alla lavorazione

>SPAZIO PER TABELLA>"

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