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Document 32001R0601

    Regolamento (CE) n. 601/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati a essere trasferiti a un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio

    GU L 89 del 29.3.2001, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/601/oj

    32001R0601

    Regolamento (CE) n. 601/2001 della Commissione, del 28 marzo 2001, che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati a essere trasferiti a un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio

    Gazzetta ufficiale n. L 089 del 29/03/2001 pag. 0014 - 0015


    Regolamento (CE) n. 601/2001 della Commissione

    del 28 marzo 2001

    che stabilisce i quantitativi del limite di garanzia autorizzati a essere trasferiti a un altro gruppo di varietà per il raccolto 2001 nel settore del tabacco greggio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1336/2000(2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2001 fissati dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 660/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92 e che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia, per gruppo di varietà e per Stato membro, per i raccolti 1999, 2000 e 2001(3). L'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92 consente alla Commissione di autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia da un gruppo di varietà a un altro. Tali trasferimenti non comportano una spesa supplementare tra gruppi di varietà a carico del FEAOG, né un aumento del limite di garanzia globale stabilito per ciascuno Stato membro.

    (2) Il presente regolamento deve essere applicabile il più rapidamente possibile e assai prima della scadenza prevista per la conclusione dei contratti di coltivazione stabilita all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione, del 28 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio in ordine al regime di premi, alle quote di produzione e all'aiuto specifico alle associazioni di produttori nel settore del tabacco greggio(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 385/2001(5).

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per il raccolto 2001 gli Stati membri sono autorizzati a trasferire a un altro gruppo di varietà, anteriormente al termine per la conclusione dei contratti di coltivazione previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98, i quantitativi che figurano nell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70.

    (2) GU L 154 del 27.6.2000, pag. 2.

    (3) GU L 83 del 27.3.1999, pag. 10.

    (4) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

    (5) GU L 57 del 27.2.2001, pag. 18.

    ALLEGATO

    Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà a un altro gruppo di varietà

    >SPAZIO PER TABELLA>

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