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Document 32001R0180

Regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione, del 29 gennaio 2001, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità

GU L 27 del 30.1.2001, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 15/01/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/180/oj

32001R0180

Regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione, del 29 gennaio 2001, che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 027 del 30/01/2001 pag. 0015 - 0015


Regolamento (CE) n. 180/2001 della Commissione

del 29 gennaio 2001

che deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, per quanto concerne il ritiro di seminativi a seguito di avverse condizioni climatiche in alcune regioni della Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000(2), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) La concessione del pagamento per superficie nell'ambito del regime generale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 è subordinata all'obbligo di ritiro dei terreni.

(2) Nelle modalità d'applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2860/2000(4), è precisato che il periodo di messa a riposo deve iniziare non più tardi del 15 gennaio e che nessuna produzione agricola è consentita sui terreni ritirati.

(3) A seguito delle avverse condizioni climatiche i produttori di varie regioni di alcuni Stati membri si trovano nell'impossibilità di procedere, prima del 15 gennaio 2001, alla raccolta di alcune colture, in particolare patate, barbabietole da zucchero, barbabietole da foraggio, carote o pastinaca sui terreni destinati a essere messi a riposo nell'ambito della campagna 2001/2002. È pertanto necessario, a titolo eccezionale, autorizzare un produttore che ne faccia richiesta a procedere alla raccolta delle sue colture entro il 28 febbraio 2001, senza che questo comporti il divieto di riconoscere i terreni in questione come effettivamente messi a riposo, purché il produttore dimostri che sono state rispettate le condizioni in vigore.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Qualora, nel presentare domanda all'autorità competente dello Stato membro interessato, un produttore possa dimostrare che:

- a seguito delle avverse condizioni climatiche non è stato possibile procedere al raccolto anteriormente al 15 gennaio 2001,

- nel caso in cui il raccolto sia stato effettuato, esso è avvenuto entro il 28 febbraio 2001 oppure, per le patate o le barbabietole, entro il 31 marzo 2001,

- sono state rispettate tutte le altre condizioni applicabili ai terreni ritirati,

i terreni in questione possono essere considerati, in deroga all'articolo 19, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 2316/1999, come effettivamente messi a riposo per la campagna 2001/2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 15 gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2001.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

(2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13.

(3) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.

(4) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 63.

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