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Document 32001R0239

    Regolamento (CE) n. 239/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)

    GU L 35 del 6.2.2001, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/239/oj

    32001R0239

    Regolamento (CE) n. 239/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)

    Gazzetta ufficiale n. L 035 del 06/02/2001 pag. 0003 - 0003


    Regolamento (CE) n. 239/2001 del Consiglio

    del 22 dicembre 2000

    relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2001 (proroga del sistema di duplice controllo)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 1o febbraio 1995 è entrato in vigore l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra(1).

    (2) Con la decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione(2) le parti hanno deciso di prorogare, per il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2001 il sistema di duplice controllo istituito dalla decisione n. 3/97 del Consiglio di associazione(3).

    (3) È pertanto necessario prorogare la normativa comunitaria di applicazione introdotta dal regolamento (CE) n. 87/98 del Consiglio, del 19 dicembre 1997, relativo alle esportazioni di alcuni prodotti CECA e CE di acciaio dalla Repubblica ceca nella Comunità per il periodo compreso tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2000 (proroga del sistema di duplice controllo)(4),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 87/98 resta in vigore per il periodo 1o gennaio - 31 dicembre 2001 ai sensi della decisione n. 1/2001 del Consiglio di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica ceca, dall'altra.

    Articolo 2

    Di conseguenza, il regolamento (CE) n. 87/98 è modificato come segue:

    Nel titolo, nel preambolo e nell'articolo 1, paragrafi 1 e 4, i riferimenti al periodo "1o gennaio - 31 dicembre 2000" sono sostituiti dalla dicitura "1o gennaio - 31 dicembre 2001".

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    C. Pierret

    (1) GU L 360 del 31.12.1994, pag. 2.

    (2) Vedi pagina 37 della presente Gazzetta ufficiale.

    (3) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 99. Decisione modificata dalla decisione n. 7/98 del Consiglio di associazione (GU L 29 del 3.2.1999, pag. 26).

    (4) GU L 13 del 19.1.1998, pag. 43. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 567/2000 (GU L 69 del 17.3.2000, pag. 1).

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