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Document 32001E0374

    Posizione comune del Consiglio, del 14 maggio 2001, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa - Dichiarazione della delegazione danese

    GU L 132 del 15.5.2001, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2004; abrogato da 32004E0085

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2001/374/oj

    32001E0374

    Posizione comune del Consiglio, del 14 maggio 2001, sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa - Dichiarazione della delegazione danese

    Gazzetta ufficiale n. L 132 del 15/05/2001 pag. 0003 - 0006


    Posizione comune del Consiglio

    del 14 maggio 2001

    sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa

    (2001/374/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    viste le conclusioni dei Consigli europei di Colonia, Helsinki, Feira e Nizza,

    considerando quanto segue:

    (1) La responsabilità principale della prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti nel continente africano incombe agli stessi africani.

    (2) La responsabilità principale del mantenimento della pace e sicurezza internazionali incombe al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in virtù della Carta delle Nazioni Unite.

    (3) Nell'elaborazione delle decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la difesa delle posizioni e degli interessi dell'Unione europea è pienamente garantita dall'applicazione dell'articolo 19 del trattato sull'Unione europea.

    (4) Il 2 giugno 1997 il Consiglio ha adottato la posizione comune 97/356/PESC sulla prevenzione e risoluzione dei conflitti in Africa(1).

    (5) La prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti hanno costituito l'oggetto del dialogo con l'Organizzazione dell'Unità africana (OUA) e sono contenute nella dichiarazione del Cairo e nel relativo piano d'azione.

    (6) La prevenzione dei conflitti e la democrazia, i diritti umani, lo stato di diritto e il buon governo sono interconnessi e, in questo ambito, la cooperazione allo sviluppo svolge un ruolo strategico nel rafforzamento delle capacità di gestire i conflitti pacificamente.

    (7) La Comunità europea e i suoi Stati membri hanno stabilito un accordo di partenariato con gli Stati ACP a Cotonou il 23 giugno 2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    1. La presente posizione comune si prefigge di contribuire alla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti violenti in Africa rafforzando la costituzione di capacità e mezzi d'azione africani in questo settore, in particolare mediante un sostegno all'OUA e alle organizzazioni ed iniziative subregionali nonché alle organizzazioni della società civile. Nel far ciò l'Unione europea si adopererà ulteriormente per promuovere il coordinamento tra le parti che possono essere coinvolte e, anche un più stretto coordinamento delle misure adottate dalla Comunità e dai suoi Stati membri.

    2. L'Unione europea, nel potenziare la sua capacità di gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti, migliora l'assidua cooperazione con le Nazioni Unite e le pertinenti organizzazioni regionali e subregionali al fine di conseguire il predetto obiettivo.

    3. L'Unione europea elabora un approccio proattivo, globale e integrato, che serve anche da quadro comune alle azioni dei singoli Stati membri. In questo ambito e per rafforzare altresì la capacità di intervento rapido la presidenza, assistita dall'alto rappresentante e dalla Commissione, appronta uno studio annuale il cui scopo è individuare e controllare i possibili conflitti violenti, prospettando le opzioni politiche necessarie a prevenirne lo scoppio o la recrudescenza.

    Articolo 2

    Pur riconoscendo la necessità di rispondere alle crisi esistenti, la politica dell'Unione europea si concentra inoltre sulla prevenzione dello scoppio e della diffusione di conflitti violenti mediante un'azione rapida nonché sulla prevenzione della loro recrudescenza. In questo contesto l'azione dell'Unione europea si esplicita:

    - nella prevenzione dei conflitti, cercando di individuare le cause dirette - fattori scatenanti - dei conflitti violenti e affrontando, nel contempo, le cause primarie di natura più strutturale,

    - nella gestione delle crisi, affrontando le fasi acute dei conflitti e appoggiando gli sforzi miranti a porre fine alla violenza,

    - nella costruzione della pace, sforzandosi di appoggiare le iniziative volte al contenimento dei conflitti violenti e di preparare e sostenere la soluzione pacifica di tali conflitti.

    Articolo 3

    Riconoscendo che l'OUA e le organizzazioni subregionali africane hanno il ruolo principale nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa:

    1) L'Unione europea continua ad assistere queste organizzazioni soprattutto nella costituzione delle loro capacità riguardanti, fra l'altro, le analisi politico-economiche, i sistemi di allarme rapido, gli strumenti di negoziazione/mediazione, il mantenimento della pace nonché nel potenziamento dei legami reciproci e con altri membri della comunità internazionale.

    2) L'Unione europea fornisce sostegno all'OUA nel settore della prevenzione, della gestione e della risoluzione dei conflitti e coopera con questa organizzazione nella prospettiva di sviluppare un partenariato a lungo termine, in particolare nel quadro del follow-up del vertice del Cairo.

    Articolo 4

    Per offrire un contributo migliore, servendosi del ruolo strategico della cooperazione allo sviluppo nella prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti violenti in Africa, l'Unione europea cerca di:

    - sostenere l'integrazione delle prospettive di prevenzione dei conflitti nell'ambito della politica di sviluppo della Comunità europea e delle strategie per paese ad essa associate,

    - introdurre, laddove opportuno, nella cooperazione allo sviluppo, indicatori di conflitto e strumenti per la valutazione dell'impatto dei conflitti stessi e della pace, in modo da ridurre il rischio che gli aiuti siano utilizzati per i conflitti e da trarre invece il massimo beneficio da essi per la costruzione della pace,

    - migliorare il coordinamento degli sforzi della Comunità europea e di quelli degli Stati membri in questo settore,

    - rafforzare la cooperazione allo sviluppo con organismi regionali, subregionali e locali al fine di assicurare la coerenza tra le varie iniziative e sostenere le attività africane,

    - coordinare i suoi sforzi con le istituzioni finanziarie internazionali.

    Articolo 5

    Per quanto riguarda il rafforzamento della capacità africana di mantenimento della pace:

    1) L'Unione europea sostiene, nel lungo periodo, il potenziamento delle risorse africane di mantenimento della pace a livello regionale, subregionale e bilaterale. Fatto salvo questo potenziamento l'Unione europea e i suoi Stati membri continueranno a prendere in considerazione, caso per caso lo schieramento dei loro mezzi operativi per la prevenzione dei conflitti e la gestione delle crisi in Africa, secondo i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in stretta cooperazione con le attività delle Nazioni Unite nella regione. Nel far ciò si terrà conto del campo di applicazione delle capacità stabilito delle capacità dell'Unione europea di gestione delle crisi.

    2) Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni su tutte le azioni intraprese per sostenere le capacità africane di mantenimento della pace nell'ottica di migliorare il coordinamento e sviluppare le sinergie. Tali informazioni saranno sintetizzate nel riesame annuale della presente posizione comune prevista all'articolo 10.

    3) Gli Stati membri e la Commissione si adopereranno per conseguire un coordinamento migliore dell'azione bilaterale a sostegno dell'OUA e delle organizzazioni subregionali africane, soprattutto la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), la Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) e, in futuro, l'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (IGAD) e la Comunità economica degli Stati dell'Africa centrale (CEEAC), relativamente alle capacità africane di mantenimento della pace.

    4) Gli Stati membri invitano sistematicamente la Commissione o la presidenza, e vice versa a seconda dei casi, a partecipare ad esercitazioni e seminari da essi organizzati allo scopo di rafforzare le capacità africane di mantenimento della pace.

    5) Si tenterà di attuare il coordinamento delle attività di rafforzamento, e lo scambio delle relative esperienze, con parti terze interessate, segnatamente Stati Uniti, Canada e Giappone soprattutto nel quadro del dialogo politico con questi paesi.

    6) L'Unione europea si sforza di migliorare ulteriormente il coordinamento con le Nazioni Unite e, in particolare, con il Dipartimento delle operazioni di mantenimento della pace (DPKO) riguardo a tutte le attività volte a rafforzare le capacità africane di mantenimento della pace.

    7) L'Unione europea esamina come coordinare al meglio gli sforzi degli Stati membri nel settore della formazione, delle attrezzature e delle esercitazioni e, nel far ciò, prende in considerazione i punti focali del rapporto Brahimi per le operazioni di pace dell'ONU, tra cui l'interoperabilità delle truppe e le strutture di comando e controllo.

    8) Su base ad hoc l'Unione europea vaglia a tempo debito l'opportunità di avviare, laddove si configuri un valore aggiunto, programmi di rafforzamento della capacità a proprio nome, separatamente o in connessione con programmi avviati da singoli Stati membri. Tale azione potrebbe spaziare da missioni su scala di osservatori durante le esercitazioni di mantenimento della pace, fino a programmi di formazione più articolati.

    Articolo 6

    Gli Stati membri continuano a condurre una politica restrittiva riguardo alle esportazioni di armi, nel pieno rispetto del relativo codice di condotta dell'Unione europea del 1998. Riconoscendo che la disponibilità e l'accumulazione di armi superiori alle legittime esigenze di sicurezza possono favorire l'instabilità e che la repressione del traffico illecito di armi contribuisce considerevolmente all'allentamento delle tensioni e ai processi di riconciliazione, gli Stati membri e la Commissione:

    - cooperano per promuovere, a livello internazionale, il rispetto degli embargo sulle armi e altre decisioni pertinenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggiano iniziative volte ad attuare con efficacia siffatte misure,

    - continuano a sostenere e rispettare le iniziative regionali che contribuiscono a prevenire e a combattere il traffico illecito di armi,

    - cooperano per incoraggiare i paesi associati ad allinearsi con i principi adottati e le misure intraprese dall'Unione europea.

    Inoltre l'Unione europea esamina la possibilità di sostenere gli sforzi dell'Africa volti a migliorare i controlli nella fabbricazione, importazione e esportazione di armi, di sostenere il controllo e l'eliminazione delle armi portatili in eccedenza nonché di sostenere gli sforzi dell'Africa nell'affrontare i problemi connessi alle armi portatili conformemente all'azione comune 1999/34/PESC, del 17 dicembre 1998, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere(2).

    Articolo 7

    Riconoscendo l'incidenza dei fattori economici sui conflitti in Africa nonché il potenziale delle misure diplomatiche ed economiche ai fini della prevenzione e risoluzione di conflitti violenti:

    1) L'Unione europea:

    - cerca di promuovere l'ulteriore integrazione dell'Africa nell'economia mondiale,

    - sostiene la cooperazione politico-economica, ad esempio le intese di stabilizzazione regionali, quale misura preventiva o postbellica di costruzione della pace, al fine di rafforzare le relazioni tra le parti.

    2) L'Unione europea, inoltre:

    - coopera nel promuovere, a livello mondiale, il rispetto degli embargo sullo sfruttamento e il commercio illegali di beni preziosi e di altre pertinenti decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e appoggia iniziative volte ad attuare con efficacia siffatte misure,

    - si adopera concretamente nel ricercare i mezzi con cui eliminare lo sfruttamento illegale delle risorse naturali che favorisce l'esplosione, l'inasprimento e il perdurare di conflitti violenti,

    - laddove opportuno ricorre a sanzioni economiche e finanziarie contro chi trae vantaggio dai conflitti violenti e li inasprisce.

    Articolo 8

    Per tenere conto dell'esigenza di tenere sotto controllo un conflitto, anche dopo la fase più acuta, e contribuire ad un approccio più coerente e sistematico nelle situazioni postconflittuali in Africa, l'Unione europea:

    - è pronta ad appoggiare la riforma nel settore della sicurezza nel quadro dei principi democratici, del rispetto dei diritti umani, dello stato di diritto e del buon governo, soprattutto nei paesi che attraversano una fase di transizione, dal conflitto violento alla pace sostenibile,

    - continuerà a prestare e consolida il suo sostegno per la risoluzione dei problemi connessi all'accumulazione destabilizzante e alla diffusione incontrollata di armi portatili, prestando la debita attenzione al ruolo importante svolto dalla società civile,

    - rafforzerà il suo appoggio per il disarmo e la reintegrazione sostenibile degli ex combattenti smobilitati, con particolare attenzione ai bisogni dei bambini che sono stati reclutati per le attività militari nonché allo sminamento terrestre,

    - continuerà a sostenere le azioni volte a facilitare la reintegrazione delle popolazioni sradicate in seguito a un conflitto,

    - incoraggerà il processo di riconciliazione e sosterrà la necessaria opera di ricostruzione affinché i paesi che escono da un conflitto possano riavviare politiche di sviluppo a lungo termine.

    Articolo 9

    Il Consiglio constata che la Commissione intende orientare la sua azione in modo da raggiungere e soddisfare gli obiettivi e le priorità della presente posizione comune, ricorrendo laddove opportuno a pertinenti azioni comunitarie.

    Articolo 10

    Sulla scorta di una relazione della presidenza, in associazione con il segretario generale/alto rappresentante e la Commissione, la presente posizione comune e la relativa attuazione sono oggetto di riesame annuale.

    Articolo 11

    La presente azione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

    La posizione comune 97/356/PESC è abrogata.

    Articolo 12

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    A. Lindh

    (1) GU L 153 dell'11.6.1997, pag. 1.

    (2) GU L 9 del 15.1.1999, pag. 1.

    Dichiarazione della delegazione danese

    Ai sensi dell'articolo 6 del protocollo n. 5 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato di Amsterdam, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni di difesa.

    Pertanto la Danimarca non parteciperà a future decisioni del Consiglio che hanno implicazioni in materia di difesa, adottate a seguito della posizione comune sulla prevenzione, gestione e risoluzione dei conflitti in Africa.

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