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Document 32001R0458
Council Regulation (EC) No 458/2001 of 6 March 2001 amending Regulation (EC) No 1334/2000 with regard to the list of controlled dual-use items and technology when exported
Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione
Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione
GU L 65 del 7.3.2001, p. 19–19
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2002; abrog. impl. da 32001R2432
Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio, del 6 marzo 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione
Gazzetta ufficiale n. L 065 del 07/03/2001 pag. 0019 - 0019
Regolamento (CE) n. 458/2001 del Consiglio del 6 marzo 2001 che modifica il regolamento (CE) n. 1334/2000 in relazione all'elenco di beni e tecnologie a duplice uso redatto ai fini dell'esportazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso(1), i prodotti a duplice uso (inclusi il software e la tecnologia) dovrebbero essere sottoposti a controlli efficaci quando sono esportati dalla Comunità. (2) Per consentire agli Stati membri e alla Comunità di rispettare i propri impegni internazionali, all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è riportato l'elenco comune dei beni e delle tecnologie a duplice uso di cui all'articolo 3 del medesimo regolamento, che costituisce la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali sul controllo dei beni a duplice uso, in particolare le intese di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il regime di non proliferazione nel settore nucleare (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche. (3) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1334/2000 dispone che l'allegato I dev'essere aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati da ciascuno Stato membro in qualità di membro di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali. (4) Gli Stati firmatari dell'intesa di Wassenaar, il 1o dicembre 2000, hanno deciso di modificare i parametri di controllo nelle categorie 3, 4 e 5-Parte 2, incluse nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000. Tali modifiche rappresentano una notevole liberalizzazione dei parametri di controllo che dovrebbero essere applicati a livello comunitario in tempi ragionevoli al fine di agevolare le esportazioni per le quali, a livello multilaterale, i controlli all'esportazione non sono più ritenuti necessari. (5) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1334/2000, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 L'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2000 è così modificato: 1) Alla categoria 3 "Materiali elettronici", voce 3A001.a.3.a, "3500" è sostituito da "6500". 2) Alla categoria 4 "Calcolatori", voce 4A003.b, "6500" è sostituito da "28000". 3) Alla categoria 4 "Calcolatori", voce 4A003.d, "3000000" è sostituito da "200000000". 4) Alla categoria 4 "Calcolatori", voce 4A003.g, "80 Mbyte" è sostituito da "1,25 Gbyte/s". 5) Alla categoria 5-Parte 2 "Sicurezza dell'informazione", nota 3: la nota di crittografia, è modificata come segue: a) è soppressa la lettera d); b) - la lettera e. diventa lettera d), - la dicitura "di cui alle precedenti lettera da a) a d)" è sostituita da "di cui alle precedenti lettere da a) a c)". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 6 marzo 2001. Per il Consiglio Il Presidente I. Thalén (1) GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2889/2000 (GU L 336 del 30.12.2000, pag. 14).