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Document 32001R0560

Regolamento (CE) n. 560/2001 della Commissione, del 22 marzo 2001, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2000/2001

GU L 84 del 23.3.2001, p. 5–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/560/oj

32001R0560

Regolamento (CE) n. 560/2001 della Commissione, del 22 marzo 2001, che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2000/2001

Gazzetta ufficiale n. L 084 del 23/03/2001 pag. 0005 - 0005


Regolamento (CE) n. 560/2001 della Commissione

del 22 marzo 2001

che stabilisce gli acconti relativi ai contributi alla produzione nel settore dello zucchero per la campagna di commercializzazione 2000/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione(2), in particolare l'articolo 33, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce le modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 392/94(4), prevede la fissazione, anteriormente al 1o aprile, e la riscossione, anteriormente al 1o giugno successivo, degli importi unitari che i fabbricanti di zucchero, i fabbricanti di isoglucosio ed i fabbricanti di sciroppo di inulina sono tenuti a versare a titolo di acconto sui contributi alla produzione per la campagna di commercializzazione in corso. La stima del contributo alla produzione di base e del contributo B, conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, rappresenta un importo superiore al 60 % degli importi massimi previsti dall'articolo 33, paragrafi da 3 a 5 del regolamento (CE) n. 2038/1999. In tal caso, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1443/82, occorre fissare gli importi unitari per lo zucchero e lo sciroppo di inulina, al 50 % degli importi massimi in questione e, per quanto riguarda l'isoglucosio, occorre fissare l'importo unitario dell'acconto al 40 % dell'importo unitario del contributo alla produzione di base valutato per lo zucchero.

(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 2000/2001, gli importi unitari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1443/82 sono fissati a:

a) 0,632 EUR per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo alla produzione di base, per lo zucchero A e per lo zucchero B;

b) 11,848 EUR per 100 kg di zucchero bianco, come acconto sul contributo B per lo zucchero B;

c) 0,506 EUR per 100 kg di sostanza secca, come acconto sul contributo alla produzione di base per l'isoglucosio A e l'isoglucosio B;

d) 0,632 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo alla produzione di base per lo sciroppo di inulina A e per lo sciroppo di inulina B;

e) 11,848 EUR per 100 kg di sostanza secca equivalente zucchero/isoglucosio, come acconto sul contributo B per lo sciroppo di inulina B.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

(2) GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

(3) GU L 158 del 9.6.1982, pag. 17.

(4) GU L 53 del 24.2.1994, pag. 7.

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